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15.2001.6

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2001-02-26 · Italiano TI
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Per l’art. 116 cpv. 1 LEF il creditore può domandare la realizzazione dei beni mobili, crediti e altri diritti pignorati non prima di un mese né più tardi di un anno dal pignoramento e, quando si tratti di fondi, non prima di sei mesi né più tardi di due anni dal pignoramento. La domanda di realizzazione può anche essere formulata oralmente (cfr. Jaeger/Walder/ Kull/Kottmann, SchKG, Zurigo 1997, n. 15 ad art. 116). Il termine per domandare la realizzazione comincia a decorrere dal momento del pignoramento e non dalla sua comunicazione al creditore (DTF 115 III 109). L’esecuzione è perenta se la domanda di realizzazione non é stata fatta nel termine legale o se, ritirata, non fu più rinnovata (art. 121 LEF). A domanda del debitore la realizzazione si può fare anche prima che il creditore sia autorizzato a richiederla (art. 124 cpv. 1 LEF).

E. 2 Nel caso di specie il pignoramento è stato eseguito ad opera dell’UE di Lugano l’8 maggio 2000 e il 29 novembre 2000 i creditori hanno presentato, conformemente all’art. 116 cpv. 1 LEF entro il termine di un anno dall’avvenuto pignoramento, la domanda di realizzazione. L’UE di Lugano, dando seguito a tale richiesta e comunicando all’escussa il giorno successivo la ricezione della domanda di realizzazione, ha quindi correttamente accertato il rispetto dei termini imposti al creditore dal diritto esecutivo per chiedere la vendita dei beni pignorati.

E. 3 Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

E. 4 Intimazione a: – __________ Comunicazione all'UE di Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                             Il segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.15.2001.00006

Lugano

26 febbraio 2001

EC/fc/fb

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidentePellegrini e Rusca

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 22 dicembre 2000 di

__________

patr. dall’avv. __________

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da

__________

__________

__________

__________

patr. dallo Studio legale __________

in tema di comunicazione della domanda di realizzazione alla debitrice;

viste le osservazioni:

-5 gennaio 2001 degli avvocati __________, __________, __________, __________;

-9 gennaio 2001 dell’UE di Lugano;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A.Con decreto 20 ottobre 1998 la Segretaria Assessore della Pretura di Lugano, Sezione 4, ha sequestrato fino a concorrenza del credito in esecuzione di fr. 11'106.20 oltre accessori su istanza degli avvocati __________, __________, __________, __________ contro __________, “presso la __________: tutti gli averi, nessuno escluso o eccettuato, in depositi (quale la cassetta di sicurezza no. __________) o conti intestati e/o appartenenti alla debitrice anche se apparentemente intestati a terzi, in particolare i quadri depositati dalla __________ in quanto di proprietà della debitrice.

B.Lo stesso giorno l’UE di Lugano ha eseguito il sequestro presso la __________.

D.Il 31 dicembre 1998 i procedenti hanno promosso contro __________ alla Pretura del Distretto di Lugano l’azione di convalida del sequestro.

E.Con decreto 4 novembre 1999 il Pretore di Lugano, Sezione 1, ha stralciato dai ruoli la causa promossa il 31 dicembre 1998 dagli avvocati __________, __________, __________, __________, avendo le parti concluso un accordo transattivo.

G.L’11 febbraio 2000 i creditori hanno presentato la domanda di prosecuzione dell’esecuzione.

I.L’__________ l’UE ha pignorato presso la __________ un quadro senza cornice raffigurante il “__________ ” del 1630 ca. e un quadro senza cornice raffigurante il “__________ ” periodo 1623 ca., attribuiti a __________. L’UE di Lugano, non essendo in grado di determinarne il valore reale, ha stimato entrambi i quadri in fr. 1.--.

L.Il 29 novembre 2000 i creditori hanno presentato la domanda di vendita dei beni pignorati.

M.Con atto 30 novembre 2000 l’UE di Lugano ha comunicato all’escussa l’avvenuta domanda di realizzazione da parte dei creditori, indicando che “salvo pagamento nel termine di cinque giorni” avrebbe proceduto a fissare la data dell’incanto.

N.Con tempestivo ricorso 22 dicembre 2000 __________ ha postulato, con protesta di spese e ripetibili, la declaratoria di nullità della domanda di realizzazione (recte: della comunicazione della domanda di realizzazione), atteso che:

-     ”la stessa contravviene agli accordi presi tra il sottoscritto e l’UE con i creditori durante il sopralluogo presso la banca che custodisce i beni pignorati nel senso che si sarebbe atteso di conoscere la perizia chiesta dai creditori all’esperto della casa d’aste __________ per poi concertare le modalità adeguate per procedere alla realizzazione delle opere che a detta dei titolari della società debitrice sono di un noto artista spagnolo dell’inizio del ‘600”;

-     ”contraddice ogni accordo l’atto sollecitato dai creditori e qui fatto intimare dall’Ufficio che quindi viene formalmente contestato, chiedendone l’annullamento puro e semplice fino a definizione delle convenute modalità, premessa la valutazione scritta da parte della casa d’aste promessa a tutti i partecipanti al sopralluogo in banca”.

O.Lo stesso giorno i creditori hanno trasmesso all’UE di Lugano due scritti della casa d’aste __________ di __________, dai quali emerge che il valore dei dipinti si aggira attorno alla £ 7’000-10'000 per il ritratto di __________ e alle £ 6’000-8'000 per il ritratto di __________.

P.Con osservazioni 5 gennaio 2001 i creditori hanno postulato la reiezione del gravame, atteso che tra le parti non vi sarebbero stati accordi che impedissero ai creditori di chiedere la vendita. Gli osservanti rilevano che le parti volevano unicamente attendere il rapporto del perito della casa d’aste __________, cosa che in concreto è avvenuta.

Q.Delle osservazioni 9 gennaio 2001 dell’UE di Lugano, postulanti la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

in diritto:

L’UE di Lugano, dando seguito a tale richiesta e comunicando all’escussa il giorno successivo la ricezione della domanda di realizzazione, ha quindi correttamente accertato il rispetto dei termini imposti al creditore dal diritto esecutivo per chiedere la vendita dei beni pignorati.

Il gravame di __________ deve pertanto essere respinto, ritenuto che anche le ulteriori argomentazioni ricorsuali, secondo cui debitrice, creditori e Ufficio di esecuzione avrebbero stabilito che prima di procedere alla realizzazione le parti avrebbero dovuto di comune intesa concertare le modalità adeguate per procedere alla realizzazione delle due opere, non trovano riscontri oggettivi nella documentazione agli atti causa e neppure nel verbale di pignoramento.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario