Erwägungen (4 Absätze)
E. 2 Nel caso di specie in data 26 marzo 1998 __________ (già __________), creditore ipotecario di XVIII grado, ha richiesto la sospensione della vendita della part. __________ RFD di __________ sino al 30 luglio 1998. Tale richiesta di sospensione, alla luce dei principi dottrinali e giurisprudenziali enunciati precedentemente, equivale ad un ritiro della domanda di vendita. Ne consegue che __________ non può essere considerato creditore procedente ai sensi dell’art. 126 cpv.1 LEF, essendo la propria domanda di vendita stata ritirata il 26 marzo 1998 e non più rinnovata. Avendo la __________, creditrice ipotecaria di I - XV grado, richiesto in data 4 febbraio 1999 la vendita della part. __________ RFD di __________, l’UEF di Locarno ha fissato il piede d’asta, in base a quanto sancito dall’art. 126 cpv. 1 LEF. Di conseguenza l’Ufficio ha agito correttamente fissando il piede d’asta a fr. 23’677.70, pari ai crediti garantiti da pegno poziori a quello del creditore procedente, in casu la __________, ma ha erroneamente indicato nell’avviso d’incanto l’esecuzione n. __________ PI. L’avviso d’incanto andrà quindi ripubblicato indicando il numero d’esecuzione relativo alla procedura introdotta dalla __________ nei confronti di __________.
E. 3 Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
E. 4 Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
E. 5 Intimazione a:
- __________ Comunicazione all’UEF di Locarno Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.99.00037
Lugano
15 aprile 1999/FP/fc/fb
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidentePellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 19 febbraio 1999 di
__________
patr. dall avv. __________
contro
loperato dellUEF di Locarnoe meglio contro le condizioni dincanto 10 febbraio 1999 della part. __________ RFD di __________ nelle diverse esecuzioni in via di realizzazione del pegno immobiliare promosse nei confronti della ricorrente
procedura concernente anche la
__________
richiamata lordinanza vicepresidenziale 23 febbraio 1999, con la quale al ricorso è stato concesso leffetto sospensivo;
viste le osservazioni
- 8 marzo 1999 della __________
- 23 marzo 1999 dellUEF di Locarno
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:A.Diversi creditori procedono nei confronti di __________ per lincasso dei propri crediti.
B.A seguito della domanda di vendita 13 febbraio 1998 della creditrice ipotecaria __________ (già __________), lUEF di Locarno ha pubblicato sul Foglio Ufficiale del __________ lavviso dincanto unico relativo alla part. __________ RFD di __________ di proprietà dellescussa
C.In data 4 febbraio 1999 anche la creditrice ipotecaria __________ ha richiesto la vendita della part. __________ RFD di __________ nellambito delle procedure esecutive in via di realizzazione del pegno immobiliare avviate nei confronti di __________. Di conseguenza lUfficio con lettera 16 febbraio 1999 ha avvisato tutti gli interessati e segnatamente la debitrice, che la __________ ha richiesto la vendita dellimmobile in oggetto. Nel contempo lUEF di Locarno modificava le condizioni dincanto e fissava il piede dasta a fr. 23677.70.
D.Con ricorso 19 febbraio 1999 __________ insorge contro le condizioni dincanto modificate, postulandone lannullamento. La ricorrente chiede che il piede dasta venga fissato in fr. 2045464.60 considerando quindi quale creditore procedente __________. LUEF di Locarno avrebbe infatti arbitrariamente ed intempestivamente innestato nella procedura esecutiva avviata da __________ una procedura del tutto indipendente promossa dalla __________.
E.Delle osservazioni della __________ e dellUEF di Locarno si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1.Giusta lart. 121 LEF lesecuzione è perenta se la domanda di realizzazione non è stata fatta nel termine legale o se, ritirata, non fu più rinnovata. La sospensione della vendita accordata allescusso equivale al ritiro della domanda (cfr. DTF 114 III 103; Markus Frey, Basler Kommentar zum SchKG Vol. II, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n.6 ad art. 121 LEF). Per lart. 126 cpv. 1 LEF, applicabile anche alla procedura in via di realizzazione del pegno per il rinvio dellart. 156 cpv. 1 LEF, dopo tre chiamate gli oggetti da realizzare sono aggiudicati al maggior offerente, purché lofferta ecceda limporto degli eventuali crediti garantiti da pegno poziori a quello del creditore procedente.
2.Nel caso di specie in data 26 marzo 1998 __________ (già __________), creditore ipotecario di XVIII grado, ha richiesto la sospensione della vendita della part. __________ RFD di __________ sino al 30 luglio 1998. Tale richiesta di sospensione, alla luce dei principi dottrinali e giurisprudenziali enunciati precedentemente, equivale ad un ritiro della domanda di vendita. Ne consegue che __________ non può essere considerato creditore procedente ai sensi dellart. 126 cpv.1 LEF, essendo la propria domanda di vendita stata ritirata il 26 marzo 1998 e non più rinnovata. Avendo la __________, creditrice ipotecaria di I - XV grado, richiesto in data 4 febbraio 1999 la vendita della part. __________ RFD di __________, lUEF di Locarno ha fissato il piede dasta, in base a quanto sancito dallart. 126 cpv. 1 LEF. Di conseguenza lUfficio ha agito correttamente fissando il piede dasta a fr. 23677.70, pari ai crediti garantiti da pegno poziori a quello del creditore procedente, in casu la __________, ma ha erroneamente indicato nellavviso dincanto lesecuzione n. __________ PI. Lavviso dincanto andrà quindi ripubblicato indicando il numero desecuzione relativo alla procedura introdotta dalla __________ nei confronti di __________.
3.Ne consegue la reiezione del ricorso.
Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 126 LEF e 105 RFF
pronuncia: 1.Il ricorso 19 febbraio 1999 __________ è respinto.
2.E fatto ordine allUEF di Locarno di determinarsi come al considerando 2. di questa sentenza.
3.Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4.Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello, in conformità dellart. 19 LEF.
5.Intimazione a:
- __________
Comunicazione allUEF di Locarno
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria