Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (3 Absätze)
E. 2 Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
E. 3 Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
E. 4 Intimazione a: - __________ Comunicazione all’UEF di Locarno Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.08.2000 15.1999.209
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 15.1999.00209 15.1999.00212 Lugano 8 agosto 2000 FP/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente Pellegrini e Zali segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 13 dicembre 1999 di __________ contro l’operato dell’UEF di Locarno nell’ambito dell’esecuzione in via di pignoramento n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da __________ richiamata l’ordinanza presidenziale 20 dicembre 1999, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo; viste le osservazioni 17 gennaio 1999 dell'UEF di Locarno esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto e considerando in diritto: che __________ procede in via di pignoramento nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito; che in data 4 novembre 1999 l’UEF di Locarno notificava all’escussa il precetto esecutivo n. __________; che il 29 novembre 1999 l’UEF di Locarno notificava alla debitrice l’avviso di pignoramento, fissato per il giorno 11 gennaio 2000; che con ricorso 13 dicembre 1999 __________ si è aggravata contro l’avviso di pignoramento, chiedendo nel contempo la restituzione del termine per formulare opposizione al precetto esecutivo; che la ricorrente sostiene di non aver interposto opposizione a seguito di errate informazioni fornite dell’UEF di Locarno che con osservazioni 17 gennaio 2000 l’UEF di Locarno ribadisce la correttezza del proprio chiedendo la reiezione del gravame; che per l’art. 74 cpv. 1 LEF se l’escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio d’esecuzione; che, interrogata formalmente il 3 agosto 2000, __________ ha dichiarato di essersi recata il 4 novembre 1999 presso l’UEF di Locarno, dove le avrebbero spiegato che poteva ma non doveva fare opposizione al PE (cfr. verbale d’interrogatorio formale, p. 2); che la ricorrente ha sostenuto di sapere che l’atto sottopostole era un precetto esecutivo (cfr. verbale d’interrogatorio formale, p. 1); che la ricorrente è fallita il 18 aprile 1983 quale titolare della ditta individuale "__________, __________ "; che alla luce delle risultanze istruttorie non risulta che la ricorrente sia stata impedita, senza sua colpa, ad interporre opposizione al precetto esecutivo n. __________, né che necessitasse di spiegazioni su come comportarsi a ricezione di un precetto esecutivo, avuto riguardo al fatto che a suo tempo era iscritta a registro di commercio in una delle qualità dell'art. 39 LEF; che l’UEF di Locarno, dando seguito alla domanda di proseguimento dell’esecuzione, ha quindi agito correttamente che di conseguenza il gravame deve essere respinto; che sulle tasse, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a); che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF). Richiamato l'art. 17 LEF pronuncia: 1. Il ricorso 13 dicembre 1999 di __________, è respinto. 2. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a: - __________ Comunicazione all’UEF di Locarno Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria