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15.2002.143

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-05-22 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.06.2003 15.2002.143

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.2002.143 Lugano 22 maggio 2003 /CJ/fc/rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Giani segretario: Jaques, vicecancelliere Nella procedura dipendente dal ricorso 7 ottobre 2002 interposto da __________ rappr. dall'avv. __________ contro l’operato dell’UE di Lugano nell’ambito dell’esecuzione promossa dalla ricorrente nei confronti di: __________ rappr. dallo studio legale __________ richiamate                 –   l’ordinanza 7 gennaio 2003 emanata dal Presidente di questa Camera, trasmessa al servizio giuridico di __________ (Ticino), con cui è stato ordinato a __________, di produrre entro 20 giorni un estratto conto relativo agli anni 2000-2002 per ogni relazione presso di essa intestata a __________, cittadino italiano in __________, 1949, tra cui anche quella riferita al conto __________ o di cui egli risulta essere avente diritto economico, nonché una dichiarazione sull’eventuale esistenza di cassette di sicurezza a nome di __________;

–   la sentenza 20 marzo 2003 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale (__________) che ha respinto il ricorso 27 gennaio 2003 di __________ contro l’ordinanza 7 gennaio 2003;

–   le lettere 9 aprile e 20 maggio 2003 del Servizio giuridico di __________ (Ticino), che si è rifiutato di dare le informazioni richieste per gli eventuali beni del debitore situati fuori dal Canton Ticino; considerato che:       –   ex art. 91 cpv. 4 LEF, i terzi che detengono beni del debitore o verso i quali questi vanta crediti devono indicare tutti questi beni o crediti, così come devono ragguagliare sulle transazioni intervenute nel periodo sospetto ai sensi degli art. 286-288 LEF (cfr. André E. Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. II, n. 15 ad art. 91);

–   pure le banche hanno lo stesso obbligo e non possono pertanto richiamarsi al loro dovere d'ossequio del segreto bancario (cfr. Lebrecht, op. cit.,

n. 24 ad art. 91, con rif.; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 58 ad art. 91);

–   l’obbligo d’informazione, sia dell’escusso (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 31 ad art. 91) che dei terzi (cfr. art. 91 cpv. 4 LEF), si estende a tutti i diritti patrimoniali dell’escusso, compresi quelli situati fuori del circondario dell’ufficio che dirige l’esecuzione (in tal senso: __________);

–   per le operazioni di competenza di un ufficio di un altro circondario, gli organi dell’esecuzione forzata possono richiedere l’assistenza ex art. 4 cpv. 1 LEF, ogni autorità comunicando nella propria lingua (cfr. Markus Roth, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 4 ad art. 4, con rif.);

–   in concreto va ordinato all’UE di Lugano di intimare ad __________, per il tramite del Betreibungsamt Zürich 1, l’ordine di cui all’ordinanza 7 gennaio 2003. richiamati gli art. 4, 17, 20a, 91 LEF ordina: 1. L’Ufficio esecuzione di Lugano intimerà a __________, per il tramite del Betreibungsamt Zürich 1, l’ordine di produrre entro 20 giorni un estratto conto relativo agli anni 2000-2002 per ogni relazione presso di essa intestata ad __________, cittadino italiano in __________, 1949, tra cui anche quella riferita al conto __________ di cui egli risulta essere avente diritto economico, nonché una dichiarazione sull’eventuale esistenza di cassette di sicurezza a nome di __________. 2. L’Ufficio di esecuzione di Lugano trasmetterà a questa Camera appena possibile quanto ricevuto da __________ in conformità del dispositivo 1. 3. Intimazione: -_______________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                           Il segretario