Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n. CEF Vig.15.2003.126
Lugano
19 agosto 2003/KC
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il vicepresidente della Camera di esecuzione e fallimenti quale autorità di vigilanza
visto il ricorso annesso;
preso atto della domanda volta all'ottenimento dell'effetto sospensivo;
richiamati gli art. 36 LEF, 10 e 24a LPR
ordina:
1.Al ricorsononè concesso effetto sospensivo.
2.Fino alla decisione sul ricorso si può procedere ad atti e misure esecutivi.
3.Notificazione alle parti con il ricorso a cura dell'organo d'esecuzione e/o fallimento competente.
Il vicepresidente della Camera di esecuzione e fallimenti quale autorità di vigilanza
giudice F. Pellegrini