Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso 16 agosto 2003 di, è irricevibile.
E. 2 Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
E. 3 Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
E. 4 Intimazione a: – __________ Comunicazione all’UE di Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il vicepresidente Il segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.09.2003 15.2003.134
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 15.2003.134 Lugano 3 settembre 2003 CJ/fp/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Giani segretario: Jaques, vicecancelliere statuendo sul ricorso 16 agosto 2003 di __________ contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro la comminatoria di fallimento del 6 agosto 2003 emessa nell’esecuzione n__________ promossa contro il ricorrente da rappr. dall’avv. __________ viste le osservazioni 28 agosto 2003 dell’avv. __________ e 1° settembre 2003 dell’UE di Lugano; esaminati atti e documenti ritenuto in fatto e considerando in diritto: che può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento unicamente per ragioni formali, ad es. quando (cfr. Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 160; Rudolf Ottomann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 160; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF):
– l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
– l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
– è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione;
– la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutoria;
– l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione incompetente ratione loci (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2); che per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa; che nel caso concreto il ricorrente allega unicamente questioni di merito, ossia che il 92% (senza interessi) della somma convenuta è già stato versato e che la convenzione stipulata al momento del divorzio sarebbe da lungo tempo inattuale, ragione per la quale il ricorrente intende adire il giudice del divorzio; che siffatte censure non possono essere analizzate nell'ambito della procedura di ricorso ex art. 17 LEF dinanzi all'autorità di vigilanza per carenza di competenza materiale; che la comminatoria di fallimento in esame è conforme ai prescritti di diritto esecutivo; che il ricorso è pertanto irricevibile; che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17, 20 a, 166 LEF; 61, 62 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso 16 agosto 2003 di, è irricevibile. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione a: – __________ Comunicazione all’UE di Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il vicepresidente Il segretario