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15.1999.173

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-12-21 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

E. 3 Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

E. 4 Intimazione a: - __________ Comunicazione all’UE di Lugano Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                             La segretaria

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.12.1999 15.1999.173

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.1999.00173 Lugano 21 dicembre 1999 /FP/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente Pellegrini e Zali segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 12 ottobre 1999 di __________ contro l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro il verbale di pignoramento 22 settembre 1999 nelle diverse esecuzioni promosse nei confronti della ricorrente da __________ __________ rappr. dall'__________ __________ rapp. dal __________ __________ __________ rapp. dal __________ __________ __________ rappr. da __________ viste le osservazioni

- 25 ottobre 1999 dello __________

- 3 novembre 1999 dell'UE di Lugano esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto e considerando in diritto: che diversi creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti; che con ricorso 12 ottobre 1999 __________ si è aggravata contro il verbale di pignoramento 22 settembre 1999, postulando l'inizio del pignoramento a partire dal 1° aprile 2000; che con le rispettive osservazioni lo __________ e l'UE di Lugano chiedono che il gravame venga dichiarato irricevibile per tardività; che per l’art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento; che nel caso di specie il ricorso di __________ è stato direttamente trasmesso a questa Camera il 12 ottobre 1999; che il provvedimento impugnato è stato notificato alla ricorrente in data 22 settembre 1999; che il gravame deve quindi essere dichiarato irricevibile, in quanto manifestamente tardivo; che non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale. Richiamati l'art. 17 LEF pronuncia:              1. Il ricorso 12 ottobre 1999 di __________, è irricevibile. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a: - __________ Comunicazione all’UE di Lugano Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                             La segretaria