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15.1999.103

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-07-22 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (4 Absätze)

E. 2 Nel caso di specie in data 26 marzo 1998 __________ (__________), creditore ipotecario di XVIII grado, ha richiesto la sospensione della vendita della part. __________ RFD di __________ sino al 30 luglio 1998. Con lettera 7 ottobre 1998, acquisita agli atti dal Tribunale federale ma non prodotta, né menzionata in prima istanza__________ ha richiesto la riattivazione della procedura. Tale richiesta equivale ad un rinnovo della domanda di vendita. Ne consegue che __________ deve essere considerato creditore procedente ai sensi dell’art. 126 cpv.1 LEF, essendo la propria domanda di vendita stata rinnovata in data 7 ottobre 1998. Avendo la __________, creditrice ipotecaria di I – XV grado, richiesto solo in data 4 febbraio 1999 la vendita della part. __________ RFD di __________, l’UEF di Locarno ha agito erroneamente fissando il piede d’asta a fr. 23’677.70, pari ai crediti garantiti da pegno poziori a quelli della __________, ritenuta, a torto, creditrice procedente. L’avviso d’incanto andrà quindi ripubblicato indicando quale creditore procedente ex art. 126 cpv. 1 LEF __________, con conseguente determinazione del piede d’asta sulla base dei crediti garantiti da pegno poziori a quelli del creditore procedente, in casu __________.

E. 3 Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

E. 4 Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

E. 5 Intimazione a: – __________. Comunicazione all’UEF di Locarno. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.07.1999 15.1999.103

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.99.00103 Rinvio TF Lugano 22 luglio 1999 /FP/fc/kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Zali e Giani quest’ultimo in sostituzione del giudice Pellegrini, assente segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 19 febbraio 1999 di __________ (rappr. dall’avv. __________) contro l’operato dell’UEF di Locarno e meglio contro le condizioni d’incanto 10 febbraio 1999 della part. __________ RFD di __________ nelle diverse esecuzioni in via di realizzazione del pegno immobiliare promosse nei confronti della ricorrente procedura concernente anche la __________ (patr. dallo studio legale __________) richiamata l’ordinanza vicepresidenziale 23 febbraio 1999, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo; viste le osservazioni

– 8 marzo 1999 della __________

– 23 marzo 1999 dell’UEF di Locarno esaminati atti e documenti; preso atto della sentenza 4 giugno 1999 del Tribunale federale; ritenuto in fatto: A. Diversi creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti. B. A seguito della domanda di vendita 13 febbraio 1998 della creditrice ipotecaria __________ (__________), l’UEF di Locarno ha pubblicato sul Foglio Ufficiale del 19 gennaio 1999 l’avviso d’incanto unico relativo alla part. __________ RFD di __________ di proprietà dell’escussa C. In data 4 febbraio 1999 anche la creditrice ipotecaria __________ ha richiesto la vendita della part. __________ RFD di __________ nell’ambito delle procedure esecutive in via di realizzazione del pegno immobiliare avviate nei confronti di __________. Di conseguenza l’Ufficio con lettera 16 febbraio 1999 ha avvisato tutti gli interessati e segnatamente la debitrice, che la __________ ha richiesto la vendita dell’immobile in oggetto. Nel contempo l’UEF di Locarno modificava le condizioni d’incanto e fissava il piede d’asta a fr. 23’677.70. D. Con ricorso 19 febbraio 1999 __________ insorge contro le condizioni d’incanto modificate, postulandone l’annullamento. La ricorrente chiede che il piede d’asta venga fissato in fr. 2’045’464.60 considerando quindi quale creditore procedente __________. L’UEF di Locarno avrebbe infatti arbitrariamente ed intempestivamente innestato nella procedura esecutiva avviata da __________ una procedura del tutto indipendente promossa dalla __________. E. Con sentenza 15 aprile 1999 questa Camera ha respinto le richieste della ricorrente confermando l’operato dell’UEF di Locarno. F. Tale sentenza è stata impugnata da __________ con ricorso 30 aprile 1999 alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, la quale, il 4 giugno 1999, ha annullato il giudizio di prima istanza, rinviando la causa all’Autorità cantonale di vigilanza per una nuova decisione. Considerando in diritto:               1. Giusta l’art. 121 LEF l’esecuzione è perenta se la domanda di realizzazione non è stata fatta nel termine legale o se, ritirata, non fu più rinnovata. La sospensione della vendita accordata all’escusso equivale al ritiro della domanda (cfr. DTF 114 III 103; Markus Frey, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n.6 ad art. 121). Per l’art. 126 cpv. 1 LEF, applicabile anche alla procedura in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF, dopo tre chiamate gli oggetti da realizzare sono aggiudicati al maggior offerente, purché l’offerta ecceda l’importo degli eventuali crediti garantiti da pegno poziori a quello del creditore procedente. 2. Nel caso di specie in data 26 marzo 1998 __________ (__________), creditore ipotecario di XVIII grado, ha richiesto la sospensione della vendita della part. __________ RFD di __________ sino al 30 luglio 1998. Con lettera 7 ottobre 1998, acquisita agli atti dal Tribunale federale ma non prodotta, né menzionata in prima istanza__________ ha richiesto la riattivazione della procedura. Tale richiesta equivale ad un rinnovo della domanda di vendita. Ne consegue che __________ deve essere considerato creditore procedente ai sensi dell’art. 126 cpv.1 LEF, essendo la propria domanda di vendita stata rinnovata in data 7 ottobre 1998. Avendo la __________, creditrice ipotecaria di I – XV grado, richiesto solo in data 4 febbraio 1999 la vendita della part. __________ RFD di __________, l’UEF di Locarno ha agito erroneamente fissando il piede d’asta a fr. 23’677.70, pari ai crediti garantiti da pegno poziori a quelli della __________, ritenuta, a torto, creditrice procedente. L’avviso d’incanto andrà quindi ripubblicato indicando quale creditore procedente ex art. 126 cpv. 1 LEF __________, con conseguente determinazione del piede d’asta sulla base dei crediti garantiti da pegno poziori a quelli del creditore procedente, in casu __________. 3. Ne consegue l’accoglimento del ricorso. Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale. Richiamati gli art. 126 LEF e 105 RFF pronuncia: 1. Il ricorso 19 febbraio 1999 di __________, è accolto. 2. E’ fatto ordine all’UEF di Locarno di determinarsi come al considerando 2. di questa sentenza. 3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 5. Intimazione a: – __________. Comunicazione all’UEF di Locarno. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria