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15.2002.13

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2002-03-04 · Italiano TI
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Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Nell'ambito del pignoramento l'escusso deve informare esaurientemente l'ufficio circa la sua sostanza e il suo reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a coprire tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento (cfr. art 91 cpv. 1 n. 2 LEF; DTF 117 III 61 ss.; André E. Lebrecht in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, 1998, n. 9 ad art. 91 LEF). Gli uffici sono tenuti, di regola, a verbalizzare le dichiarazioni dell'escusso, che le deve sottoscrivere.

E. 2 Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del debitore le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Georges Vonder Mühll , Basler Kommentar zum SchKG , Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

E. 3 Il ricorrente chiede l’aumento di quanto indicato nel verbale di pignoramento relativamente al salario della debitrice, ritenuto che __________ sarebbe stata vista lavorare presso il __________ “per esempio la sera di domenica 6 gennaio verso le 20.30, e altre volte, prima e dopo quel giorno”.

E. 4 A seguito dell’atto ricorsuale il 10 gennaio 2002 l’UE di Lugano ha nuovamente convocato e interrogato la debitrice, che ha dichiarato di aver svolto dal 6 all’8 gennaio 2002 unicamente una “prova presso il __________ di Paradiso in vista di una possibile assunzione a tempo parziale”.

E. 5 Dalla documentazione agli atti si evince che la debitrice è stata interrogata una prima volta dall’UE di Lugano il 22 novembre 2001 e che lo stesso giorno l’ufficio ha effettuato il calcolo dell’eccedenza pignorabile, ritenendo, correttamente e in base a quanto dichiaratogli, quale reddito dell’escussa unicamente quanto da lei percepito presso la __________.

E. 6 Con il gravame del 7 gennaio 2002 l’avv. __________, senza una più precisa indicazione temporale, che “la debitrice è stata vista lavorare presso il pub indicato per esempio la sera di domenica 6 gennaio verso le 20.30, e altre volte, prima e dopo quel giorno”. Ancora con lo scritto 24 gennaio 2002 il ricorrente evidenzia che gli sarebbe stato riferito che la debitrice lavorava presso il __________ già prima del 6 gennaio 2002. Anche in questo scritto il ricorrente non asserisce che __________ esercitasse un’attività remunerata presso il __________ già anteriormente all’allestimento del verbale di pignoramento, ossia anteriormente al 22 novembre 2001. La censura sollevata dal ricorrente concerne dunque, a non averne dubbio, un evento non ancora verificatosi al momento del pignoramento. Considerato come eventuali modifiche della situazione reddituale dell’escussa avvenute dopo il pignoramento possono essere considerate solo nell’ambito di un riesame dello stesso, il ricorso dell’avv. __________ va respinto e il verbale di pignoramento allestito dall’UE confermato.

E. 7 A titolo abbondanziale deve comunque essere rilevato che la veridicità dell’asserzione del ricorrente secondo cui l’escussa avrebbe percepito, per il periodo successivo al pignoramento, un ulteriore reddito oltre a quello comunicato in sede di pignoramento, deve essere verificata dall’UE di Lugano. In concreto l’ufficio di esecuzione non dovrà limitarsi, nell’ambito dell’accertamento del reddito percepito dall’escussa, alle dichiarazioni rese da quest’ultima, ma in mancanza di sufficienti supporti documentali, dovrà esperire delle indagini presso l’amministrazione della società che gestisce il __________ di Paradiso. Siffatto modo di procedere è già stato peraltro indicato dallo stesso UE di Lugano nello scritto del 18 gennaio 2002.

E. 8 Ne consegue la reiezione del gravame. Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (cfr. Jean–François Poudret/Suzette Sandoz–Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81,

p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF). richiamati gli art. 17, 91 cpv. 1 n. 2 e 93 LEF pronuncia: 1. Il ricorso 7 gennaio 2002 dell’avv. __________, Lugano, è respinto. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a: __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il vicepresidente                                                    Il segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.15.2002.00013

Lugano

4 marzo 2002/EC/fp/fc

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidenteRusca e Chiesa

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 7 gennaio 2002 di

avv. __________

Contro

__________

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es. n. __________

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es. n. __________

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rappr. da __________

es. n. __________ e __________

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es. n. __________

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es. n. __________

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es. n. __________

__________

es. n. __________

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es. n. __________

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rappr. da __________

es. n. __________

__________

rappr. da __________

es. n. __________ e n. __________

1.Nell'ambito del pignoramento l'escusso deve informare esaurientemente l'ufficio circa la sua sostanza e il suo reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a coprire tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento (cfr. art 91 cpv. 1 n. 2 LEF; DTF 117 III 61 ss.; André E. Lebrecht in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, 1998, n. 9 ad art. 91 LEF). Gli uffici sono tenuti, di regola, a verbalizzare le dichiarazioni dell'escusso, che le deve sottoscrivere.

6.Con il gravame del 7 gennaio 2002 l’avv. __________, senza una più precisa indicazione temporale, che “la debitrice è stata vista lavorare presso il pub indicato per esempio la sera di domenica 6 gennaio verso le 20.30, e altre volte, prima e dopo quel giorno”. Ancora con lo scritto 24 gennaio 2002 il ricorrente evidenzia che gli sarebbe stato riferito che la debitrice lavorava presso il __________ già prima del 6 gennaio 2002. Anche in questo scritto il ricorrente non asserisce che __________ esercitasse un’attività remunerata presso il __________ già anteriormente all’allestimento del verbale di pignoramento, ossia anteriormente al 22 novembre 2001. La censura sollevata dal ricorrente concerne dunque, a non averne dubbio, un evento non ancora verificatosi al momento del pignoramento. Considerato come eventuali modifiche della situazione reddituale dell’escussa avvenute dopo il pignoramento possono essere considerate solo nell’ambito di un riesame dello stesso, il ricorso dell’avv. __________ va respinto e il verbale di pignoramento allestito dall’UE confermato.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente                                                    Il segretario