opencaselaw.ch

15.2003.129

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-08-21 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n. CEF Vig.15.2003.129

Lugano

21 agosto 2003/kc

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il vicepresidente della Camera di esecuzione e fallimenti quale autorità di vigilanza

visto il ricorso annesso;

preso atto della domanda volta all'ottenimento dell'effetto sospensivo;

richiamati gli art. 36 LEF, 10 e 24a LPR

ordina:

1. Al ricorso non è concesso effetto sospensivo.

2. Notificazione alle parti con il ricorso a cura dell'organo d'esecuzione e/o fallimento competente.

Il vicepresidente della Camera di esecuzione e fallimenti quale autorità di vigilanza

giudice F. Pellegrini