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15.2002.144

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2002-11-18 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.11.2002 15.2002.144

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.2002.00144 Lugano 18 novembre 2002 EC/fc/dp In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca segretario: Cassina, vicecancelliere statuendo sul ricorso 23 ottobre 2002 di __________ patr. dall’avv. __________ Contro l’operato dell’Ufficio fallimenti di Lugano nell’ambito delle procedure fallimentari concernenti __________ __________ __________ __________ __________ esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto e considerato in diritto: che giusta l'art. 17 cpv. 4 LEF l'Ufficio può in caso di ricorso riconsiderare il provvedimento impugnato fino all'invio della sua risposta; che in tal caso l'Ufficio deve notificare senz’indugio la nuova decisione alle parti e deve darne conoscenza all'autorità di vigilanza (art. 17 cpv. 4 LEF); che se il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l'autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 cons. 3); che nel caso in esame l'UF di Lugano, con provvedimento del 29 ottobre 2002, ha integralmente accolto le richieste formulate dal ricorrente __________ con l’atto di ricorso del 23 ottobre 2002; che di conseguenza il ricorso 23 ottobre 2002 è così divenuto privo d’oggetto e va stralciato dai ruoli; che sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean–François Poudret/ Suzette Sandoz–Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a); che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17 cpv. 4 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso 23 ottobre 2002 __________, è stralciato dai ruoli poiché divenuto privo d’oggetto. 2. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a:     - __________ Comunicazione all’Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                             Il segretario