Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
E. 2 Secondo il punto 1.1 della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo edita da questa Camera (in seguito: Tabella) l’importo base per persona singola che vive sola ammonta fr. 1’025.-- al mese. Il ricorrente pretende il riconoscimento di fr.290.- per i pasti a domicilio, fr. 80.-- per spese telefoniche, Fr. 28.40 per spese di elettricità, nonché fr. 16.70. Queste spese non possono però dar luogo a nessun supplemento, essendo le stesse già comprese nell’importo base mensile di fr. 1’025.--.
E. 3 Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 64 p. 178).
E. 4 Nel caso in esame l’escusso ha preteso il riconoscimento di fr. 1’000.-- a titolo di canone locatizio per l’appartamento di 1 ½ locali che occupa da sola a __________. Orbene dagli atti risulta che l’affitto pagato dall’escusso ammonta a fr. 690.-- mensili, così come riconosciuto dall’UE di Lugano. Di conseguenza non è possibile accordare ulteriori deduzioni
E. 5 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, quanto necessita al sostentamento delle persone a carico del debitore è da includere nel calcolo del minimo di esistenza solo se il debitore paga effettivamente tale importo (DTF 121 III 20; 120 III 16). Nel caso di specie il ricorrente non paga il premio della cassa malati, essendo la __________ tra i creditori che hanno promosso l’esecuzione nei confronti di __________. Orbene, ritenuto che dal verbale di pignoramento risulta che fra i creditori vi è la cassa malati __________, avendo il debitore richiesto il riconoscimento dell’importo di fr. 270.-- relativo al premio della cassa malati, tale voce di spesa non può essere inserita nel calcolo del minimo di esistenza. Per quanto attiene alle spese per le figlie l’UE di Lugano ha già riconosciuto alla voce “figli minorenni” l’importo di fr. 200.-- richiesto dal ricorrente e ciò malgrado le figlie vivano con la madre. Ne consegue che non è possibile operare ulteriori deduzioni.
E. 6 Il punto 2.4.3 della Tabella prevede per chi è costretto a prendere pasti fuori dell’economia domestica un importo da fr. 6.-- a fr. 9.-- per ogni pasto principale. Dagli atti risulta che Il debitore esercita l’attività di impiegato presso il __________ a __________. Egli può quindi rientrare tutti i giorni al proprio domicilio, situato anch’esso a __________, per prendere i pasti. L’UE di Lugano ha quindi agito correttamente non avendo riconosciuto alcun importo per pasti fuori domicilio.
E. 7 Ne consegue la reiezione del gravame. Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
E. 8 Va ricordato a futura memoria all'UE di Lugano che il verbale di pignoramento deve sempre indicare anche le entrate dell'escusso al momento del pignoramento, nel caso concreto fr. 2.339.-- netti, calcolati su uno stipendio mensile lordo di fr. 2'600.-- come risulta dal Contratto di lavoro individuale (programma d'integrazione) 24 aprile 1999 e relativo conteggio salario riferito al mese di maggio 1999 agli atti. pronuncia: 1. Il ricorso 15 luglio 1999 __________, è respinto. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a: - __________ Comunicazione all’UE di Lugano Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.08.1999 15.1999.140
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 15.99.00140 Lugano 23 agosto 1999 /FP/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente Pellegrini e Zali segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 15 luglio 1999 di __________ contro l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro il pignoramento di salario 24 giugno 1999 nelle diverse esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente viste le osservazioni
- 11 agosto 1999 dell’UE di Lugano esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto: A. Diversi creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti. B. Il 24 giugno 1999 l’UE di Lugano procedeva al pignoramento presso il __________ della quota del salario percepito dall’escusso eccedente il minimo vitale, determinato sulla base del seguente calcolo: Minimo di esistenza importo base fr. 1’025.-- figli minorenni fr. 200.-- locazione fr. 690.-- riscaldamento fr. 50.-- totale fr. 1’965.-- C. Con ricorso 15 luglio 1999 __________ si aggrava contro il pignoramento di salario sostenendo che il calcolo eseguito dall’UE di Lugano sarebbe errato e postula quindi il riconoscimento del seguente minimo di esistenza: locazione fr. 1’000.-- elettricità fr. 28.40 acqua fr. 16.70 telefono fr. 80.-- cassa malati fr. 270.-- pasti a domicilio fr. 290.-- pasti fuori domicilio fr. 360.-- spese per la casa fr. 100.-- spese per i figli fr. 200.-- totale fr. 2’345.10 D. Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito. Considerando in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13). 2. Secondo il punto 1.1 della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo edita da questa Camera (in seguito: Tabella) l’importo base per persona singola che vive sola ammonta fr. 1’025.-- al mese. Il ricorrente pretende il riconoscimento di fr.290.- per i pasti a domicilio, fr. 80.-- per spese telefoniche, Fr. 28.40 per spese di elettricità, nonché fr. 16.70. Queste spese non possono però dar luogo a nessun supplemento, essendo le stesse già comprese nell’importo base mensile di fr. 1’025.--. 3. Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 64 p. 178). 4. Nel caso in esame l’escusso ha preteso il riconoscimento di fr. 1’000.-- a titolo di canone locatizio per l’appartamento di 1 ½ locali che occupa da sola a __________. Orbene dagli atti risulta che l’affitto pagato dall’escusso ammonta a fr. 690.-- mensili, così come riconosciuto dall’UE di Lugano. Di conseguenza non è possibile accordare ulteriori deduzioni 5. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, quanto necessita al sostentamento delle persone a carico del debitore è da includere nel calcolo del minimo di esistenza solo se il debitore paga effettivamente tale importo (DTF 121 III 20; 120 III 16). Nel caso di specie il ricorrente non paga il premio della cassa malati, essendo la __________ tra i creditori che hanno promosso l’esecuzione nei confronti di __________. Orbene, ritenuto che dal verbale di pignoramento risulta che fra i creditori vi è la cassa malati __________, avendo il debitore richiesto il riconoscimento dell’importo di fr. 270.-- relativo al premio della cassa malati, tale voce di spesa non può essere inserita nel calcolo del minimo di esistenza. Per quanto attiene alle spese per le figlie l’UE di Lugano ha già riconosciuto alla voce “figli minorenni” l’importo di fr. 200.-- richiesto dal ricorrente e ciò malgrado le figlie vivano con la madre. Ne consegue che non è possibile operare ulteriori deduzioni. 6. Il punto 2.4.3 della Tabella prevede per chi è costretto a prendere pasti fuori dell’economia domestica un importo da fr. 6.-- a fr. 9.-- per ogni pasto principale. Dagli atti risulta che Il debitore esercita l’attività di impiegato presso il __________ a __________. Egli può quindi rientrare tutti i giorni al proprio domicilio, situato anch’esso a __________, per prendere i pasti. L’UE di Lugano ha quindi agito correttamente non avendo riconosciuto alcun importo per pasti fuori domicilio. 7. Ne consegue la reiezione del gravame. Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale. 8. Va ricordato a futura memoria all'UE di Lugano che il verbale di pignoramento deve sempre indicare anche le entrate dell'escusso al momento del pignoramento, nel caso concreto fr. 2.339.-- netti, calcolati su uno stipendio mensile lordo di fr. 2'600.-- come risulta dal Contratto di lavoro individuale (programma d'integrazione) 24 aprile 1999 e relativo conteggio salario riferito al mese di maggio 1999 agli atti. pronuncia: 1. Il ricorso 15 luglio 1999 __________, è respinto. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a: - __________ Comunicazione all’UE di Lugano Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria