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15.2002.166

Ticino · 2002-12-06 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.12.2002 15.2002.166

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.2002.166 Lugano 6 dicembre 2002 /LG/fc/dp In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Circolare n. 21/2002 del 6 dicembre 2002 concernente l’applicazione dell’art. 270 LEF (termine di ultimazione della procedura di fallimento) 1. La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, quale Autorità di vigilanza, ha constatato che la mancata comunicazione ex art. 270 LEF da parte degli Uffici dei fallimenti cantonali e delle amministrazioni fallimentari speciali nelle procedure fallimentari in atto da oltre un anno può condurre a situazioni difficilmente gestibili e a malcontento nelle parti coinvolte nei fallimenti di lungo corso. 2. La presente Circolare è destinata a tutti gli Uffici dei fallimenti del Cantone, con l’obbligo di trasmetterla alle amministrazioni speciali dei fallimenti aperti nel proprio circondario. 3. Gli Uffici dei fallimenti e le amministrazioni fallimentari speciali devono in linea di principio concludere le procedure fallimentari entro il termine di un anno, previsto dall’art. 270 cpv. 1 LEF. 4. Per tutti i fallimenti pendenti presso gli Uffici dei fallimenti e le amministrazioni fallimentari speciali da oltre un anno dal decreto pretorile di apertura del fallimento, gli Uffici e le amministrazioni speciali dovranno presentare istanza scritta alla scrivente Autorità di vigilanza, indicando i motivi e le circostanze alla base del ritardo ed allegando gli atti fallimentari più importanti compiuti nell’ultimo anno. 4.1.      L’Ispettorato di esecuzione e fallimenti è incaricato di tenere l’archivio delle istanze e delle relative decisioni di questa Camera. 4.2.      L’Ispettorato è incaricato di verificare durante le annuali ispezioni presso gli Uffici dei fallimenti e presso le amministrazioni fallimentari speciali l’applicazione di questa Circolare. 5. La presente Circolare entra immediatamente in vigore e si applica a tutte le procedure fallimentari.

6.    Intimazione a:       -   Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, Mendrisio

-   Ufficio dei fallimenti di Lugano, Viganello

-   Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, Bellinzona

-   Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, Locarno

-   Ufficio di esecuzione e fallimenti di Vallemaggia, Cevio

-   Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera, Biasca

-   Ufficio di esecuzione e fallimenti di Leventina, Faido

-   Ufficio di esecuzione e fallimenti di Blenio, Acquarossa

-   Ispettorato di esecuzione e fallimenti, Lugano Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                           La segretaria