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15.2003.15

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-01-30 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.01.2003 15.2003.15

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.2003.15 Lugano 30 gennaio 2003 /FP/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Giani segretaria: Baur statuendo sull’istanza 22 gennaio 2003 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, tendente a far determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escusso __________ nell’eredità indivisa e in comunione relitta dalla defunta __________, composta di: __________ nelle esecuzioni di cui ai sei gruppi dell’UEF di __________ promosse dai creditori ivi partitamente indicati; preso atto delle domande di vendita presentate il 31 ottobre, 3 novembre e 30 novembre 1998, 30 giugno 1999, 20 dicembre e dicembre 1999, 16 marzo 2000, 17 marzo, 15 maggio e 1° settembre 2000, 28 febbraio 2001, 22 marzo, 29 marzo,        5 aprile e 26 aprile 2001; considerato l’esito negativo dell’esperimento di conciliazione tenutosi il 10 luglio 2001 in conformità della citazione del 25 giugno 2001; rilevato che nel termine di dieci giorni, fissato l’11 luglio 2001 agli interessati per formulare proposte sulle modalità di realizzazione, nessuna proposta è giunta all’UEF di __________ ritenuta in queste circostanze l’opportunità di far capo ai pubblici incanti; visti gli art. 132 LEF; 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC) pronuncia: 1. È ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a __________, nell’eredità indivisa e in comunione relitta dalla fu __________, nata __________, composta di __________, __________, __________, __________ e __________ i, interessenza pignorata nelle varie esecuzioni di cui ai sei gruppi dell’UEF di __________, promosse dai creditori ivi partitamente indicati 2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF. 3. Intimazione all'UEF di __________, __________ e, per il suo tramite, a tutti gli interessati. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                                La segretaria