Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.01.2003 15.2003.4
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 15.2003.4 Lugano 27 gennaio 2003 /FP/fc/rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Giani segretario: Cassina statuendo sull’istanza 7 gennaio 2003 dell’UEF di Mendrisio tendente a far determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escusso __________ nell’eredità indivisa e in comunione relitta dal defunto __________, composta di: __________ __________ nelle esecuzioni n. __________, n__________, n__________ e n. __________ dell’UEF di Mendrisio promosse dai creditori ivi indicati; preso atto delle domande di vendita presentate dai creditori il 6 maggio 2002, il 21 agosto 2002 e il 2 ottobre 2002; considerato l’esito negativo dell’esperimento di conciliazione tenutosi il 21 novembre 2002 in conformità della citazione del 28 ottobre 2002; rilevato che nel termine di dieci giorni, fissato il 22 novembre 2002 agli interessati per formulare proposte sulle modalità di realizzazione, è giunta all’UEF di Mendrisio una proposta che prevede, tra l’altro, la messa all’incanto del diritto in comunione; ritenuta in queste circostanze l’opportunità di far capo ai pubblici incanti, così come proposto anche dall’UEF di Mendrisio; visti gli art. 132 LEF; 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC) pronuncia: 1. È ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a __________, __________ nell’eredità indivisa e in comunione relitta dal defunto __________, composta di __________, __________ __________, __________, interessenza pignorata nelle esecuzioni n. __________,
n. __________, n. __________ e n. __________ dell’UEF di __________ promosse dai creditori ivi indicati. 2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF. 3. Intimazione all'UEF di Mendrisio e, per il suo tramite, a tutti gli interessati. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario