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15.2001.23

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2001-01-31 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 31.01.2001 15.2001.23

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.2001.00023 Lugano 31 gennaio 2001 /C/fc/dp In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Pellegrini, vicepresidente, Zali e Chiesa (quest’ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente) segretario: Cassina, vicecancelliere vista l’istanza 24 gennaio 2001 dell’UE di Lugano tendente a far determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escusso __________ nell’eredità indivisa ed in comunione relitta dalla defunta __________ composta di:

- __________

- __________ nelle esecuzioni di cui ai gruppi n. __________, n. __________ e n. __________ dell’UE di Lugano promosse dai creditori ivi partitamente indicati; preso atto delle domande di vendita presentata il 29 maggio 1998; preso atto che l’UE di Lugano ha assegnato all’interessenza pignarata un valore pro memoria di fr. 1.--; considerato l’esito negativo dell’esperimento di conciliazione tenutosi il 10 aprile 2000 in conformità della citazione 3 aprile 2000; rilevato che il termine di dieci giorni, fissato il 10 aprile 2000 agli interessati per formulare proposte sulle modalità di realizzazione, è scaduto infruttuoso ritenuta in queste circostanze l’opportunità di far capo ai pubblici incanti, come proposto dall’Ufficio; visti gli art. 132 LEF; 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC) pronuncia: 1. È ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a __________, nell’eredità indivisa e in comunione relitta dalla fu __________, già in __________, composta di __________, __________, interessenza pignorata nelle varie esecuzioni di cui al gruppo n. __________, n __________ e n. __________ dell’UE di Lugano promosse dai creditori ivi partitamente indicati. 2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF. 3. Intimazione all'UE di Lugano e, per il suo tramite, a tutti gli interessati. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il vicepresidente Il segretario