Sentenza o decisione senza scheda
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.07.1999 15.1999.69
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 15.99.00069 Lugano 7 luglio 1999 /FA/fc/kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo nel procedimento disciplinare promosso su segnalazione/denuncia 5 aprile 1999 di __________ contro __________ nella sua qualità di funzionario dell'Ufficio esecuzione __________ visto lo scritto 19 aprile 1999, con il quale il Procuratore pubblico __________ ha trasmesso alla CEF la segnalazione pervenuta al Ministero pubblico, non ravvisando gli estremi di un reato penale; richiamato il verbale 29 aprile 1999 di audizione di __________; ritenuto in fatto: A. Con denuncia 5 aprile 1999 __________ ha accusato __________ di aver sostituito i cilindri, nell'ambito di un'esecuzione nei suoi confronti, del suo appartamento a __________, lasciandolo praticamente sulla strada, senza vestiti né effetti personali. A suo dire, per i beni pignorati, tra cui un tappeto del valore di fr. 42'000.–, uno svizzero tedesco avrebbe offerto fr. 30'000.–, rifiutati da __________ che avrebbe realizzato gli oggetti per soli fr. 7'000.–. Il funzionario avrebbe poi rubato una barca. Per tutto ciò l'UE di __________ dovrebbe essere astretto a versargli fr. 80'000.– a titolo di risarcimento danni. B. Interrogato il 29 aprile 1999, il segnalato ha negato in toto gli addebiti, precisando che mai l'ufficio ebbe a sostituire i cilindri, che nessuna barca venne mai rinvenuta né tanto meno pignorata. __________ non ricorda di aver ricevuto un'offerta di acquisto dei beni pignorati, che d'altra parte avrebbe potuto benissimo essere formulata in occasione dell'asta. Considerato in diritto: 1. La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale Autorità disciplinare è competente ex art. 11 LALEF a determinarsi sulle sanzioni disciplinari - previste dall'art. 14 cpv. 2 LEF - da infliggere ai funzionari e impiegati dell'Ufficio d'esecuzione e fallimenti nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali. La misura disciplinare implica criteri di adeguatezza in stretto rapporto con l'organizzazione degli uffici di esecuzione e fallimenti, di competenza esclusiva dei Cantoni in conformità dell'art. 2 cpv. 5 LEF. Sugli aspetti procedurali, cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.5 all'art. 3 LPR, con il rilievo che il denunciante non assume qualità di parte. 2. Dall'esame degli atti dell'incarto di cui al gruppo di esecuzione n. 1495 nei confronti di __________ traspare che il 28 aprile 1993 __________ e il cursore __________ hanno eseguito il pignoramento dei beni contenuti nell'appartamento di __________. Sul verbale di pignoramento risulta che le chiavi dell'appartamento sono state riconsegnate al signor __________ della __________, che le aveva messe a disposizione. Successivamente, il 4 maggio 1993, __________ ha allestito un inventario di ritenzione su richiesta della comunione dei comproprietari del Condominio __________, che vantava crediti per contributi condominiali nei confronti dell'escusso, riprendendo i dati del precedente pignoramento; nessuno si è più recato sul posto. Non vi è agli atti traccia della presunta sostituzione dei cilindri. Con lettera 25 aprile 1994 __________ ha chiesto all'UE di __________ di ragguagliarlo circa il destino di una barca di proprietà di certo signor __________. Il 13 giugno 1994 l'ufficio ha risposto di ignorare l'ubicazione dell'imbarcazione, già di proprietà dell'escusso, che l'Ufficio della circolazione indicava da tempo priva di targhe e che non aveva potuto essere pignorata in quanto irreperibile. Gli oggetti pignorati sono stati regolarmente realizzati il 4 luglio 1994 per l'importo totale di fr. 7'806.– a diversi acquirenti, nessuno ha fatto un'offerta di acquisto in blocco, tanto meno di fr. 30'000.–. 3. In conclusione l'istruttoria non ha permesso di evidenziare nessuna violazione dei doveri di ufficio da parte del funzionario __________. Non è emerso il benché minimo indizio a suffragio delle tesi del segnalante. Non vi è quindi spazio per misure disciplinari ex art. 14 cpv. 2 LEF. Richiamati gli art. 14 cpv. 2 LEF e 11 LALEF, pronuncia: 1. La segnalazione/denuncia 5 aprile 1999 di __________, è evasa nel senso che è accertata l'inesistenza dei presupposti per qualsivoglia sanzione disciplinare nei confronti di __________. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a:
– __________ Comunicazione a:
– UEF __________;
– Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria