Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso 23 settembre 2001 di __________, è irricevibile.
E. 2 Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
E. 3 Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
E. 4 Intimazione a: -__________ Comunicazione all'UE di Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.11.2001 15.2001.276
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 15.2001.00276 Lugano 22 novembre 2001 /FP/fc/dp In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca segretario: Cassina, vicecancelliere statuendo sul ricorso 23 settembre 2001 di __________ contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti di __________ patr. dall’avv. __________ da __________ patr dall’avv. __________ procedura concernente anche __________ (__________) patr dall’avv. __________ viste le osservazioni - 2 ottobre 2001 di __________ - 8 ottobre 2001 di __________ - 12 ottobre 2001 della __________ - 15 ottobre 2001 dell’UE di Lugano esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto e considerando in diritto: che la ditta __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito; che in data 5 luglio 2000 l’UE di Lugano pignorava nell’esecuzione n. __________ un motoscafo __________ intestato a __________ ma che il debitore asseriva essere di proprietà di __________; che di conseguenza l'UE di Lugano assegnava alla creditrice il termine per contestare le rivendicazioni di proprietà; che con petizione 31 luglio 2001 la creditrice inoltrava presso la Pretura di Lugano l’azione di contestazione della rivendicazione nei confronti di __________; che con ricorso 23 settembre 2001 __________ si aggrava contro il pignoramento del natante in oggetto postulandone l’annullamento; che delle osservazioni delle altre parti coinvolte nella procedura e dell'UE di Lugano si dirà, se necessario, in seguito; che secondo giurisprudenza e dottrina la legittimazione a presentare ricorso è un presupposto processuale che deve essere riconosciuto a ogni parte lesa nei suoi interessi giuridicamente protetti da una misura dell'organo d'esecuzione forzata, costitutiva almeno di un pregiudizio di fatto attuale; che vi è carenza di legittimazione processuale, ad esempio, quando il ricorrente è persona completamente estranea all'esecuzione, quando non pretende di rappresentare l’escusso e nemmeno vanta diritto alcuno sui beni oggetto della realizzazione in corso come pure quando non è toccato nei suoi interessi specifici (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.3.1 ad art. 7, p. 122); che nel caso di specie il ricorrente si aggrava contro il pignoramento del natante oggetto di rivendicazione effettuata da terzi; che su tale bene il ricorrente non asserisce di vantare diritto alcuno; che egli non è neppure parte nella procedura esecutiva n. __________ promossa dalla ditta __________ nei confronti di __________; che di conseguenza, non essendo toccato nei suoi interessi specifici, __________ difetta della legittimazione a presentare ricorso ex art. 17 LEF; che il gravame si rivela quindi irricevibile; che si rileva inoltre, a titolo abbondanziale, che con sentenza 24 ottobre 2001 il Pretore del Distretto di Lugano ha accolto la petizione 31 luglio 2001 della ditta __________ tendente a contestare la rivendicazione di proprietà del natante formulata da __________; che sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81,
p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a); che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF); Richiamati gli art. 17 LEF e 7 LPR pronuncia: 1. Il ricorso 23 settembre 2001 di __________, è irricevibile. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a: -__________ Comunicazione all'UE di Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario