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15.2002.176

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-07-21 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.07.2003 15.2002.176

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.2002.176 Lugano 21 luglio 2003 /FP/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Chiesa e Giani segretario: Cassina statuendo sulla segnalazione 11 dicembre 2002 di __________ contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera nell’ambito del fallimento decretato nei confronti di __________ esaminati atti e documenti ritenuto in fatto e considerato in diritto: che con decisione 2 giugno 1998 la CEF ordinava all’UEF di Riviera di procedere al recupero dell’importo di fr. 181'836.20 versato erroneamente ad un creditore della debitrice __________, in seguito fallita; che l’11 dicembre 2002 l’UEF di Riviera, dopo aver ricevuto la decisione 1° novembre 2001 del Tribunale federale con la quale si concludeva l'iter processuale, ha comunicato a questa Camera di non procedere ad ulteriori atti tendenti al recupero della somma in oggetto; che sulla base di tale segnalazione la CEF ha aperto un procedimento tendente ad accertare eventuali violazioni LEF da parte dei funzionari dell’UEF di Riviera; che tuttavia tali funzionari, segnatamente l’Ufficiale ed il supplente Ufficiale a far tempo dal 1° gennaio 2003, a seguito della creazione della Pretura penale e la conseguente riorganizzazione degli UEF, non rivestono più la qualifica di organi di esecuzione forzata; che di conseguenza, non essendo più sottoposti all’art. 14 cpv. 2 LEF, applicabile unicamente agli organi d'esecuzione forzata in carica (cfr. Frank Emmel, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998 n. 7 ad art. 14), nei loro confronti non può essere presa alcuna misura disciplinare; che quindi la presente procedura va stralciata dai ruoli, poiché divenuta priva di oggetto; che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). richiamati gli art. 14 cpv. 2 LEF, art. 61 e 62 OTLEF pronuncia:           1. La procedura di cui alla segnalazione 11 dicembre 2002 dell’UEF di Riviera, Biasca, è stralciata dai ruoli. 2. Non si prelevano tasse né si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a:

–    __________ Divisione della giustizia, Bellinzona; Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario