Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.10.1999 15.1999.121
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 15.1999.00121 Lugano 22 ottobre 1999 /FA/fc/kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo nel procedimento promosso su segnalazione/denuncia 6 luglio 1999 di __________ (patr. dall'avv. __________) contro l'operato di __________ e __________ quale amministrazione speciale del fallimento __________ richiamato il verbale 7 ottobre 1999 di audizione dei signori __________ e __________; ritenuto in fatto: A. Con segnalazione 6 luglio 1999 a questa Camera, __________ ha esternato le sue perplessità circa l'attività di __________ quale amministratore speciale del fallimento __________. In particolare egli ritiene che sia incompatibile l'attività di amministratore del fallimento con quella di amministratore unico della __________. B. All'udienza 7 ottobre 1999 __________ ha precisato che la sua nomina quale amministratore unico della __________, di cui __________ deteneva l'intero pacchetto azionario, era stata decisa dalla Delegazione dei creditori allo scopo di comprimere i costi e tutelare al meglio gli interessi della massa. La rimunerazione quale amministratore della __________ contemplava unicamente una cifra di base ammontante a fr. 1'000.–/1'500.– all'anno. __________ revisore della __________, ha dichiarato di aver fatturato il minimo previsto dalla Tariffa dei fiduciari del Canton Ticino: fr. 500.– all'anno. C. Con missiva 8 ottobre 1999 __________ ha prodotto a questa Camera la fattura 5 settembre 1997 emessa da __________ nei confronti della __________ e relativa al mandato di revisione per gli anni 1994, 1995 e 1996 per un importo totale di fr. 798.75. __________ ha pure prodotto la sua fattura 31 dicembre 1997 concernente l'attività di amministratore della __________ per l'anno 1997. Vi risulta un importo di fr. 1'500.– quale indennità amministratore unico oltre a ulteriori fr. 1'500.– per "prestazioni diverse per l'anno 1997", maggiorati dell'IVA per un totale di fr. 3'195.–. Il segnalato ha pure prodotto i verbali delle riunioni della delegazione dei creditori di data 23 dicembre 1996, 24 marzo, 21 maggio e 12 giugno 1997 da cui risulta l'accordo dei delegati alla nomina ad amministratore unico di __________ e della copertura delle relative spese ad opera della massa fallimentare. Considerato in diritto: 1. La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale Autorità disciplinare è competente ex art. 11 LALEF a determinarsi sulle sanzioni disciplinari – previste dall'art. 14 cpv. 2 LEF – da infliggere ai funzionari e impiegati dell'Ufficio d'esecuzione e fallimenti nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali. Tale competenza si estende anche all'amministrazione fallimentare speciale in virtù dell'art. 241 LEF. La misura disciplinare implica criteri di adeguatezza in stretto rapporto con l'organizzazione degli uffici di esecuzione e fallimenti, di competenza esclusiva dei Cantoni in conformità dell'art. 2 cpv. 5 LEF. Sugli aspetti procedurali, cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.5 all'art. 3 LPR, con il rilievo che il denunciante non assume qualità di parte. 2. A norma dell'art. 240 LEF l'amministrazione del fallimento cura gli interessi della massa e provvede alla sua liquidazione. Tra i compiti della delegazione dei creditori rientra pure la vigilanza sulla gestione dell'amministrazione e l'opposizione ad ogni provvedimento contrario agli interessi dei creditori (cfr. art. 237 cpv. 3 n. 1 LEF). 3. In concreto la nomina di uno degli amministratori del fallimento __________ quale amministratore unico della __________ deve essere ritenuto un provvedimento preso nell'interesse dei creditori. Va infatti rilevato che l'intero pacchetto azionario della __________, di proprietà del fallito, è passato alla massa fallimentare ex art. 197 LEF. Ritenuto che la società è controllata dalla massa, la nomina di __________ risponde sicuramente ai requisiti di praticità e di economicità imposti ai provvedimenti di un amministratore fallimentare. Quest'ultimo conosce infatti l'intera problematica fallimentare ed è in grado di mettere in atto al meglio quelle sinergie che potenzialmente esistono tra i beni del fallito e quelli della società. Non vi è poi conflitto di interessi tra le due cariche, ritenuto che lo scopo principale dell'amministratore unico è quello di agire nell'interesse degli azionisti, organo che in casu si confonde con la massa fallimentare. Tale modo di agire è stato poi avallato dalla delegazione dei creditori che hanno pure concordato di far assumere alla massa fallimentare le spese di gestione della società anonima. Questa Camera ha d'altronde già riconosciuto, nel principio e nell'ammontare, i costi di gestione della __________ quali spese di massa (cfr. sentenza CEF 11 novembre 1998). La fattura di __________ che, contrariamente alla sua dichiarazione nel corso dell'udienza non contempla unicamente l'indennità di base, deve comunque essere considerata congrua e non contraria agli interessi dei creditori del fallimento. La posizione di __________ nel ruolo di revisore della __________, nemmeno considerata dal denunciante, deve essere valutata analogamente a quella di __________ e quindi avallata. 4. Accertata la compatibilità delle due funzioni assunte da __________, diversa è la questione circa l'espletamento delle stesse. Nella sua segnalazione, __________ sembra adombrare un'attività di amministratore unico non sempre in linea con gli interessi della massa. Dall'istruttoria è emersa una certa difficoltà oggettiva nei rapporti con il fallito __________ (cfr. verbali delle riunioni della delegazione dei creditori) mentre non traspaiono indizi di un agire negligente da parte di __________. Nemmeno da questo punto di vista si giustifica quindi un intervento dell'autorità di vigilanza. È opportuno rilevare che vi sarà maggiore chiarezza a conclusione della procedura fallimentare che __________ e __________ hanno prospettato per febbraio/marzo 2000. Richiamati gli art. 14 cpv. 2, 237 e 240 LEF e 11 LALEF, pronuncia: 1. La segnalazione /denuncia 6 luglio 1999 di __________, è evasa nel senso che non vi sono i presupposti per un intervento dell'autorità di vigilanza nei confronti dello __________. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a: – __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria