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15.1999.37

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-04-15 · Italiano TI
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 2 Nel caso di specie in data 26 marzo 1998 __________ (già __________), creditore ipotecario di XVIII grado, ha richiesto la sospensione della vendita della part. __________ RFD di __________ sino al 30 luglio 1998. Tale richiesta di sospensione, alla luce dei principi dottrinali e giurisprudenziali enunciati precedentemente, equivale ad un ritiro della domanda di vendita. Ne consegue che __________ non può essere considerato creditore procedente ai sensi dell’art. 126 cpv.1 LEF, essendo la propria domanda di vendita stata ritirata il 26 marzo 1998 e non più rinnovata.  Avendo la __________, creditrice ipotecaria di I - XV grado, richiesto in data 4 febbraio 1999 la vendita della part. __________ RFD di __________, l’UEF di Locarno ha fissato il piede d’asta, in base a quanto sancito dall’art. 126 cpv. 1 LEF. Di conseguenza l’Ufficio ha agito correttamente fissando il piede d’asta a fr. 23’677.70, pari ai crediti garantiti da pegno poziori a quello del creditore procedente, in casu la __________, ma ha erroneamente indicato nell’avviso d’incanto l’esecuzione n. __________ PI. L’avviso d’incanto andrà quindi ripubblicato indicando il numero d’esecuzione relativo alla procedura introdotta dalla __________ nei confronti di __________.

E. 3 Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

E. 4 Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

E. 5 Intimazione a:

- __________ Comunicazione all’UEF di Locarno Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                             La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.15.99.00037

Lugano

15 aprile 1999/FP/fc/fb

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidentePellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 19 febbraio 1999 di

__________

patr. dall’ avv. __________

contro

l’operato dell’UEF di Locarnoe meglio contro le condizioni d’incanto 10 febbraio 1999 della part. __________ RFD di __________ nelle diverse esecuzioni in via di realizzazione del pegno immobiliare promosse nei confronti della ricorrente

procedura concernente anche la

__________

richiamata l’ordinanza vicepresidenziale 23 febbraio 1999, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;

viste le osservazioni

- 8 marzo 1999 della __________

- 23 marzo 1999 dell’UEF di Locarno

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:A.Diversi creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti.

B.A seguito della domanda di vendita 13 febbraio 1998 della creditrice ipotecaria __________ (già __________), l’UEF di Locarno ha pubblicato sul Foglio Ufficiale  del __________ l’avviso d’incanto unico relativo alla part. __________ RFD di __________ di proprietà dell’escussa

C.In data 4 febbraio 1999 anche la creditrice ipotecaria __________ ha richiesto la vendita della part. __________ RFD di __________ nell’ambito delle procedure esecutive in via di realizzazione del pegno immobiliare avviate nei confronti di __________. Di conseguenza l’Ufficio con lettera 16 febbraio 1999 ha avvisato tutti gli interessati e segnatamente la debitrice, che la __________ ha richiesto la vendita dell’immobile in oggetto. Nel contempo l’UEF di Locarno modificava le condizioni d’incanto e fissava il piede d’asta a fr. 23’677.70.

D.Con ricorso 19 febbraio 1999 __________ insorge contro le condizioni d’incanto modificate, postulandone l’annullamento. La ricorrente chiede che il piede d’asta venga fissato in fr. 2’045’464.60 considerando quindi quale creditore procedente __________. L’UEF di Locarno avrebbe infatti arbitrariamente ed intempestivamente innestato nella procedura esecutiva avviata da __________ una procedura del tutto indipendente promossa dalla __________.

E.Delle osservazioni della __________ e dell’UEF di Locarno si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

in diritto:                1.Giusta l’art. 121 LEF l’esecuzione è perenta se la domanda di realizzazione non è stata fatta nel termine legale o se, ritirata, non fu più rinnovata. La sospensione della vendita accordata all’escusso equivale al ritiro della domanda (cfr. DTF 114 III 103; Markus Frey, Basler Kommentar zum SchKG Vol. II, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n.6 ad art. 121 LEF). Per l’art. 126 cpv. 1 LEF, applicabile anche alla procedura in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF, dopo tre chiamate gli oggetti da realizzare sono aggiudicati al maggior offerente, purché l’offerta ecceda l’importo degli eventuali crediti garantiti da pegno poziori a quello del creditore procedente.

2.Nel caso di specie in data 26 marzo 1998 __________ (già __________), creditore ipotecario di XVIII grado, ha richiesto la sospensione della vendita della part. __________ RFD di __________ sino al 30 luglio 1998. Tale richiesta di sospensione, alla luce dei principi dottrinali e giurisprudenziali enunciati precedentemente, equivale ad un ritiro della domanda di vendita. Ne consegue che __________ non può essere considerato creditore procedente ai sensi dell’art. 126 cpv.1 LEF, essendo la propria domanda di vendita stata ritirata il 26 marzo 1998 e non più rinnovata.  Avendo la __________, creditrice ipotecaria di I - XV grado, richiesto in data 4 febbraio 1999 la vendita della part. __________ RFD di __________, l’UEF di Locarno ha fissato il piede d’asta, in base a quanto sancito dall’art. 126 cpv. 1 LEF. Di conseguenza l’Ufficio ha agito correttamente fissando il piede d’asta a fr. 23’677.70, pari ai crediti garantiti da pegno poziori a quello del creditore procedente, in casu la __________, ma ha erroneamente indicato nell’avviso d’incanto l’esecuzione n. __________ PI. L’avviso d’incanto andrà quindi ripubblicato indicando il numero d’esecuzione relativo alla procedura introdotta dalla __________ nei confronti di __________.

3.Ne consegue la reiezione del ricorso.

Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 126 LEF e 105 RFF

pronuncia:            1.Il ricorso 19 febbraio 1999 __________ è respinto.

2.E’ fatto ordine all’UEF di Locarno di determinarsi come al considerando 2. di questa sentenza.

3.Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

4.Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

5.Intimazione a:

- __________

Comunicazione all’UEF di Locarno

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria