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15.1999.53

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-09-20 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 a) Ex art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati. Di conseguenza la notificazione del PE in esame alla convivente dell’istante va considerata corretta. b) Secondo l’art. 74 cpv. 1 LEF se l’escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio d’esecuzione. Giusta l’art. 31 cpv. 1 LEF il termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere, per cui il termine di 10 giorni per interporre opposizione in casu é venuto a scadere lunedì 22 marzo 1999, il giorno 12 marzo da cui ha cominciato a decorrere non essendo compreso nel termine di 10 giorni; Interrogato formalmente sotto la comminatoria delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione (art. 306 CP), __________ ha affermato di avere telefonato lunedì 22 marzo 1999 all’UEF di Locarno e di avere dichiarato di interporre opposizione. Da parte dell’UEF gli è stato consigliato di presentare istanza di opposizione tardiva. Orbene dalle dichiarazioni dell’istante si evince che all’origine della mancata iscrizione dell’opposizione nella procedura in oggetto vi é stato un malinteso. Infatti allorquando il debitore ha telefonato all’UEF di Locarno, il termine per interporre opposizione non era ancora scaduto, per cui l’opposizione avrebbe dovuta essere iscritta. L’UEF ha invece consigliato all’istante di presentare istanza per interporre opposizione tardiva. L’istanza di restituzione del termine è respinta, ma nel contempo all’UEF di Locarno va fatto ordine di iscrivere l’opposizione interposta da __________ siccome tempestiva.

E. 3 Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

E. 4 Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

E. 5 Intimazione:       - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il Presidente                                                                             La Segretaria

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.09.1999 15.1999.53

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.99.00053 Lugano 20 settembre 1999 /B/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente Pellegrini e Zali segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sull’istanza 24 marzo 1999 di restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF presentata da __________ nell’esecuzione

n. __________ dell’UEF di Locarno promossa contro l’istante da __________ richiamata l’ordinanza presidenziale 29 marzo 1999; completata l’istruttoria; ritenuto in fatto A. La __________ procede contro __________ con PE n. __________ dell’UEF di Locarno notificato il 12 marzo 1999 alla signora Richner per l'escusso; B. Con atto 24 marzo 1999 __________ ha chiesto la restituzione del termine per poter far opposizione dichiarando di essere tornato da un viaggio all’estero il 20 marzo 1999 e di avere il giorno stesso ricevuto dalla signora __________ il PE in esame; C. Con ordinanza presidenziale 29 marzo 1999 è stato fissato alla parte precettante un termine ex art. 33 cpv. 3 LEF per dichiarare se ammette l’opposizione tardiva dell’escusso; La __________ ha dichiarato di non ammettere l’opposizione di __________ D. Interrogato formalmente, l’escusso ha ribadito di essere tornato dall’estero sabato 20 marzo 1999 e di avere ricevuto la stessa sera dalla signora __________, sua convivente, il PE in oggetto. Il lunedì seguente 22 marzo 1999 ha telefonato all’UEF di Locarno dichiarando di non accettare la notifica del PE alla signora __________. Nel contempo ha dichiarato di interporre opposizione. Il funzionario dell’UEF gli ha consigliato di presentare istanza di opposizione tardiva, per cui malgrado avesse dichiarato di interporre opposizione, il 24 marzo 1999 ha inoltrato la predetta istanza. Considerato in diritto 1. a) Ex art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati. Di conseguenza la notificazione del PE in esame alla convivente dell’istante va considerata corretta. b) Secondo l’art. 74 cpv. 1 LEF se l’escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio d’esecuzione. Giusta l’art. 31 cpv. 1 LEF il termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere, per cui il termine di 10 giorni per interporre opposizione in casu é venuto a scadere lunedì 22 marzo 1999, il giorno 12 marzo da cui ha cominciato a decorrere non essendo compreso nel termine di 10 giorni; Interrogato formalmente sotto la comminatoria delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione (art. 306 CP), __________ ha affermato di avere telefonato lunedì 22 marzo 1999 all’UEF di Locarno e di avere dichiarato di interporre opposizione. Da parte dell’UEF gli è stato consigliato di presentare istanza di opposizione tardiva. Orbene dalle dichiarazioni dell’istante si evince che all’origine della mancata iscrizione dell’opposizione nella procedura in oggetto vi é stato un malinteso. Infatti allorquando il debitore ha telefonato all’UEF di Locarno, il termine per interporre opposizione non era ancora scaduto, per cui l’opposizione avrebbe dovuta essere iscritta. L’UEF ha invece consigliato all’istante di presentare istanza per interporre opposizione tardiva. L’istanza di restituzione del termine è respinta, ma nel contempo all’UEF di Locarno va fatto ordine di iscrivere l’opposizione interposta da __________ siccome tempestiva. 3. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 33 cpv. 3 e 74 cpv. 1 LEF pronuncia: 1. L'istanza di restituzione del termine 24 marzo 1999 __________ è respinta. 2. All’UEF di Locarno è fatto ordine di iscrivere l'opposizione interposta da __________, nella procedura esecutiva n. __________ promossa dalla __________. 3. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 4. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 5. Intimazione:       - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il Presidente                                                                             La Segretaria