Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.04.1998 15.1998.26
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 15.98.00026 Lugano 21 aprile 1998 /FC/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla segnalazione/denuncia 13 febbraio 1998 di __________ rappr. dal __________ contro l'operato dell’UEF di Locarno nell'esecuzione n. __________ promossa contro __________ RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO che il 6 febbraio 1998 __________ ha censurato il modus operandi dell'UEF di Locarno sfociato nei pubblici incanti di data 8 luglio 1997 con conseguente rilascio di un attestato di insufficienza del pegno per fr. 1'077'946.90 a favore di __________; che con atto 9 febbraio 1998 l'UEF di Locarno si è espresso sulla pregressa richiesta; che l'11 febbraio 1998 __________ dissente dall'opinione dell'organo d'esecuzione e reputa che vi sia stato un pregiudizio per la banca di circa fr. 115'000.--; che il 13 febbraio 1998 l'UEF di Locarno si è nuovamente espresso in un'articolata risposta, evidenziando che la procedura esecutiva è sfociata nello stato di riparto depositato il 2 settembre 1997, rimasto inimpugnato, e nel conseguente attestato di insufficienza di pegno del 29 settembre / 21 ottobre 1997, pure rimasto senza impugnativa di sorta; che il 13 e 16 febbraio 1998 __________ si è aggravata all'Autorità cantonale di vigilanza e ha ribadito che si sarebbero verificate violazioni del diritto esecutivo ad opera dell'UEF di Locarno, con conseguente pregiudizio patrimoniale per l'istituto bancario; che con ordinanza 2 marzo 1998 l'Autorità cantonale di vigilanza ha invitato l'organo d'esecuzione ad esprimersi sulla segnalazione / denuncia 13 febbraio 1998; che con memoria 5 marzo 1998 l'UEF di Locarno ha ribadito la propria versione dei fatti sulla successione cronologica degli eventi; che all'Autorità cantonale di vigilanza compete l'intervento d'ufficio in caso di provvedimenti o atti radicalmente nulli, ritenuto che siffatto intervento può darsi anche a seguito di ricorso irricevibile (ad esempio per tardività); che è principio indiscusso di diritto esecutivo, condiviso da giurisprudenza e dottrina che vi possono essere violazioni di principi procedurali essenziali, interessanti non solo chi è parte diretta nel procedimento esecutivo bensì anche terzi non noti o la collettività nel suo insieme, non altrimenti sanabili se non con la sanzione della nullità - ora ex art. 22 LEF - rilevabile in ogni momento e con effetto ex tunc (cfr. Flavio Cometta, La procedura di reclamo avanti le autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimenti, in: BlSchK 1989 p.42 e nota 6; Kurt Amonn / Dominik Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ediz., Berna 1997, n.34-35); che le censure formulate da __________ a suo esclusivo vantaggio non rientrano in tutta evidenza tra quelle riferite a prescrizioni emanate nell'interesse pubblico o di terzi non coinvolti nella procedura esecutiva; che, detto altrimenti, __________ doveva attivarsi nei termini di tempo richiesti dall'istituto del ricorso ex art. 17 LEF - dieci giorni dal momento in cui ebbe notizia del provvedimento suscettibile di impugnazione, cfr. art. 17 cpv.2 LEF
- per far valere quei diritti che tardivamente reputa ora siccome lesi; che si dà comunicazione di questo giudizio anche al Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona, quale destinatario per conoscenza della segnalazione / denuncia 13 febbraio 1998 di __________; che non si prelevano spese (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF) PRONUNCIA 1. La segnalazione /denuncia 13 febbraio 1998 di __________, è evasa nel senso dei considerandi. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Intimazione: __________ Comunicazione al Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria