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15.2001.32

Ticino · 2001-02-14 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.03.2001 15.2001.32

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.2001.00032 Lugano 1° marzo 2001 /FP/fc/rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini, Rusca segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera vista l’istanza 14 febbraio 2001 dell’UE di Lugano tendente a far determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escussa __________ rapp. dall’avv. __________ nell’eredità indivisa ed in comunione relitta dal defunto __________ composta di:

- __________

- __________ nelle esecuzioni di cui ai gruppi n. __________, n. __________, __________ e nell’esecuzione n.__________ dell’UE di Lugano promosse dai creditori ivi partitamente indicati; preso atto della domanda di vendita presentata il 13 marzo 1998; preso atto che l’UE di Lugano ha assegnato all’interessenza pignorata un valore pro memoria di fr. 1.--; considerato l’esito negativo dell’esperimento di conciliazione tenutosi il 2 febbraio 2001 in conformità della citazione 24 gennaio 2001; rilevato che il termine di dieci giorni, fissato il 2 febbraio 2001 agli interessati per formulare proposte sulle modalità di realizzazione, è scaduto infruttuoso ritenuta in queste circostanze l’opportunità di far capo ai pubblici incanti, come proposto dall’Ufficio; visti gli art. 132 LEF; 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC) pronuncia: 1. È ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a __________, nell’eredità indivisa e in comunione relitta dal fu __________, già in __________, composta di __________, __________, interessenza pignorata nelle varie esecuzioni di cui ai gruppi n. __________, n. __________, __________ e nell’esecuzione n.__________ dell’UE di Lugano promosse dai creditori ivi partitamente indicati; 2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF. 3. Intimazione all'UE di Lugano e, per il suo tramite, a tutti gli interessati. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                           La segretaria