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15.1998.43

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-07-28 · Italiano TI
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

E. 3 Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

E. 4 Intimazione a: - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                             La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.15.98.00043

Lugano

28 luglio 1998

FP/fc/fb

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente,Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 6 marzo 1998 di

__________

patr. dallo studio legale __________

contro

l’operato dell’Amministratore speciale del fallimento __________ __________

viste le osservazioni 28 maggio 1998 di __________

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerando in diritto

che in data 14 novembre 1995 __________ veniva nominato dall’assemblea dei creditori quale amministratore speciale del fallimento __________;

che nel settembre 1997 la __________ chiedeva all’amministratore fallimentare ragguagli concernenti presunte donazioni del fallito nei confronti della moglie di due dei suoi più importanti beni e segnatamente di un motoscafo __________ e di una barca a vela __________;

che con scritto 12 febbraio 1998 veniva esplicitamente richiesta ad __________ la copia dei contratti di donazione stipulati da __________ con la ex moglie __________;

che l’amministratore del fallimento con lettera 26 febbraio 1998 negava la documentazione richiesta affermando che le donazioni in questione sarebbero avvenute prima dello scadere dei 5 anni previsti dall’art. 292 LEF;

che la __________ a seguito dell’ennesima richiesta di messa a disposizione dei contratti di donazione, formulata il 26 febbraio 1998, rimasta inevasa, ha inoltrato il 6 marzo 1998 ricorso per denegata giustizia chiedendo che venga fatto ordine all’amministratore del fallimento di voler trasmettere immediatamente alla Banca le copie dei contratti di donazione tra il fallito e la moglie relativi al motoscafo ed alla barca a vela;

che con osservazioni 28 maggio 1998 __________ ha affermato di aver impartito il 2 aprile 1996 e il 9 gennaio 1997 alla __________ un termine di 10 giorni per inoltrare l’azione revocatoria;

che con le osservazioni l’amministratore fallimentare speciale ha prodotto i documenti richiesti dalla __________;

che il ricorso è evaso con la dazione, finalmente, dei documenti richiesti;

che l’amministratore speciale del fallimento doveva e poteva consegnare prima i documenti in ossequio al principio dedotto dall’art. 8a LEF, avendo il ricorrente richiesto precisi documenti, facilmente consegnabili in fotocopia;

che le convinzioni dell’amministratore fallimentare speciale sono irrilevanti sulla questione a sapere se è configurabile un’illecito, così come contraria all’art. 285 cpv. 2 LEF deve essere ritenuta l’assegnazione di termine alla __________ per promuovere l’azione revocatoria, spettando tale incombenza all’amministrazione del fallimento, o in caso di rinuncia, ai singoli creditori secondo gli art. 285 cpv. 2 n. 2 e 260 LEF;

che si invita l’amministrazione fallimentare speciale ad evitare in futuro perdite di tempo e attitudini suscettibili di favorire procedure ricorsuali per denegata o ritardata giustizia;

che nel caso di specie si prescinde dal sanzionare con multa, tasse e spese (cfr. Art. 20a cpv. 1 secondo periodo) il modus operandi dell’amministrazione fallimentare speciale;

che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 17 LEF, 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:            1.Il ricorso 6 marzo 1998 __________ è evaso nel senso dei considerandi.

1.1.E’ fatto ordine all’amministratore speciale del fallimento __________, __________ di trasmettere alla __________ copia dei doc. 4, 5 e 6 prodotti con le osservazioni al ricorso.

2.Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4.Intimazione a:

- __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria