opencaselaw.ch

15.1998.27

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-04-17 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (5 Absätze)

E. 2 Giusta l’art. 134 cpv. 2 LEF, applicabile anche alla procedura di fallimento per il rinvio dell’art. 259 LEF, le condizioni d’incanto sono esposte nell’ufficio esecuzione e fallimenti almeno dieci giorni prima dell’incanto, perché ognuno possa prenderne cognizione. Il deposito ha quale scopo di portare a conoscenza degli interessati le condizioni d’incanto, dando loro la possibilità d’impugnarle mediante ricorso all’Autorità di vigilanza. Il termine di ricorso non decorre dal giorno in cui il ricorrente ha avuto effettiva visione delle condizioni d’incanto, bensì dal giorno del loro deposito presso l’ufficio (cfr. Jäger/Walder/Kull/Kotmann, SchKG, Zurigo 1997,

n. 23 ad art. 134).

E. 3 Orbene, nel caso in esame le condizioni d’incanto oggetto dei gravami sono state depositate dall’UEF di Locarno a partire dal 30 gennaio 1998 per dieci giorni fino al 9 febbraio 1998. L’UEF di Locarno ha inviato in data 5 gennaio 1998 a __________ __________, tramite invio raccomandato, l’avviso d’incanto con l’indicazione che le condizioni d’asta sarebbero state visibili a partire dal 30 gennaio 1998. I ricorrenti si sono aggravati contro le condizioni d’incanto solo in data 17 febbraio 1998, quindi ben oltre il termine per inoltrare ricorso.

E. 4 Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

E. 5 Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

E. 6 Intimazione a: - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.04.1998 15.1998.27

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.98.00027 15.98.00028 Lugano 17 aprile 1998 /FP/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sui ricorsi 17 febbraio 1997 di __________ Contro l’operato dell’UEF di Locarno e meglio contro le condizioni d'incarto depositate il 30 gennaio 1997 nell'ambito della rogatoria di fallimento n. __________ nei confronti di __________ rappr. da __________ procedura interessante anche __________ patr. dallo studio legale __________ e __________ richiamate le ordinanze presidenziali 19 febbraio 1997, con le quali ai ricorsi non è stato concesso l’effetto sospensivo; viste le osservazioni

- 26 febbraio 1998 dell’__________;

-   6 marzo 1998 della __________;

-   9 marzo 1998 della __________;

- 12 marzo 1998 dell’UEF di Locarno esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto: A. Il 30 gennaio 1998 l’UEF di Locarno depositava per dieci giorni le condizioni d’incanto della PPP __________ RFD di __________ di proprietà della fallita __________. B. Con ricorsi 17 febbraio 1998 __________ e __________ si aggravano contro le condizioni d’incanto asseverando che le stesse non terrebbero conto del diritto di abitazione iscritto a Registro Fondiario a favore di __________ e __________. Inoltre le cartelle ipotecarie  gravanti il fondo oggetto dell’incanto sarebbero detenute dalla __________ in pegno manuale e quindi non precederebbero il diritto di abitazione a favore dei ricorrenti. Postulano quindi l’annullamento delle condizioni d’incanto. C. Con osservazioni 26 febbraio 1998 l’__________ chiede che i ricorsi vengano respinti, in quanto le censure mosse dai ricorrenti sarebbero infondate, essendo la graduatoria e l’elenco oneri regolarmente cresciuti in giudicato. D. La __________ chiede l’accoglimento dei gravami e l’annullamento dell’asta tenutasi il 20 febbraio 1998, poiché la stessa si sarebbe svolta  sulla base di condizioni d’incanto errate. E. La __________ e l’UEF di Locarno nelle loro rispettive osservazioni, chiedono che i ricorsi vengano dichiarati irricevibili, in quanto tardivi. Considerando in diritto:                  1. I ricorsi 17 febbraio 1998 di __________ e __________ sono entrambi diretti contro le condizioni d’incanto relative alla PPP __________ RFD di __________ depositate dall’UEF di Locarno il 30 gennaio 1998. Sono motivati allo stesso modo e si basano sul medesimo complesso di fatti. Di conseguenza si giustifica la congiunzione delle procedure inc. 15.98.27. e inc. 15.98.28.. 2. Giusta l’art. 134 cpv. 2 LEF, applicabile anche alla procedura di fallimento per il rinvio dell’art. 259 LEF, le condizioni d’incanto sono esposte nell’ufficio esecuzione e fallimenti almeno dieci giorni prima dell’incanto, perché ognuno possa prenderne cognizione. Il deposito ha quale scopo di portare a conoscenza degli interessati le condizioni d’incanto, dando loro la possibilità d’impugnarle mediante ricorso all’Autorità di vigilanza. Il termine di ricorso non decorre dal giorno in cui il ricorrente ha avuto effettiva visione delle condizioni d’incanto, bensì dal giorno del loro deposito presso l’ufficio (cfr. Jäger/Walder/Kull/Kotmann, SchKG, Zurigo 1997,

n. 23 ad art. 134). 3. Orbene, nel caso in esame le condizioni d’incanto oggetto dei gravami sono state depositate dall’UEF di Locarno a partire dal 30 gennaio 1998 per dieci giorni fino al 9 febbraio 1998. L’UEF di Locarno ha inviato in data 5 gennaio 1998 a __________ __________, tramite invio raccomandato, l’avviso d’incanto con l’indicazione che le condizioni d’asta sarebbero state visibili a partire dal 30 gennaio 1998. I ricorrenti si sono aggravati contro le condizioni d’incanto solo in data 17 febbraio 1998, quindi ben oltre il termine per inoltrare ricorso. 4. Ne consegue l’irricevibilità dei ricorsi, in quanto tardivi. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale. Richiamati gli art. 17, 134 e 259 LEF pronuncia:              1. La procedura inc. 15.98.27. e inc. 15.98.28. sono dichiarate congiunte. 2. Il ricorso 17 febbraio 1998 di __________, è irricevibile. 3. Il ricorso 17 febbraio 1998 di __________, è irricevibile. 4. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 5. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 6. Intimazione a: - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria