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15.2000.20

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2000-02-08 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

E. 3 Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

E. 4 Intimazione a: - __________ Comunicazione all’UEF di Bellinzona Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                           La segretaria

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.02.2000 15.2000.20

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.2000.00020 Lugano 8 febbraio 2000 FP/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente Pellegrini e Zali segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 19 gennaio 2000 di __________ __________ __________ __________                                                          __________                    tutti rappr. dall'avv. __________ contro l’operato dell’UEF di Bellinzona nell'esecuzione n.__________ promossa dai ricorrenti nei confronti di __________ viste le osservazioni 28 gennaio 2000 dell'UEF di Bellinzona esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto e considerando in diritto: che __________, __________, __________, __________ e __________ procedono nei confronti di __________ per l’incasso di un credito di fr. 290'000.--; che il 19 ottobre 1999 è stato notificato a __________ il PE n. __________ UE di Bellinzona, al quale l'escusso non ha interposto opposizione; che il 16 novembre 1999 i creditori hanno inoltrato la domanda di proseguimento dell'esecuzione; che non avendo l'UEF di Bellinzona provveduto al pignoramento dei beni dell'escusso, i debitori con ricorso 19 gennaio 2000 chiedono l'intervento di questa Autorità di vigilanza affinché intervenga presso l'Ufficio ordinando l'esecuzione del pignoramento nell'esecuzione in oggetto; che con le proprie osservazioni l'UEF di Bellinzona ha comunicato che il 27 gennaio 2000 è stato allestito il verbale di pignoramento nell'esecuzione n. __________; che il gravame è quindi divenuto privo di oggetto e va quindi stralciato dai ruoli, essendo l'atto omesso stato compiuto; che sulle spese, protestate dai ricorrenti unitamente alle ripetibili, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a); che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF). Richiamato l'art. 17 LEF pronuncia:              1. Il ricorso 19 gennaio 2000 __________, __________, __________, __________ e __________, è stralciato dai ruoli. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a: - __________ Comunicazione all’UEF di Bellinzona Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                           La segretaria