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15.1999.175

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-11-19 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso 11 ottobre 1999 di __________, è respinto.

E. 2 Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

E. 3 Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

E. 4 Intimazione:       - __________ Comunicazione: Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                             La segretaria

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.11.1999 15.1999.175

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.1999.00175 Lugano 19 novembre 1999 /FC/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente Pellegrini e Zali segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 11 ottobre 1999 di __________ patr. dall'avv. __________ contro l’operato dell’UEF di Locarno nelle esecuzioni in via di realizzazione del pegno n. __________, __________ e __________ promosse da __________ e __________ in materia di avviso d'incanto; richiamata l'ordinanza presidenziale 13 ottobre 1999 di concessione dell'effetto sospensivo; viste le osservazioni

- 2 novembre 1999 della __________

- 2 novembre 1999 della __________ e 28 giugno 1999

- 12 ottobre e 4 novembre 1999 dell'UEF di Locarno; ritenuto in fatto e considerando in diritto che __________ procede contro __________ nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno n. __________; che __________ ha formulato la domanda di vendita il 7 ottobre 1998; che la __________ (in seguito: __________) procede contro __________ nelle esecuzioni in via di realizzazione del pegno n. __________ e __________; che la __________ ha presentato la domanda di vendita per le due esecuzioni il 4 febbraio 1999; che la vicenda esecutiva ha portato in ultima analisi al giudizio 4 giugno 1999 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale che, per quanto è di rilievo a questo stadio di procedura, ha richiamato la disciplina sia dei combinati art. 156 cpv. 1, 142a e 126 cpv. 1 LEF, secondo cui dopo tre chiamate gli oggetti da realizzare sono aggiudicati al migliore offerente, purché l'offerta ecceda l'importo di eventuali crediti garantiti da pegno poziori a quello del creditore procedente, sia dell'art. 105 RFF che definisce quale creditore procedente ex combinati art. 126 e 142a LEF colui alla cui domanda venne indetto l'incanto; che nel caso di specie sono in tutta evidenza pendenti le domande di vendita tempestivamente formulate sia da __________ che dalla __________; che creditore procedente a stregua dell'art. 142a della LEF in relazione con l'art. 126 è colui alla cui domanda venne indetto l'incanto (art. 105 cpv. 1 primo periodo RFF); che ove vi fossero, come nel caso di specie, più creditori che hanno formulato nelle forme di rito la domanda di vendita, creditore procedente è quello il cui diritto di pegno precede gli altri in grado (art. 105 cpv. 1 secondo periodo RFF; Häusermann/Stöckli/Feuz, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. II, n. 39 all'art. 142a LEF); che dall'elenco oneri riferito al fondo n. __________ RFD di __________, oggetto delle tre esecuzioni, la __________ è indicata quale creditrice per fr. 1'780'230.--, importo garantito da cartelle ipotecarie al portatore dal primo al quindicesimo grado, dopo precedenze per complessivi fr. 23'677.70 per ipoteche legali a favore del __________, mentre __________ vi figura quale creditrice per fr. 127'601.50 con diritto di pegno fondato su cartella ipotecaria in diciottesimo grado; che per lapsus calami vel machinae nel pronunciato 22 luglio 1999 di questa Camera è stato indicato quale creditore procedente solo __________, disattendendo che era pure stata insinuata la domanda di vendita da parte della __________; che l'aritmia procedurale è stata correttamente e immediatamente riconosciuta dall'UEF di Locarno, che ha ordinato la pubblicazione dell'avviso d'incanto per le tre esecuzioni in via di realizzazione del pegno immobiliare conseguenti alle domande di vendita di __________ e __________; che con ricorso 11 ottobre 1999 __________ si richiama alla lettera - manifestamente errata - del pronunciato 22 luglio 1999, disattendendo la palmare evidenza del caso di specie; che per il chiaro tenore dell'art. 105 cpv. 1 secondo periodo RFF creditore procedente, ove vi fossero, come nel caso di specie, due creditori che hanno richiesto nelle forme di rito la domanda di vendita, è quello il cui diritto di pegno precede in grado quello dell'altro; che la __________, creditrice ipotecaria di I-XV grado, precede __________, creditrice ipotecaria di XVIII grado, ed è pertanto da considerare quale creditore procedente nel senso della citata norma; che il piede d'asta - qui non oggetto di esame giudiziale - non potrà comunque che tener conto di siffatta conclusione imposta dall'art. 105 cpv. 1 RFF, come peraltro correttamente anticipato dall'UEF di Locarno nelle osservazioni 12 ottobre 1999; che l'operato dell'UEF di Locarno si dimostra conforme al diritto esecutivo federale; che il gravame va respinto; che non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), benché protestate dalla ricorrente, perché così imposto dal diritto federale; richiamati gli art. 126, 142a e 156 cpv. 1 LEF e l'art. 105 cpv. 1 RFF PRONUNCIA 1. Il ricorso 11 ottobre 1999 di __________, è respinto. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione:       - __________ Comunicazione: Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                             La segretaria