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15.2002.56

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2002-05-03 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Dispositiv
  1. È ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a __________, nell’eredità indivisa e in comunione relitta dal fu __________, già in __________, composta di __________, __________, __________ e __________, interessenza pignorata nelle esecuzioni n. __________, n. __________ e n. __________ dell’UEF di Bellinzona, promosse dai creditori ivi partitamente indicati
  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
  3. Intimazione all'UEF di Bellinzona e, per il suo tramite, a tutti gli interessati. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                           La segretaria
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.05.2002 15.2002.56

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.2002.00056 Lugano 3 maggio 2002 FP/fc/dp In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Giani (in sostituzione del giudice Rusca, assente) segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sull’istanza 15 aprile 2002 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona tendente a far determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escusso __________ nell’eredità indivisa e in comunione relitta dal defunto __________ __________ patr. dall’avv. __________ nelle esecuzioni n. __________, n. __________ e n. __________ dell’UEF di Bellinzona promosse rispettivamente da __________ __________ rappr. da __________ __________ rappr. da __________ preso atto della domande di vendita presentate, il 27 marzo 2001, il 7 gennaio 2002 e il 31 gennaio 2002; considerato l’esito negativo dell’esperimento di conciliazione tenutosi l’8 marzo 2002 in conformità della citazione del 15 febbraio 2002; rilevato che nel termine di dieci giorni, fissato l’11 marzo 2002 agli interessati per formulare proposte sulle modalità di realizzazione, è giunta all’UEF di Bellinzona, da parte dei coeredi, la richiesta di procedere alla realizzazione a trattative private, mentre l’avv. __________ propone la vendita ai pubblici incanti; ritenuta in queste circostanze l’opportunità di far capo ai pubblici incanti, come proposto anche dall’Ufficio; visti gli art. 132 LEF; 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC) pronuncia: 1. È ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a __________, nell’eredità indivisa e in comunione relitta dal fu __________, già in __________, composta di __________, __________, __________ e __________, interessenza pignorata nelle esecuzioni n. __________, n. __________ e n. __________ dell’UEF di Bellinzona, promosse dai creditori ivi partitamente indicati 2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF. 3. Intimazione all'UEF di Bellinzona e, per il suo tramite, a tutti gli interessati. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                           La segretaria