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15.2000.198

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2001-02-12 · Italiano TI
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

E. 3 Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

E. 4 Intimazione a: - __________ Comunicazione all’UEF di Bellinzona Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il vicepresidente                                                                    La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.15.2000.00198

Lugano

12 febbraio 2001

FP/fp/fb

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente,Rusca e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 23 novembre 2000 di

__________

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e meglio contro la decisione 13 novembre 2000 nell’ambito del fallimento della società

__________

procedura concernente anche

__________

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che il 7 agosto 2000 veniva allestito l’inventario dei beni relativi al fallimento della società __________;

che in data 13 novembre 2000 l’UEF di Belllinzona decideva la restituzione ai legittimi proprietari di alcuni stampi inventariati nel fallimento e rivendicati da terzi;

che con ricorso 23 novembre 2000 __________, creditore della fallita, contesta la decisione dell’UEF di Bellinzona di riconsegnare gli stampi ai legittimi proprietari senza il versamento di alcuna indennità;

che delle osservazioni della __________ e dell’UEF di Bellinzona si dirà, se necessario, in seguito;

che l’art. 17 cpv.2 LEF prevede che il ricorso deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento;

che la decisione impugnata è stata notificata il 14 novembre 2000, come si evince dalla dichiarazione rilasciata all’UEF di Bellinzona dalla Posta;

che il termine per interporre ricorso è quindi giunto a scadenza venerdì 24 novembre 2000;

che il gravame, inoltrato solo il 25 novembre 2000 come si evince dal timbro postale, deve quindi essere dichiarato irricevibile, in quanto tardivo;

che il ricorso si rivela inoltre superato dagli eventi, avendo il ricorrente, con dichiarazione scritta datata 28 novembre 2000, acconsentito alla consegna degli stampi in oggetto senza il versamento di alcuna indennità;

Richiamato l'art. 17  LEF

pronuncia:            1.Il ricorso 23 novembre  2000 di __________, è irricevibile.

2.Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4.Intimazione a:

-__________

Comunicazione all’UEF di Bellinzona

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                                    La segretaria