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15.2001.318

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2002-02-06 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.02.2002 15.2001.318

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.2001.00318 Lugano 6 febbraio 2002 FP/fc/dp In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sull’istanza 28 dicembre 2001 dell’UE di Lugano tendente a far determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escussa __________ nell’eredità indivisa e in comunione relitta dal defunto __________, già in __________, composta di: nelle esecuzioni di cui ai due gruppi dell’UE di Lugano promosse dai creditori ivi partitamente indicati; preso atto della domande di vendita presentate il 24 novembre 1999 e il 17 febbraio 2000; considerato l’esito negativo dell’esperimento di conciliazione tenutosi il 3 dicembre 2001 in conformità della citazione del 13 novembre 2001; rilevato che nel termine di dieci giorni, fissato il 3 dicembre 2001 agli interessati per formulare proposte sulle modalità di realizzazione, è giunta all’UE di Lugano, da parte di un creditore e della coerede, la richiesta di procedere alla realizzazione ai pubblici incanti; ritenuta in queste circostanze l’opportunità di far capo ai pubblici incanti, come proposto anche dall’Ufficio; visti gli art. 132 LEF; 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC) pronuncia: 1. È ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a __________, __________ nell’eredità indivisa e in comunione relitta dal fu __________, già in __________, composta di __________ e __________, __________, interessenza pignorata nelle varie esecuzioni di cui ai due gruppi dell’UE di Lugano, promosse dai creditori ivi partitamente indicati 2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF. 3. Intimazione all'UE di Lugano e, per il suo tramite, a tutti gli interessati. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria