Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.01.2003 15.2001.303
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 15.2001.303 Lugano 20 gennaio 2003 /JC/fc/rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Giani segretario: Jaques, vicecancelliere statuendo “segnalazione” (recte: istanza per ritardata giustizia) 26 novembre 2001 di __________ contro l’operato del liquidatore del concordato con abbandono dell’attivo della società __________ __________ ricordato che gli istanti rimproverano al liquidatore una palese inazione dal 1996, ossia in altri termini un diniego di giustizia formale (ritardata giustizia ai sensi dell’art. 17 cpv. 2 LEF); rilevato che tale norma fonda la competenza di questa Camera, in quanto risulta direttamente applicabile alle decisioni dei liquidatori che non concernono la realizzazione degli attivi (cfr. art. 320 cpv. 2 LEF a contrario e Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, n. 27 ad § 55; Daniel Hunkeler, Das Nachlassverfahren nach revidiertem SchKG, tesi Friborgo 1996, n. 1128; Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. III, 4a ed., Zurigo 2001, n. 29 ad art. 320); richiamati l’ordinanza 30 novembre 2001 e lo scritto 13 marzo 2002 di questa Camera, rimasti senza risposta da parte del liquidatore; preso atto che la graduatoria è stata depositata l’8 febbraio 2002 (__________); atteso che dopo un’ulteriore sollecitatoria 11 luglio 2002 dell’OCST, il liquidatore ha finalmente proceduto al riparto, versando un dividendo corrispondente al 73,36% ai creditori collocati in I. classe (cfr. scritto 16 dicembre 2002 dell’OCST); considerato come il gravame sia così divenuto privo di oggetto per quanto concerne la questione della ritardata giustizia; preso atto dell'anomala attitudine processuale evidenziata dal liquidatore, si giustifica l'apertura di un procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 14 LEF (per il rinvio dell’art. 320 cpv. 3 LEF), ricordato come la funzione di liquidatore sia una mansione ufficiale che richiede impegno e diligenza; rilevato che gli istanti hanno ritirato con atto 16 dicembre 2002 il gravame; ritenuto che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean–François Poudret /Suzette Sandoz–Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a) e che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF). richiamati gli art. 14, 17, 320 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF; pronuncia: 1. L'istanza 26 novembre 2001 è evasa nel senso dei considerandi. 2. E' ordinata l'apertura di una procedura disciplinare nei confronti di __________, Bellinzona. 3. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità. 4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 5. Intimazione a: ________________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario