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15.2001.00311

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2002-01-11 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 19 novembre 2001 __________, è irricevibile. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Intimazione a:

–    __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.01.2002 15.2001.00311

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.2001.00311 Lugano 11 gennaio 2002 /CJ/fc/kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca segretario: Jaques, vicecancelliere statuendo sul ricorso 19 novembre 2001 __________ contro l’operato dell’Ufficiale di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, e meglio contro la sua decisione 8 novembre 2001 di nominarsi quale patrocinatore __________ decisione resa nelle veste di autorità ex art. 609 CC preposta alla rappresentanza nella successione della madre di __________ la cui quota ereditaria è stata pignorata nell’ambito delle esecuzioni n. __________ (primo gruppo, pignoramento del 1. febbraio 2000), __________, __________, __________ (secondo gruppo, pignoramento del 14 aprile 2000), __________ (terzo gruppo, pignoramento del 10 luglio 2000), nonché __________ e __________ (quarto gruppo, pignoramento del 20 settembre 2000), promosse, oltre alla ricorrente, da:

–     __________

–     __________ (rappr. da __________, per l’esecuzione n. __________ e da__________ __________, per l’esecuzione n. __________)

–     __________ viste le osservazioni 22 novembre 2001 __________, 23 novembre 2001 dell’avv. __________ 3 dicembre 2001 di __________, e 14 dicembre 2001 del__________ __________; esaminati atti e documenti ritenuto in fatto e considerando in diritto: che nelle esecuzioni sopramenzionate sono state pignorate le ragioni ereditarie di __________ nella successione di sua madre __________ che __________ di __________ in virtù dell’art. 96 cpv. 2 LAC, ha chiesto ed ottenuto di poter intervenire nella divisione della successione in luogo dell’escusso quale autorità ai sensi dell’art. 609 cpv. 1 CC; che, il 16 agosto 2001, l’Ufficiale ha affidato all’avv. __________, già patrocinatore dell’escusso, il mandato di rappresentarlo nella procedura di divisione; che, nel corso di una riunione dei creditori tenutasi il 12 settembre 2001, l’Ufficiale ha assegnato loro un termine di 10 giorni per determinarsi sulla designazione dell’avv. __________ quale suo patrocinatore; che con scritto 8 novembre 2001, oggetto dell’impugnazione, l’Ufficiale ha comunicato ai creditori che il mandato affidato all’avv. __________ era da loro stato confermato a maggioranza relativa; che, visto il titolo stesso della LALEF, il potere generale di vigilanza conferito alla CEF sull’operato degli organi dell’esecuzione forzata (cfr. art. 10 LALEF) è limitato esclusivamente all’applicazione del diritto esecutivo federale e cantonale; che l’operato dell’Ufficiale agente quale autorità ex art. 609 CC non si fonda sul diritto esecutivo, ma è riferito alle operazioni di divisione della successione regolate dal Codice civile, e non presuppone nemmeno necessariamente l’esistenza di una procedura esecutiva in corso (caso della cessione dei diritti successori o dell’erede gravato da attestati di carenza di beni); che al contrario di quanto previsto all’art. 4 del Decreto esecutivo del 4 maggio 1918 circa l’autorizzazione per l’esercizio del prestito su pegno del bestiame (RL 4.1.1.4), che conferisce a questa Camera la sorveglianza dell’operato degli uffici di esecuzione in materia di registro per il pegno del bestiame, il legislatore cantonale, all’art. 96 cpv. 2 LAC, non ha attribuito a questa Camera alcuna competenza di sorveglianza dell’operato dell’ufficiale agente nelle sue veste di autorità ex art. 609 CC; che la situazione in esame è invece simile a quella riguardante l'operato dell'Ufficio nella sua funzione – oggi esercitata da un terzo autorizzato dal Dipartimento delle Istituzioni – di venditore degli oggetti dati a pegno e non riscattati, fondata sul diritto civile federale (e meglio l’art. 915 CC), che non è sottoposta alla vigilanza di questa Camera (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.4b ad art. 3); che il ricorso si rivela quindi irricevibile; che viste le peculiarità del caso, si prescinde dal prelevare spese e non si assegnano indennità, peraltro non richieste. Richiamati gli art. 609 cpv. 1 CC e 96 cpv. 2 LAC pronuncia:           1. Il ricorso 19 novembre 2001 __________, è irricevibile. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Intimazione a:

–    __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario