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15.2000.63

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2000-05-15 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.05.2000 15.2000.63

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.2000.00063 Lugano 15 maggio 2000 /FC/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente Pellegrini e Zali segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera vista l’istanza 4 maggio 2000 dell’UEF di Locarno tendente a far determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escusso __________ (patr. dallo Studio legale __________) nella società semplice composta dei soci

-       __________

-       __________ nell'esecuzione n. __________ dell’UEF di Locarno promossa dalla __________ visto il pignoramento 23 giugno 1999 dell'interessenza dell'escusso nella società semplice __________ e __________, a valere anche per l'esecuzione

n. __________ successivamente estinta per intervenuto pagamento; richiamata la domanda di vendita 18 ottobre 1999 della creditrice e la successiva comunicazione della domanda di realizzazione del 19 ottobre 1999 riferita all'esecuzione n. __________; preso atto che il 1. dicembre 1999 le parti sono state citate per l'esperimento di conciliazione; considerato che nel corso dell’esperimento di conciliazione, tenutosi il 17 gennaio 2000, la precettante ha concesso a __________ una dilazione di pagamento fino alla fine di febbraio 2000, atteso che "entro questa data probabilmente verranno trovati degli accordi per il pagamento"; richiamato l'atto 6 marzo 2000, denominato "Urgente ultima diffida di pagamento", inviato dall'UEF di Locarno all'escusso con la comminatoria che, in caso di mancato pagamento dell'importo di "fr. 25'200.-- corrispondente alle quote scadute per il periodo dal 1. giugno 1999 al 29 febbraio 2000", l'organo d'esecuzione forzata avrebbe proceduto agli adempimenti d'ordine penale in relazione all'art. 169 CP; preso atto dello scritto 6 marzo 2000 del patrocinatore dell'escusso all'UEF di Locarno e alla precettante, da cui risulta che il 1. marzo 2000 __________ avrebbe dato un ordine di pagamento per fr. 19'600.-- a favore dell'UEF di Locarno, importo superiore a quanto richiesto il 1. dicembre 1999 con altra "ultima diffida di pagamento"; rilevato che anche il termine di dieci giorni fissato dall'UEF di Locarno con provvedimento 7 marzo 2000 non ha sortito effetto alcuno; ritenuta in queste circostanze l’opportunità di far capo ai pubblici incanti, come proposto dall’Ufficio; reso attento l'escusso della sua possibilità di evitare la conclusione della vicenda esecutiva con la realizzazione dell'interessenza, purché faccia fronte con tempestività allo scoperto ancora esistente, atteso che i tempi tecnici per procedere ai pubblici incanti consentono di fatto un'ulteriore dilazione; visti gli art. 132 LEF, 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC), PRONUNCIA 1. È ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a __________ nella società semplice composta dei soci __________ ed __________, interessenza pignorata nell'esecuzione n. __________ dell’UEF di Locarno promossa dalla __________ 2. Intimazione all’UEF di Locarno e, per il suo tramite, a tutti gli interessati. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                             La segretaria