Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (3 Absätze)
E. 2 Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
E. 3 Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
E. 4 Intimazione a: - __________ Comunicazione all’UE di Lugano Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.08.1999 15.1999.123
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 15.99.00123 Lugano 13 agosto 1999 /FP/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente Pellegrini e Zali segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 7 luglio 1999 di __________ contro l’operato dell’UE di Lugano nell’esecuzione n.__________ promossa nei confronti del ricorrente da __________ richiamata l’ordinanza presidenziale 15 luglio 1999, con la quale al ricorso non è stato concesso l’effetto sospensivo; viste le osservazioni 11 agosto dell’UE di Lugano esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto e considerando in diritto: che __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito; che il 25 giugno 1999 l’UE di Lugano ha notificato al debitore l’avviso di pignoramento, previsto per il 27 agosto 1999; che con ricorso 7 luglio 1999 ____________________ si è aggravato contro l’avviso di pignoramento nell’esecuzione n. __________ promossa da __________, sostenendo che il creditore avrebbe già ricevuto l’importo di fr. 60’000 e quindi la richiesta avanzata con l’esecuzione in oggetto sarebbe assurda; che con osservazioni 11 agosto 1999 l’UE di Lugano ribadisce la correttezza del proprio operato e chiede la reiezione del gravame; che per l’art. 89LEF se il debitore è soggetto all’esecuzione in via di pignoramento, l’ufficio di esecuzione ricevuta la domanda di continuazione procede senza indugio al pignoramento; che il debitore deve essere avvisato del pignoramento almeno il giorno prima (art. 90 LEF); che nel caso di specie il creditore ha richiesto il 14 giugno 1999 il proseguimento dell’esecuzione n. __________ sulla base della sentenza 1° giugno 1999 della Pretura di Lugano, cresciuta in giudicato; che il 25 giugno 1999 l’UE di Lugano ha fissato il pignoramento per il 27 agosto 1999 dandone avviso al debitore; che in concreto nessuna censura può essere rivolta nei confronti dell’Ufficio di esecuzione, avendo quest’ultimo agito in ossequio a quanto previsto dalla LEF; che le contestazioni sollevate dal ricorrente concernono unicamente questioni di merito sottratte al potere di cognizione di questa Autorità di vigilanza; che il gravame deve quindi essere dichiarato irricevibile; che non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale. Richiamati gli art. 17, 89 e 90 LEF pronuncia: 1. Il ricorso 7 luglio 1999 __________, è irricevibile. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a: - __________ Comunicazione all’UE di Lugano Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria