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15.2000.206

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2001-08-10 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 17 e 195 LEF pronuncia: 1. Il ricorso 21 dicembre 2000 di __________, è irricevibile . 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a:      -   __________ Comunicazione UF di Lugano, Viganello. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                             La segretaria

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.08.2001 15.2000.206

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.2000.00206 Lugano 10 agosto 2001 /PF/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente Pellegrini e Rusca segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 21 dicembre 2000 di __________ contro l’operato dell’Ufficio fallimenti di Lugano nell’ambito della liquidazione del fallimento __________ viste le osservazioni 18 luglio 2001 dell’UF di Lugano esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto e considerando in diritto: che il 29 settembre 1999 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 ha pronunciato il fallimento di __________; che il 22 ottobre 1999 veniva pubblicata sul FUSC e sul FUC l’apertura provvisoria del fallimento; che in data 23 ottobre 2000 __________, producendo una dichiarazione dell’UE di Lugano, secondo cui non vi sarebbero più esecuzioni a suo carico, ha chiesto all’UF di Lugano di revocare il fallimento; che il 10 novembre 2000 veniva pubblicata sul FUSC e sul FUC l’apertura del fallimento in via sommaria, riservata la facoltà dei creditori, anticipando le spese, di richiedere la liquidazione mediante la procedura ordinaria; che a seguito del pagamento dell’anticipo spese, il 17 novembre 2000 veniva pubblicata sul FUSC e sul FUC la continuazione della procedura di fallimento in via ordinaria; che con ricorso 21 dicembre 2000 __________ si aggrava contro la decisione dell’UF di Lugano “di non decidere sulla chiusura del fallimento”; che il ricorrente chiede inoltre l’apertura di un’inchiesta sostenendo l’esistenza di violazioni del Codice penale da parte dell’UF di Lugano; che per l’art. 195 LEF l’istanza di revoca del fallimento deve essere presentata dal fallito al giudice del fallimento (cfr. Alexander Brunner, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 12 ad art. 195); che di conseguenza il ricorso contro la decisione dell’UF di Viganello di non dar seguito all’istanza di revoca del fallimento si rivela irricevibile; che abbondanzialmente va rilevato che l’istanza sarebbe stata respinta, in quanto formulata il 22 ottobre 2000, vale a dire prima della data di scadenza del termine per le  insinuazioni, prevista per il 14 novembre 2000 (cfr. art. 195 cpv. 2 LEF); che anche nell’ipotesi di voler considerare il gravame, peraltro alquanto confuso, quale ricorso contro la continuazione della procedura di fallimento, lo stesso sarebbe comunque tardivo; che infati la pubblicazione della continuazione della procedura è avvenuta sul FUSC e sul FUC del __________, mentre il ricorso è stato inoltrato soltanto il 21 dicembre 2000; che in merito alle presunte violazioni  del Codice penale da parte dell’UF di Lugano, va rilevato che questa Camera non è competente in materia e che comunque dall’esame degli atti non sono stati rilevati nemmeno atteggiamenti sanzionabili giusta l’art. 14 cpv.2 LEF e tali da giustificare l’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di funzionari dell’UF di Lugano; che le molteplici censure sollevate dal ricorrente concernono questioni di merito sia civile che penale sottratte al potere di cognizione limitato dell’Autorità di vigilanza; che di conseguenza il ricorso si rivela, anche su tale punto, irricevibile; che sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a); che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF). Richiamati gli art. 14, 17 e 195 LEF pronuncia: 1. Il ricorso 21 dicembre 2000 di __________, è irricevibile . 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a:      -   __________ Comunicazione UF di Lugano, Viganello. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                             La segretaria