Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso 5 giugno 2001 di __________ è respinto
E. 2 Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
E. 3 Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
E. 4 Intimazione a: - __________ Comunicazione all’UE di Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 31.07.2001 15.2001.00220
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 15.2001.00220 Lugano 31 luglio 2001 CJ/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca segretario: Jaques, vicecancelliere statuendo sul ricorso 5 giugno 2001 __________ contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 17 maggio 2001 nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da: __________ viste le osservazioni 3 luglio 2001 dell’UE di Lugano che si rimette alla decisione di questa Camera; esaminati atti e documenti ritenuto in fatto e considerando in diritto: che il precetto esecutivo emesso nell’esecuzione n. __________ in causa è diretto contro la ditta __________ in conformità con quanto indicato nella domanda di esecuzione; che lo stesso vale per la comminatoria di fallimento impugnata; che, certo, la sentenza 2 aprile 2001 con la quale il Segretario Assessore del Distretto di Lugano ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla ricorrente (il PE è infatti stato notificato a __________, già membro del Consiglio di amministrazione di ____________ è diretta contro __________ che, tuttavia, si tratta ovviamente di un errore di scrittura che non poteva indurre in inganno le parti, in quanto il dispositivo n. 2 indica in modo esplicito il numero dell’esecuzione __________ a cui si riferisce; che d’altronde, già al momento della promozione dell’esecuzione n. __________, la società __________ non esisteva più in quanto tale, visto che dal 3 novembre 2000 la sua ragione sociale era stata cambiata in __________ (ora in liquidazione); che la ricorrente non nega di aver ricevuto la sentenza 2 aprile 2001, anzi la produce quale doc. B annesso al ricorso; che del resto la persona alla quale è stata notificata la comminatoria di fallimento, ossia __________, è membro del Consiglio di amministrazione sia di __________ sia di __________ (ora __________ in __________), come d’altronde lo sono pure gli amministratori __________ e __________; che quindi la ricorrente non può allegare in buona fede di aver ignorato l’esistenza dell’esecuzione in questione; che pertanto, qualora la ricorrente avesse ritenuto che l’esecuzione n. __________ concernesse in realtà la ditta __________ e non la __________, essa avrebbe dovuto, al più tardi (nell’ipotesi in cui considerasse non valida la citazione all’udienza di discussione 2 aprile 2001), impugnare la sentenza 2 aprile 2001; che non avendolo fatto, siffatta sentenza è cresciuta in giudicato; che di conseguenza l’UE di Lugano ha rettamente proceduto alla notifica della comminatoria di fallimento a __________ che il ricorso è quindi da respingere; che
– benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,
n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Richiamati gli art. 17 e 159 LEF; pronuncia: 1. Il ricorso 5 giugno 2001 di __________ è respinto 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a: - __________ Comunicazione all’UE di Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario