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15.1999.00009

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-08-31 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (2 Absätze)

E. 18 settembre 1998” e nel rispetto della sostanziale autonomia decisionale dei

creditori – ha respinto l’istanza di revoca, precisando tuttavia “che il

giudizio è di natura interlocutoria e non pregiudica eventuali future istanze

di revoca” e facendo esplicito obbligo alla __________ __________ “di mettere

nell’ordine del giorno della Seconda assemblea dei creditori del 18 settembre

1998 anche la trattanda della revoca dell’Ammini-strazione fallimentare

speciale, su istanza esplicita del creditore avv. __________ __________ ”,

dando la facoltà a quest’ultimo – alla seduta assembleare – “di lumeggiare

quanto già prospettato nella domanda 13 agosto 1998 di revoca

dell’amministrazione fallimentare speciale, distribuendo documentazione scritta

che, se disponibile, potrà essere inviata già con la convocazione della Seconda

assemblea ad opera dell’Amministrazione speciale”______;

che

con atto 18 gennaio 1999 l’avv. __________ chiede nuovamente la revoca

dell’Amministrazione fallimentare speciale __________ riproponendo

integralmente quanto esposto nella precedente domanda di revoca con l’aggiunta

di nuovi, recenti elementi;

che

nelle more dell’istruttoria della presente procedura di revoca – a quel

momento allo stadio dello scambio degli allegati scritti – con atto 5 marzo

1999 l’Amministrazione fallimentare speciale ha chiesto a questa Camera la

“chiusura del fallimento __________, per mancanza di attivi”;

che

con pronunciato 11 marzo 1999 questa Camera ha dichiarato irricevibile

l’istanza 5 marzo 1999 dell’Amministrazione speciale trasmettendo gli atti d’ufficio

alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, per competenza (inc.

n.__________);

che

con atto 12 marzo 1999 la CEF quale Autorità cantonale di vigilanza ha promosso

d’ufficio un procedimento disciplinare nei confronti dell’Amministrazione fallimentare

speciale (__________);

che

con decreto 31 marzo 1999 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, statuendo

sull’istanza 5 marzo 1999 dell’Amministrazione fallimentare speciale trasmessagli

per competenza dalla CEF, ha “autorizzato la sospensione della procedura di

liquidazione del fallimento (...), riservata la facoltà dei creditori di

chiederne la continuazione anticipandone le spese”;

che

contro la decisione pretorile con atto 9 aprile 1999 la stessa Amministrazione

fallimentare speciale ha interposto “ricorso” (recte: appello) alla CEF

postulando in particolare che “in caso che nessun creditore sia disposto ad

anticiparne le spese”, all’Amministrazione speciale venisse “data facoltà di

liquidare i beni intestati al fallito __________ sul territorio svizzero

tramite trattative private e/o (...) tramite pubblici incanti, come previsto

dall’art.231 cpv.2 LEF” (inc.__________), appello ritirato con dichiarazione a

verbale 16 aprile 1999 (inc.n. __________);

che

in occasione dell’udienza 16 aprile 1999 la procedura di revoca è stata sospesa

in seguito alla sospensione per mancanza di attivi ex art. 230 LEF della

procedura fallimentare concessa il 31 marzo 1999 dal Pretore del Distretto di

Lugano, Sezione 5, e alla dichiarazione di ritiro da parte dell’Amministrazione

speciale dell’appello da lei stessa interposto contro il decreto pretorile;

che

con decisione 26 aprile 1999 la CEF ha stralciato dai ruoli l’appello 9 aprile

1999 dell’Amministrazione speciale contro il decreto 31 marzo 1999 del Pretore

del Distretto di Lugano, Sezione 5, di sospensione della procedura di

liquidazione del fallimento;

che

sempre il 26 aprile 1999 ________ l’Amministrazione fallimentare speciale ha

comunicato ai creditori che la procedura di fallimento sarebbe stata chiusa per

mancanza di attivi ex art. 230 LEF se entro 10 giorni dalla data della seconda

pubblicazione nessun creditore avesse chiesto “la continuazione del fallimento

in via sommaria ex art. 231 LEF, anticipando un primo acconto di fr. 25’000.– a

copertura delle relative spese (...)”;

che

il 13 luglio 1999 __________ ha comunicato che “avendo un creditore anticipato

un primo acconto di fr. 25’000.– a copertura delle spese del (...) fallimento,

lo stesso continua in via sommaria ex art. 231 LEF”;

che

per l’art. 237 cpv. 2 LEF la Prima assemblea dei creditori delibera se intende

affidare l’amministrazione all’Ufficio dei fallimenti oppure ad una o più

persone di sua scelta (Amministrazione speciale del fallimento);

che

l’Amministrazione fallimentare speciale svolge, come quella ordinaria, funzioni

di diritto pubblico quale organo esecutivo del fallimento, procede alla

liquidazione fallimentare nel senso degli art. 221ss. LEF e 25 ss. RUF, è

sottoposta alla disciplina sulla ricusazione(art.10 LEF) e sui negozi giuridici

vietati (art. 11 LEF) nonché alla procedura disciplinare ex art. 14 LEF, e il

Cantone è responsabile del danno da essa cagionato illecitamente

nell’adempimento dei compiti di diritto pubblico connessi alla funzione (art.5

LEF e 8 LALEF), riservato l’esercizio del diritto di regresso dell’ente

pubblico ex art. 9 LALEF;

che

tuttavia con la sospensione del fallimento decretata dal Pretore su istanza

dell’Amministrazione speciale quest’ultima è stata sollevata dall’incarico affidatole

dalla Prima assemblea dei creditori, incarico di fatto esauritosi con la

constatazione della mancanza di attivi sufficienti per coprire le spese di

liquidazione e conseguente richiesta al Pretore di sospensione della procedura;

che

con la pubblicazione __________ a seguito del versamento dell’anticipo ad opera

di un creditore è stato riaperto il fallimento essendo garantite le spese per

la liquidazione in via sommaria ex art. 232 LEF;

che

siffatto modo di liquidazione – che ben si giustifica dopo la sospensione di

una procedura fallimentare per mancanza di attivi (cfr.

Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,

Bundesgesetz über Schuldbetreibung

und Konkurs, 4. ed., Vol. II, Zurigo 1997/1999, n.13 ad art. 230 LEF) – si

caratterizza per la sua semplicità, speditezza e ridotta formalità (cfr. art.

231 LEF e art. 32, 49, 70, 93 e 96 RUF);

che

in particolare non hanno luogo di regola assemblee dei creditori (riservate “circostanze

particolari” cfr. art. 231 cpv.3 n.1 secondo periodo LEF), la realizzazione può

avvenire – salvo in caso di fondi – subito dopo la scadenza del termine per le

insinuazioni (art. 231 cpv. 3 n.2 LEF), l’inventario fallimentare con

l’indicazione specifica dei beni necessari (

Kompetenzstücke

)  viene

depositato unitamente alla graduatoria (art. 231 cpv. 3 n.3 LEF e art. 32 cpv.2

RUF) e non vi è necessità di depositare lo stato di ripartizione (art. 231 cpv.

3 n.4 LEF);

che

inoltre l’amministrazione del fallimento è curata direttamente dall’Ufficio dei

fallimenti, ed anzi l’istituzione di un’Amministra-zione speciale è

nulla

[ (DTF 121 III 142 ss.);

che

la nullità è rilevabile d’ufficio ad ogni stadio della procedura dall’Autorità

di vigilanza, anche quando il provvedimento non sia stato impugnato (cfr. art.

E. 22 LEF; Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, Vol.I, n.15 art. 22 LEF); che pertanto __________ __________, rappresentata dal __________, non è legittimata a fungere quale Amministrazione fallimentare speciale in una procedura di liquidazione sommaria e di conseguenza va dichiarata decaduta nella liquidazione fallimentare riferita a __________, e meglio con effetto immediato, per ragioni di opportunità e di sicurezza del diritto non giustificandosi la ripetizione di tutti gli atti conformi al diritto che fossero stati nel frattempo compiuti; che da subito competente per liquidare in via sommaria siffatto fallimento è l’Ufficio dei fallimenti del Distretto di Lugano; che __________ è tenuta a consegnare indilatamente all’Ufficio fallimenti del Distretto di Lugano tutti gli atti e documenti in suo possesso relativi alla procedura fallimentare riferita a __________ che __________ è parimenti tenuta a trasmettere indilatamente all’Ufficio dei fallimenti del Distretto di Lugano  l’importo di Fr. 25’000.– versatole  da un creditore sul conto n.__________ presso la __________ di __________, in conformità dell’avviso di sospensione della procedura per mancanza di attivi 26 aprile 1999; che __________ trasmetterà alla Camera di esecuzione e fallimenti quale Autorità di vigilanza sull’applicazione dell’OTLEF, la nota d’onorario riferita alla rimunerazione delle prestazioni fin qui svolte quale Amministrazione fallimentare speciale nel fallimento riferito ad __________, in conformità degli art. 2 e 47 OTLEF; che l’esclusione dell’istituto dell’amministrazione fallimentare speciale nella liquidazione in via sommaria rende priva di oggetto la domanda di revoca 18 gennaio 1999 dell’avv. __________; che visto l’esito si può prescindere dall’approfondire la questione del non ossequio da parte di __________ dell’ordine impartitole con decisione 28 agosto 1998 di questa Camera (inc.n. __________), così come delle varie censure sollevate dall’avv. __________ con la domanda di revoca 18 gennaio 1999; che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale. Richiamati gli art. 17, 22, 230, 231, 241 LEF pronuncia:           1. La domanda di revoca dell’amministrazione speciale fallimentare  18 gennaio 1999 presentata dall’Avv. __________, è dichiarata priva di oggetto. 2. __________ __________, rappresentata dal __________. __________, / decade dalla funzione di Amministrazione fallimentare speciale nella liquidazione fallimentare in via sommaria riferita a __________ __________, con effetto immediato. 3. Con effetto immediato la procedura di liquidazione fallimentare in via sommaria riferita a __________ __________, __________, proseguirà a cura dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano. 3.1. A __________, è ordinata l’imme-diata consegna all’Ufficio fallimenti del Distretto di Lugano di tutti gli atti e documenti in suo possesso relativi alla procedura fallimentare riferita a __________. 3.2. A __________, è ordinata l’imme-diata consegna all’Ufficio fallimenti del Distretto di Lugano, dell’importo di Fr. 25’000.– ricevuto da un creditore per la continuazione della procedura in via sommaria. 4. __________, trasmetterà alla Camera di esecuzione e fallimenti quale Autorità di vigilanza sull’applicazione dell’OTLEF la nota d’onorario riferita alla rimunerazione delle prestazioni fin qui svolte quale Amministrazione fallimentare speciale nel fallimento riferito ad __________ __________. 5. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 6. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 7. Intimazione a: _____________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 31.08.1999 15.1999.00009

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.99.00009 Lugano 31 agosto 1999 MR/fc//kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla domanda 18 gennaio 1999 di revoca dell’Amministrazione  fallimentare speciale presentata da avv. __________ nei confronti della __________ quale Amministrazione fallimentare speciale nella liquidazione fallimentare riferita a __________ viste le osservazioni 12 febbraio 1999 della __________; visti l’atto di complemento 1° febbraio 1999 e  l’allegato di replica 1° marzo 1999 dell’avv. __________; citate le parti all’udienza 16 aprile 1999, in occasione della quale la procedura di revoca è stata sospesa; visto lo scritto 7 giugno 1999 dell’avv. __________ con cui è postulata la riattivazione della presente procedura di revoca dell’Amministrazione fallimentare speciale; esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto e considerando in diritto: che l’8 aprile 1993 è stato pronunciato il fallimento di __________, su istanza dello stesso fallito; che il 22 novembre 1993 ha avuto luogo presso l’Ufficio dei fallimenti di Lugano, _________, la Prima assemblea dei creditori, in occasione della quale è stata designata la __________, quale Amministrazione fallimentare speciale; che la graduatoria fallimentare, unitamente agli elenchi degli oneri relativi ai fondi di pertinenza della massa, è stata depositata la prima volta il 5 luglio 1996 ed è passata in giudicato nell’aprile 1998; che con istanza 13 agosto 1998 l’avv. __________, creditore nella liquidazione fallimentare, aveva chiesto a questa Camera  tra l’altro la revoca dell’Amministrazione speciale con contestuale nomina dell’Ufficio fallimenti di Lugano quale amministrazione fallimentare ordinaria (inc.n__________), motivando la domanda con una serie di elementi che rendevano ipotizzabile il sospetto di possibili ingerenze del fallito e di sua moglie __________ nella liquidazione fallimentare; che nell’ambito di parallela procedura ricorsuale (inc.n. __________) promossa dallo stesso creditore contro un provvedimento dell’Amministrazione speciale relativo alla realizzazione del pacchetto azionario della __________ di spettanza della massa, __________ – nelle  sue osservazioni al ricorso – annunciava in particolare  l’imminenza della Seconda assemblea dei creditori, prevista per il 18 settembre 1998, auspicando l’evasione del gravame prima di quella data; che con decisione 28 agosto 1998 questa Camera – “per ragioni di celerità e per economia di giudizio, approssimandosi la Seconda assemblea già prevista per il 18 settembre 1998” e nel rispetto della sostanziale autonomia decisionale dei creditori – ha respinto l’istanza di revoca, precisando tuttavia “che il giudizio è di natura interlocutoria e non pregiudica eventuali future istanze di revoca” e facendo esplicito obbligo alla __________ __________ “di mettere nell’ordine del giorno della Seconda assemblea dei creditori del 18 settembre 1998 anche la trattanda della revoca dell’Ammini-strazione fallimentare speciale, su istanza esplicita del creditore avv. __________ __________ ”, dando la facoltà a quest’ultimo – alla seduta assembleare – “di lumeggiare quanto già prospettato nella domanda 13 agosto 1998 di revoca dell’amministrazione fallimentare speciale, distribuendo documentazione scritta che, se disponibile, potrà essere inviata già con la convocazione della Seconda assemblea ad opera dell’Amministrazione speciale”______; che con atto 18 gennaio 1999 l’avv. __________ chiede nuovamente la revoca dell’Amministrazione fallimentare speciale __________ riproponendo integralmente quanto esposto nella precedente domanda di revoca con l’aggiunta di nuovi, recenti elementi; che nelle more dell’istruttoria della presente procedura di revoca – a quel momento allo stadio dello scambio degli allegati scritti – con atto 5 marzo 1999 l’Amministrazione fallimentare speciale ha chiesto a questa Camera la “chiusura del fallimento __________, per mancanza di attivi”; che con pronunciato 11 marzo 1999 questa Camera ha dichiarato irricevibile l’istanza 5 marzo 1999 dell’Amministrazione speciale trasmettendo gli atti d’ufficio alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, per competenza (inc. n.__________); che con atto 12 marzo 1999 la CEF quale Autorità cantonale di vigilanza ha promosso d’ufficio un procedimento disciplinare nei confronti dell’Amministrazione fallimentare speciale (__________); che con decreto 31 marzo 1999 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, statuendo sull’istanza 5 marzo 1999 dell’Amministrazione fallimentare speciale trasmessagli per competenza dalla CEF, ha “autorizzato la sospensione della procedura di liquidazione del fallimento (...), riservata la facoltà dei creditori di chiederne la continuazione anticipandone le spese”; che contro la decisione pretorile con atto 9 aprile 1999 la stessa Amministrazione fallimentare speciale ha interposto “ricorso” (recte: appello) alla CEF postulando in particolare che “in caso che nessun creditore sia disposto ad anticiparne le spese”, all’Amministrazione speciale venisse “data facoltà di liquidare i beni intestati al fallito __________ sul territorio svizzero tramite trattative private e/o (...) tramite pubblici incanti, come previsto dall’art.231 cpv.2 LEF” (inc.__________), appello ritirato con dichiarazione a verbale 16 aprile 1999 (inc.n. __________); che in occasione dell’udienza 16 aprile 1999 la procedura di revoca è stata sospesa in seguito alla sospensione per mancanza di attivi ex art. 230 LEF della procedura fallimentare concessa il 31 marzo 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, e alla dichiarazione di ritiro da parte dell’Amministrazione speciale dell’appello da lei stessa interposto contro il decreto pretorile; che con decisione 26 aprile 1999 la CEF ha stralciato dai ruoli l’appello 9 aprile 1999 dell’Amministrazione speciale contro il decreto 31 marzo 1999 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, di sospensione della procedura di liquidazione del fallimento; che sempre il 26 aprile 1999 ________ l’Amministrazione fallimentare speciale ha comunicato ai creditori che la procedura di fallimento sarebbe stata chiusa per mancanza di attivi ex art. 230 LEF se entro 10 giorni dalla data della seconda pubblicazione nessun creditore avesse chiesto “la continuazione del fallimento in via sommaria ex art. 231 LEF, anticipando un primo acconto di fr. 25’000.– a copertura delle relative spese (...)”; che il 13 luglio 1999 __________ ha comunicato che “avendo un creditore anticipato un primo acconto di fr. 25’000.– a copertura delle spese del (...) fallimento, lo stesso continua in via sommaria ex art. 231 LEF”; che per l’art. 237 cpv. 2 LEF la Prima assemblea dei creditori delibera se intende affidare l’amministrazione all’Ufficio dei fallimenti oppure ad una o più persone di sua scelta (Amministrazione speciale del fallimento); che l’Amministrazione fallimentare speciale svolge, come quella ordinaria, funzioni di diritto pubblico quale organo esecutivo del fallimento, procede alla liquidazione fallimentare nel senso degli art. 221ss. LEF e 25 ss. RUF, è sottoposta alla disciplina sulla ricusazione(art.10 LEF) e sui negozi giuridici vietati (art. 11 LEF) nonché alla procedura disciplinare ex art. 14 LEF, e il Cantone è responsabile del danno da essa cagionato illecitamente nell’adempimento dei compiti di diritto pubblico connessi alla funzione (art.5 LEF e 8 LALEF), riservato l’esercizio del diritto di regresso dell’ente pubblico ex art. 9 LALEF; che tuttavia con la sospensione del fallimento decretata dal Pretore su istanza dell’Amministrazione speciale quest’ultima è stata sollevata dall’incarico affidatole dalla Prima assemblea dei creditori, incarico di fatto esauritosi con la constatazione della mancanza di attivi sufficienti per coprire le spese di liquidazione e conseguente richiesta al Pretore di sospensione della procedura; che con la pubblicazione __________ a seguito del versamento dell’anticipo ad opera di un creditore è stato riaperto il fallimento essendo garantite le spese per la liquidazione in via sommaria ex art. 232 LEF; che siffatto modo di liquidazione – che ben si giustifica dopo la sospensione di una procedura fallimentare per mancanza di attivi (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. ed., Vol. II, Zurigo 1997/1999, n.13 ad art. 230 LEF) – si caratterizza per la sua semplicità, speditezza e ridotta formalità (cfr. art. 231 LEF e art. 32, 49, 70, 93 e 96 RUF); che in particolare non hanno luogo di regola assemblee dei creditori (riservate “circostanze particolari” cfr. art. 231 cpv.3 n.1 secondo periodo LEF), la realizzazione può avvenire – salvo in caso di fondi – subito dopo la scadenza del termine per le insinuazioni (art. 231 cpv. 3 n.2 LEF), l’inventario fallimentare con l’indicazione specifica dei beni necessari (Kompetenzstücke)  viene depositato unitamente alla graduatoria (art. 231 cpv. 3 n.3 LEF e art. 32 cpv.2 RUF) e non vi è necessità di depositare lo stato di ripartizione (art. 231 cpv. 3 n.4 LEF); che inoltre l’amministrazione del fallimento è curata direttamente dall’Ufficio dei fallimenti, ed anzi l’istituzione di un’Amministra-zione speciale è nulla [ (DTF 121 III 142 ss.); che la nullità è rilevabile d’ufficio ad ogni stadio della procedura dall’Autorità di vigilanza, anche quando il provvedimento non sia stato impugnato (cfr. art. 22 LEF; Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, Vol.I, n.15 art. 22 LEF); che pertanto __________ __________, rappresentata dal __________, non è legittimata a fungere quale Amministrazione fallimentare speciale in una procedura di liquidazione sommaria e di conseguenza va dichiarata decaduta nella liquidazione fallimentare riferita a __________, e meglio con effetto immediato, per ragioni di opportunità e di sicurezza del diritto non giustificandosi la ripetizione di tutti gli atti conformi al diritto che fossero stati nel frattempo compiuti; che da subito competente per liquidare in via sommaria siffatto fallimento è l’Ufficio dei fallimenti del Distretto di Lugano; che __________ è tenuta a consegnare indilatamente all’Ufficio fallimenti del Distretto di Lugano tutti gli atti e documenti in suo possesso relativi alla procedura fallimentare riferita a __________ che __________ è parimenti tenuta a trasmettere indilatamente all’Ufficio dei fallimenti del Distretto di Lugano  l’importo di Fr. 25’000.– versatole  da un creditore sul conto n.__________ presso la __________ di __________, in conformità dell’avviso di sospensione della procedura per mancanza di attivi 26 aprile 1999; che __________ trasmetterà alla Camera di esecuzione e fallimenti quale Autorità di vigilanza sull’applicazione dell’OTLEF, la nota d’onorario riferita alla rimunerazione delle prestazioni fin qui svolte quale Amministrazione fallimentare speciale nel fallimento riferito ad __________, in conformità degli art. 2 e 47 OTLEF; che l’esclusione dell’istituto dell’amministrazione fallimentare speciale nella liquidazione in via sommaria rende priva di oggetto la domanda di revoca 18 gennaio 1999 dell’avv. __________; che visto l’esito si può prescindere dall’approfondire la questione del non ossequio da parte di __________ dell’ordine impartitole con decisione 28 agosto 1998 di questa Camera (inc.n. __________), così come delle varie censure sollevate dall’avv. __________ con la domanda di revoca 18 gennaio 1999; che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale. Richiamati gli art. 17, 22, 230, 231, 241 LEF pronuncia:           1. La domanda di revoca dell’amministrazione speciale fallimentare  18 gennaio 1999 presentata dall’Avv. __________, è dichiarata priva di oggetto. 2. __________ __________, rappresentata dal __________. __________, / decade dalla funzione di Amministrazione fallimentare speciale nella liquidazione fallimentare in via sommaria riferita a __________ __________, con effetto immediato. 3. Con effetto immediato la procedura di liquidazione fallimentare in via sommaria riferita a __________ __________, __________, proseguirà a cura dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano. 3.1. A __________, è ordinata l’imme-diata consegna all’Ufficio fallimenti del Distretto di Lugano di tutti gli atti e documenti in suo possesso relativi alla procedura fallimentare riferita a __________. 3.2. A __________, è ordinata l’imme-diata consegna all’Ufficio fallimenti del Distretto di Lugano, dell’importo di Fr. 25’000.– ricevuto da un creditore per la continuazione della procedura in via sommaria. 4. __________, trasmetterà alla Camera di esecuzione e fallimenti quale Autorità di vigilanza sull’applicazione dell’OTLEF la nota d’onorario riferita alla rimunerazione delle prestazioni fin qui svolte quale Amministrazione fallimentare speciale nel fallimento riferito ad __________ __________. 5. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 6. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 7. Intimazione a: _____________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria