Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Per l’art. 116 cpv. 1 LEF il creditore può domandare la realizzazione dei beni mobili, crediti e altri diritti pignorati non prima di un mese né più tardi di un anno dal pignoramento e, quando si tratti di fondi, non prima di sei mesi né più tardi di due anni dal pignoramento. La domanda di realizzazione può anche essere formulata oralmente (cfr. Jaeger/Walder/ Kull/Kottmann, SchKG, Zurigo 1997, n. 15 ad art. 116). Il termine per domandare la realizzazione comincia a decorrere dal momento del pignoramento e non dalla sua comunicazione al creditore (DTF 115 III 109). L’esecuzione è perenta se la domanda di realizzazione non é stata fatta nel termine legale o se, ritirata, non fu più rinnovata (art. 121 LEF). A domanda del debitore la realizzazione si può fare anche prima che il creditore sia autorizzato a richiederla (art. 124 cpv. 1 LEF).
E. 2 Nel caso di specie il pignoramento è stato eseguito ad opera dell’UE di Lugano l’8 maggio 2000 e il 29 novembre 2000 i creditori hanno presentato, conformemente all’art. 116 cpv. 1 LEF entro il termine di un anno dall’avvenuto pignoramento, la domanda di realizzazione. L’UE di Lugano, dando seguito a tale richiesta e comunicando all’escussa il giorno successivo la ricezione della domanda di realizzazione, ha quindi correttamente accertato il rispetto dei termini imposti al creditore dal diritto esecutivo per chiedere la vendita dei beni pignorati.
E. 3 Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
E. 4 Intimazione a: – __________ Comunicazione all'UE di Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.2001.00006
Lugano
26 febbraio 2001
EC/fc/fb
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidentePellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 22 dicembre 2000 di
__________
patr. dallavv. __________
contro
loperato dellUfficio di esecuzione di Lugano nellesecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da
__________
__________
__________
__________
patr. dallo Studio legale __________
in tema di comunicazione della domanda di realizzazione alla debitrice;
viste le osservazioni:
-5 gennaio 2001 degli avvocati __________, __________, __________, __________;
-9 gennaio 2001 dellUE di Lugano;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A.Con decreto 20 ottobre 1998 la Segretaria Assessore della Pretura di Lugano, Sezione 4, ha sequestrato fino a concorrenza del credito in esecuzione di fr. 11'106.20 oltre accessori su istanza degli avvocati __________, __________, __________, __________ contro __________, presso la __________: tutti gli averi, nessuno escluso o eccettuato, in depositi (quale la cassetta di sicurezza no. __________) o conti intestati e/o appartenenti alla debitrice anche se apparentemente intestati a terzi, in particolare i quadri depositati dalla __________ in quanto di proprietà della debitrice.
B.Lo stesso giorno lUE di Lugano ha eseguito il sequestro presso la __________.
D.Il 31 dicembre 1998 i procedenti hanno promosso contro __________ alla Pretura del Distretto di Lugano lazione di convalida del sequestro.
E.Con decreto 4 novembre 1999 il Pretore di Lugano, Sezione 1, ha stralciato dai ruoli la causa promossa il 31 dicembre 1998 dagli avvocati __________, __________, __________, __________, avendo le parti concluso un accordo transattivo.
G.L11 febbraio 2000 i creditori hanno presentato la domanda di prosecuzione dellesecuzione.
I.L__________ lUE ha pignorato presso la __________ un quadro senza cornice raffigurante il __________ del 1630 ca. e un quadro senza cornice raffigurante il __________ periodo 1623 ca., attribuiti a __________. LUE di Lugano, non essendo in grado di determinarne il valore reale, ha stimato entrambi i quadri in fr. 1.--.
L.Il 29 novembre 2000 i creditori hanno presentato la domanda di vendita dei beni pignorati.
M.Con atto 30 novembre 2000 lUE di Lugano ha comunicato allescussa lavvenuta domanda di realizzazione da parte dei creditori, indicando che salvo pagamento nel termine di cinque giorni avrebbe proceduto a fissare la data dellincanto.
N.Con tempestivo ricorso 22 dicembre 2000 __________ ha postulato, con protesta di spese e ripetibili, la declaratoria di nullità della domanda di realizzazione (recte: della comunicazione della domanda di realizzazione), atteso che:
- la stessa contravviene agli accordi presi tra il sottoscritto e lUE con i creditori durante il sopralluogo presso la banca che custodisce i beni pignorati nel senso che si sarebbe atteso di conoscere la perizia chiesta dai creditori allesperto della casa daste __________ per poi concertare le modalità adeguate per procedere alla realizzazione delle opere che a detta dei titolari della società debitrice sono di un noto artista spagnolo dellinizio del 600;
- contraddice ogni accordo latto sollecitato dai creditori e qui fatto intimare dallUfficio che quindi viene formalmente contestato, chiedendone lannullamento puro e semplice fino a definizione delle convenute modalità, premessa la valutazione scritta da parte della casa daste promessa a tutti i partecipanti al sopralluogo in banca.
O.Lo stesso giorno i creditori hanno trasmesso allUE di Lugano due scritti della casa daste __________ di __________, dai quali emerge che il valore dei dipinti si aggira attorno alla £ 7000-10'000 per il ritratto di __________ e alle £ 6000-8'000 per il ritratto di __________.
P.Con osservazioni 5 gennaio 2001 i creditori hanno postulato la reiezione del gravame, atteso che tra le parti non vi sarebbero stati accordi che impedissero ai creditori di chiedere la vendita. Gli osservanti rilevano che le parti volevano unicamente attendere il rapporto del perito della casa daste __________, cosa che in concreto è avvenuta.
Q.Delle osservazioni 9 gennaio 2001 dellUE di Lugano, postulanti la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in diritto:
LUE di Lugano, dando seguito a tale richiesta e comunicando allescussa il giorno successivo la ricezione della domanda di realizzazione, ha quindi correttamente accertato il rispetto dei termini imposti al creditore dal diritto esecutivo per chiedere la vendita dei beni pignorati.
Il gravame di __________ deve pertanto essere respinto, ritenuto che anche le ulteriori argomentazioni ricorsuali, secondo cui debitrice, creditori e Ufficio di esecuzione avrebbero stabilito che prima di procedere alla realizzazione le parti avrebbero dovuto di comune intesa concertare le modalità adeguate per procedere alla realizzazione delle due opere, non trovano riscontri oggettivi nella documentazione agli atti causa e neppure nel verbale di pignoramento.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario