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15.2001.00238

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2001-08-20 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso 20 luglio 2001 __________, è irricevibile.

E. 2 Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

E. 3 Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

E. 4 Intimazione a: - __________ Comunicazione all'UEF di Mendrisio Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                             La segretaria

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.08.2001 15.2001.00238

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.2001.00238 Lugano 20 agosto 2001 PF/fc//fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente Pellegrini e Rusca segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 20 luglio 2001 di __________ contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse nei confronti della ricorrente da __________ richiamata l’ordinanza presidenziale 23 luglio 2001 con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo viste le osservazioni - 31 luglio 2001 del __________ - 8 agosto 2001 dell’UEF di Mendrisio esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto e considerando in diritto: che il Comune __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito; che in data 18 gennaio 2001 l’UEF di Mendrisio pignorava nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ diversi beni mobili che il marito dell’escussa dichiarava essere di proprietà di terzi; che con scritto 22 giugno 2001 l'UEF di Mendrisio assegnava al creditore il termine per contestare le rivendicazioni di proprietà; che con lettera 3 luglio 2001 il Comune __________ contestava tutte le rivendicazioni di proprietà; che in data 5 luglio 2001 l’UEF di Mendrisio assegnava ai rivendicanti il termine di cui all’art. 107 LEF per promuovere l’azione; che con ricorso 20 luglio 2001 __________ si aggrava contro la contestazione delle rivendicazioni da parte del Comune __________ postulandone l’annullamento; che delle osservazioni dell'UEF di Mendrisio si dirà, se necessario, in seguito; che secondo giurisprudenza e dottrina la legittimazione a presentare ricorso è un presupposto processuale che deve essere riconosciuto a ogni parte lesa nei suoi interessi giuridicamente protetti da una misura dell'organo d'esecuzione forzata, costitutiva almeno di un pregiudizio di fatto attuale; che vi è carenza di legittimazione processuale, ad esempio, quando il ricorrente è persona completamente estranea all'esecuzione, quando non pretende di rappresentare l’escusso e nemmeno vanta diritto alcuno sui beni oggetto della realizzazione in corso come pure quando non è toccato nei suoi interessi specifici (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.3.1 ad art. 7, p. 122); che nel caso di specie la ricorrente si aggrava contro la contestazione, effettuata dal Comune __________, delle rivendicazioni di proprietà dei beni pignorati effettuata da terzi; che su tali beni la ricorrente non asserisce di vantare diritto alcuno; che di conseguenza, non essendo toccata nei suoi interessi specifici, __________ difetta della legittimazione a presentare ricorso ex art. 17 LEF; che il gravame si rivela quindi irricevibile; che sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a); che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF); Richiamati gli art. 17 LEF e 7 LPR pronuncia: 1. Il ricorso 20 luglio 2001 __________, è irricevibile. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a: - __________ Comunicazione all'UEF di Mendrisio Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                             La segretaria