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15.2003.122

Ticino · 2003-08-07 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 L’istanza 7 agosto 2003 dell’UE di Lugano, è accolta.

E. 2 Di conseguenza sono approvati  i formulari da impiegare in tema di esecuzione e fallimenti, così come presentati dall’UE di Lugano il 29 agosto 2003.

E. 3 Intimazione a:  – UE di Lugano Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                                Il segretario

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.03.2010 (pubblicato) 15.2003.122

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.2003.122 Lugano In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa segretario: Cassina statuendo sull’istanza  7 agosto 2003 dell’Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano tendente all’approvazione dei nuovi formulari da impiegare in tema di esecuzione ritenuto in fatto e considerando in diritto: che nella procedura d’esecuzione e di fallimento, allo scopo di assicurare un’applicazione uniforme dei disposti della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento come pure dei relativi regolamenti del Tribunale federale svizzero, devono essere impiegati i formulari obbligatori (art. 1 cpv. 1 Rform); che i formulari sono allestiti dalla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale svizzero e sono editi in una raccolta, contenente i modelli per la procedura d’esecuzione e per quella dei fallimenti (art. 1 cpv. 2 prima proposizione Rform); che giusta l’art. 2 cpv. 2 Rform i formulari confezionati dagli uffici di esecuzione e dei fallimenti devono corrispondere, per quanto riguarda il contenuto a quelli della raccolta; che a seguito della modifica del sistema di stampa mediante stampanti laser, con istanza 7 agosto 2003 l’UE di Lugano ha richiesto l’approvazione dei formulari da impiegare in tema di esecuzione; che con scritto 11 agosto 2003 questa Camera ha richiesto all’UE la modifica dei formulari n.7, 7b, 7d, 36, 46 e 47; che in data 29 agosto 2003 l’UE di Lugano ha le modifiche richieste dalla CEF; che di conseguenza nulla più osta all’approvazione dei formulari da impiegare in tema di esecuzione così come presentati dall’UE in data 29 agosto 2003; . Richiamati gli art. 1 e 2 Rform; pronuncia: 1. L’istanza 7 agosto 2003 dell’UE di Lugano, è accolta. 2. Di conseguenza sono approvati  i formulari da impiegare in tema di esecuzione e fallimenti, così come presentati dall’UE di Lugano il 29 agosto 2003. 3. Intimazione a:  – UE di Lugano Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                                Il segretario