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15.1999.134

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-08-09 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

E. 3 Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

E. 4 Intimazione a: - __________ Comunicazione all’UE di Lugano Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                             La segretaria

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.08.1999 15.1999.134

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.99.00134 Lugano 9 agosto 1999 /FP/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente Pellegrini e Zali segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 28 luglio 1999 di __________ contro l’operato dell’UE di Lugano nell’esecuzione n.__________ promossa nei confronti del ricorrente da __________ esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto e considerando in diritto: che il __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito; che con ricorso 28 luglio 1998 __________ si è aggravato contro il pignoramento di salario nell’esecuzione n. __________ promossa da __________, sostenendo che il creditore avrebbe fatturato all’escusso un paraurti mai consegnatogli; che per l’art. 9 cpv. 2 LPR l’Autorità cantonale di vigilanza  può determinarsi sul merito del ricorso già in sede di decisione sull’effetto sospensivo o al momento della ricezione della copia del ricorso per conoscenza, atteso che nel caso di reiezione del gravame non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.2.2. ad art. 9); che nel caso di specie il ricorso 28 luglio 1999 __________ è stato direttamente trasmesso a questa Camera; che le contestazioni sollevate dal ricorrente concernono questioni di merito sottratte al potere di cognizione di questa Autorità di vigilanza; che il gravame deve quindi essere dichiarato irricevibile senza la necessità di atti istruttori; che non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale. Richiamati gli  art. 17 LEF e 9 LPR pronuncia:              1. Il ricorso 28 luglio 1999 __________, è irricevibile. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a: - __________ Comunicazione all’UE di Lugano Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                             La segretaria