Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso 18 agosto 2003 di __________,è respinto. 1.1. L'Ufficio esecuzione di __________ procederà ad emettere nell'esecuzione n. __________ promossa dalla __________, nei confronti di __________, un nuovo avviso di pignoramento.
E. 2 Non si prelevano spese, né si assegnano indennitâ.
E. 3 Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformitâ dell'art. 19 LEF.
E. 4 Intimazione: - __________ - __________ Comunicazione all'UE di __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il vicepresidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.02.2004 15.2003.128
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 15.2003.128 Lugano 5 febbraio 2004 /B/fp/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Giani segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 18 agosto 2003 di ____________, contro l’operato dell’Ufficio esecuzione di __________ chiedente l'annullamento dell'avviso di pignoramento emesso il 4 agosto 2003 nell'esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da _____________, rappr. dalla __________; viste le osservazioni: - 11 settembre 2003 della __________ - 12 settembre 2003 dell'Ufficio esecuzione di __________; ritenuto in fatto e considerando in diritto che __________ (in seguito: __________) procede con PE n. __________ dell'UE di __________ contro __________ per l'incasso di un suo credito; che l'escusso ha interposto tempestiva opposizione; che con decisione amministrativa 30 aprile 2003 (decisione secondo l'art. 80 vLAMaL = art. 52 cpv. 2 LPGA - precetto esecutivo n. __________) __________ ha determinato in fr. 77.80 oltre interessi al 5% dal 9 dicembre 2002 oltre spese di sollecito di fr. 35.-- e spese esecutive di fr. 30.-- il ritardo contribuitivo dell'assicurato, rigettando contestualmente per tale importo l'opposizione interposta da __________; che con domanda 10 giugno 2003 __________ ha chiesto all'UE di __________ il proseguimento dell'esecuzione; che il 4 agosto 2003 l'UE di __________ ha emesso l'avviso di pignoramento; che il 18 agosto 2003 __________ vi si è opposto presentando ricorso sia a questa Camera che al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni sostenendo di non avere mai ricevuto la decisione 30 aprile 2003, con cui è stata rigettata la sua opposizione e che la copia allegata l'ha richiesta all'Ufficio esecuzione; che con ordinanza 18 settembre 2003 il Giudice delegato del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha concesso d'ufficio effetto sospensivo al ricorso, vietando all'UE di __________ di procedere nell'esecuzione n. __________; che con sentenza 6 novembre 2003, cresciuta in giudicato, il Giudice delegato del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha respinto il ricorso di __________, ritenendo che la __________ ha provato la notifica della sua decisione 30 aprile 2003, con cui è stata rigettata l'opposizione, e che l'assicurato non l'ha tempestivamente impugnata, per cui è divenuta definitiva; che di conseguenza essendo la domanda 10 maggio 2003 della __________ di proseguire l'esecuzione fondata su una decisione di rigetto dell'opposizione cresciuta in giudicato, l'UE di __________ ha operato correttamento emettendo ex art. 89 LEF l'avviso di pignoramento 4 agosto 2003; che pertanto il ricorso 18 agosto 2003 di __________ va respinto; che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF); richiamati gli art. 17 e 89 LEF pronuncia: 1. Il ricorso 18 agosto 2003 di __________,è respinto. 1.1. L'Ufficio esecuzione di __________ procederà ad emettere nell'esecuzione n. __________ promossa dalla __________, nei confronti di __________, un nuovo avviso di pignoramento. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennitâ. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformitâ dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione: - __________ - __________ Comunicazione all'UE di __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il vicepresidente La segretaria