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15.2000.2

Ticino · 2000-01-04 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.03.2000 15.2000.2

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.2000.00002 Lugano 1° marzo 2000 /FP/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente Pellegrini e Zali segretario: Baur Martinelli statuendo sul ricorso 4 gennaio 2000 di __________ rappr. dall'avv. __________ o contro l’operato dell’UF di Lugano nell'ambito del fallimento della società __________                                                          rappr. dallo studio legale __________ richiamata l’ordinanza presidenziale 7 gennaio 2000, con la quale al ricorso non è stato concesso l’effetto sospensivo; viste le osservazioni 7 gennaio 2000 dell'UF di Lugano esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto e considerando in diritto: che con ricorso 4 gennaio 2000 la __________ si è aggravata contro il conferimento da parte dell’UF di Lugano allo studio legale __________, del mandato di rappresentare la Massa Fallimentare __________, nella causa di contestazione della graduatoria promossa dalla ricorrente nei confronti della Massa Fallimentare (inc. EF. 1999.02355 della Pretura di Lugano, sezione 5); che con lettera 21 febbraio 2000 la __________ ha dichiarato di non effettuare il versamento dell’anticipo richiesto dalla Pretura di Lugano, sezione 5, con conseguente stralcio dai ruoli della causa di contestazione della graduatoria; che il gravame è quindi divenuto privo di oggetto e va quindi stralciato dai ruoli; che sulle tasse, protestate dalla ricorrente unitamente alle ripetibili, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a); che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF). Richiamato l'art. 17 LEF pronuncia:              1. Il ricorso 4 gennaio 2000 __________, è stralciato dai ruoli. 2. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a: - __________ Comunicazione all’UF di Lugano, Viganello Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           Il segretario