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15.2001.155

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2001-04-27 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

E. 3 Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

E. 4 Intimazione a: – __________ Comunicazione all’UE di Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.04.2001 15.2001.155

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.2001.00155 Lugano 27 aprile 2001 /FP/fc/kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 9 aprile 2001 di __________ contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nelle diverse esecuzioni promosse nei confronti della ricorrente da __________ (rappr dall’avv. __________) __________ (rappr dall’avv. __________) __________ richiamata l’ordinanza presidenziale 10 aprile 2001 con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo; viste le osservazioni – 19 aprile 2001 della __________ – 19 aprile 2001 della __________– 23 aprile 2001 dell’UE di Lugano esaminati atti e documenti ritenuto in fatto e considerando in diritto: che la __________ procede in via di realizzazione del pegno immobiliare nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito; che il 10 agosto 2000 l’UE di Lugano comunicava alla debitrice la domanda di realizzazione relativa alla part. __________ e __________ RFD di __________ di proprietà dell’escussa; che il 31 gennaio 2001 è stato depositato l’elenco oneri relativo alle part. __________ e __________ RFD di __________; che il 13 marzo 2001 l’UE di Lugano depositava le condizioni d’incanto per la vendita dei fondi in oggetto, prevista per il 29 marzo 2001; che con ricorso 23 marzo 2001 __________ insorgeva contro lo svolgimento dell’incanto postulandone la sospensione allo scopo di permettere alcuni aggiornamenti catastali sui beni da realizzare; che la ricorrente sosteneva l’esistenza di un accordo per l’acquisto di mq 50 della part. __________ RFD di __________, adiacente ai mappali di proprietà dell’escussa, accordo che per dimenticanza non fu mai formalizzato; che non avendo concesso effetto sospensivo al ricorso l’incanto si è svolto regolarmente il 29 marzo 2001 con l’aggiudicazione per fr.1’ 135'000.-- alla società __________; che con ulteriore ricorso datato 9 aprile 2001 __________ si aggrava contro l’aggiudicazione degli immobili in oggetto postulandone l’annullamento; che la ricorrente sostiene che il punto 17 delle condizioni d’incanto sarebbe errato avendo indicato che “il garage sito sul mappale n. __________ è stato costruito parzialmente sul mappale n. __________ di proprietà di terzi”; che inoltre, a mente di __________, l’aver omesso di allegare al verbale d’incanto copia del ricorso 23 marzo 2001 avrebbe leso i propri interessi impedendo il raggiungimento di una somma maggiore in sede d’asta; che delle osservazioni delle altre parti coinvolte nella procedura si dirà, se del caso, in seguito; che per l’art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento; che nel caso di specie __________ era a conoscenza del contenuto del punto 17 delle condizioni d’incanto sin dal 13 marzo 2001, data di deposito delle stesse; che il ricorso 9 aprile 2001, nella misura in cui è diretto contro le condizioni d’incanto delle part. __________ e __________ RFD di __________, si rivela manifestamente tardivo e quindi irricevibile; che l’art. 45 cpv. 1 RFF  stabilisce i contenuti essenziali delle condizioni d’incanto; che l’indicazione dell’esistenza di eventuali ricorsi ex art. 17 LEF non costituisce elemento essenziale delle condizioni d’incanto; che quindi l’UE di Lugano ha agito correttamente rifiutandosi di allegare alle condizioni d’incanto copia del ricorso 23 marzo 2001, in quanto non elemento essenziale delle stesse; che il ricorso 9 aprile 2001, per quanto ricevibile, deve quindi essere respinto; che sulle spese, protestate dalla ricorrente unitamente alle ripetibili, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a); che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF). Richiamati l’art. 17LEF, 45 RFF pronuncia:           1. Il ricorso 9 aprile 2001 __________, per quanto ricevibile, è respinto. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a: – __________ Comunicazione all’UE di Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria