Erwägungen (3 Absätze)
E. 2 Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
E. 3 Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
E. 4 Intimazione a: - __________ Comunicazione all’UEF di Bellinzona Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il vicepresidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.2000.00198
Lugano
12 febbraio 2001
FP/fp/fb
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,Rusca e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 23 novembre 2000 di
__________
contro
loperato dellUfficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e meglio contro la decisione 13 novembre 2000 nellambito del fallimento della società
__________
procedura concernente anche
__________
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 7 agosto 2000 veniva allestito linventario dei beni relativi al fallimento della società __________;
che in data 13 novembre 2000 lUEF di Belllinzona decideva la restituzione ai legittimi proprietari di alcuni stampi inventariati nel fallimento e rivendicati da terzi;
che con ricorso 23 novembre 2000 __________, creditore della fallita, contesta la decisione dellUEF di Bellinzona di riconsegnare gli stampi ai legittimi proprietari senza il versamento di alcuna indennità;
che delle osservazioni della __________ e dellUEF di Bellinzona si dirà, se necessario, in seguito;
che lart. 17 cpv.2 LEF prevede che il ricorso deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento;
che la decisione impugnata è stata notificata il 14 novembre 2000, come si evince dalla dichiarazione rilasciata allUEF di Bellinzona dalla Posta;
che il termine per interporre ricorso è quindi giunto a scadenza venerdì 24 novembre 2000;
che il gravame, inoltrato solo il 25 novembre 2000 come si evince dal timbro postale, deve quindi essere dichiarato irricevibile, in quanto tardivo;
che il ricorso si rivela inoltre superato dagli eventi, avendo il ricorrente, con dichiarazione scritta datata 28 novembre 2000, acconsentito alla consegna degli stampi in oggetto senza il versamento di alcuna indennità;
Richiamato l'art. 17 LEF
pronuncia: 1.Il ricorso 23 novembre 2000 di __________, è irricevibile.
2.Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello, in conformità dellart. 19 LEF.
4.Intimazione a:
-__________
Comunicazione allUEF di Bellinzona
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il vicepresidente La segretaria