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15.1998.225

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-02-16 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 a)

Più

ricorsi - presentati tanto con atti separati quanto come atto unico e con un

solo petitum - formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo

d'esecuzione forzata o contro una pluralità di atti esecutivi aventi il

medesimo oggetto o incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti,

possono essere congiunti ex combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm non solo

quando sviluppino allegazioni fattuali e in diritto del medesimo tenore ma

anche ove formulino tesi divergenti (Flavio Cometta, Commentario alla LPR,

Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5 LPR, p. 96 s.).

Il

giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una

sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha

natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte

conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano

separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF 8

gennaio 1997 in re E. F. e A. F. c. F. AG; CEF 15 marzo 1996 in re P. SA c. C.

SA; CEF 1. marzo 1996 in re F. P. c. P. S. SA; CEF 14 dicembre 1995 in re A. P.

c. BdS; CEF 28 settembre 1995 in re Banca U. c. E. R.; CEF 29 agosto 1995 in re

Banca C. c. R. R. e CEF 18 agosto 1995 in re M. L. B. c. R. R.).

b)

Il

provvedimento di congiunzione e la reiezione dell'istanza di congiunzione -

atti istruttori resi in applicazione di ragioni di opportunità anche con

ordinanza presidenziale nel senso dell'art. 24a LPR - non determinano in linea

di principio pregiudizio di sorta per le parti dal profilo sostanziale (Cometta,

op. cit., n. 2.1.1.b ad art. 5 LPR, p. 97). Anche sui costi procedurali la

misura resta senza conseguenze pratiche (cfr. nello stesso senso, ma riferito

al ricorso ex art. 19 LEF al Tribunale federale, STF [CEF] 3 agosto 1998 in re

M. R. c. A. I. cons. 1a), perché la procedura di ricorso ex art. 17 LEF è di

regola gratuita.

c)

I

ricorsi 18 dicembre 1998 dell'avv. __________ (inc. n. 15.98.225) e 23 dicembre

1998 di __________ (inc. n. 15.98.231) sono entrambi riferiti allo stesso avviso

di pignoramento del 15 dicembre 1998 dell'UEF di Mendrisio, di cui i due

ricorrenti postulano la declaratoria di nullità, da estendere all'intera

procedura esecutiva n. __________. Le due vertenze possono pertanto essere

congiunte per ragioni di economia processuale ed evase con una sola sentenza.

E. 2 La comunione ereditaria - benché priva di personalità giuridica - può essere escussa, in quanto tale, in base alla norma speciale dell'art. 49 LEF per quanto concerne i beni dell'eredità (DTF 116 III 6 s. cons. 2a e 102 II 388; Sabine Kofmel Ehrenzeller, Basler Kommentar zum SchKG, n. 29 ad art. 67). Per contro, nell'esecuzione contro i singoli eredi si possono pignorare solo i loro diritti nella successione indivisa (Ernst Schmid, Basler Kommentar zum SchKG,

n. 7 ad art. 49).

E. 2.1 Di conseguenza sono annullati l'avviso di pignoramento 15 dicembre 1998 e il precetto esecutivo 20 aprile 1998 dell'UEF di Mendrisio nell'esecuzione n. __________.

E. 2.2 Alla Società anonima per lo sviluppo di __________, è fissato il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione di questa sentenza per determinarsi correttamente, nel senso di indicare all'UEF di Mendrisio se intende procedere contro l'eredità indivisa - composta del dott. __________, dell'avv. __________ e di __________ nata __________ - o contro i tre eredi personalmente.

E. 2.3 In caso di decorso infruttuoso del termine di cui al dispositivo n. 2.2., l'esecuzione n. __________ sarà dichiarata nulla e l'UEF di Mendrisio procederà all'iscrizione della lettera E nel registro delle domande. 3. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 4. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

E. 3 Il

Tribunale federale, nella sua Circolare n. 16 del 3 aprile 1925 sulla

designazione del creditore nelle esecuzioni promosse da una comunione

ereditaria o da una indivisione, e sulla designazione del debitore nelle

esecuzioni dirette contro una successione (pubblicata in Cometta, op. cit., p.

299-301), aveva segnalato un'irregolarità concernente la designazione del

debitore, di cui non di rado sono viziate le domande di esecuzione e che

l'Ufficio deve rettificare immediatamente, cioè prima di procedere alla

notifica del precetto.

a)

Una

domanda di esecuzione diretta semplicemente contro gli "Eredi del fu"

o gli "Eredi di" non costituisce designazione sufficiente della parte

debitrice se si intende dirigere l'esecuzione personalmente contro gli eredi.

In questo caso occorre indicare ogni singolo erede individualmente, affinché

sia possibile l'applicazione dell'art. 70 LEF, secondo il quale, qualora il

creditore voglia procedere contro più debitori per lo stesso debito, un precetto

speciale deve essere notificato ad ognuno di essi.

b)

È

solo quando l'esecuzione è diretta contro la successione come tale che in virtù

dell'art. 49 LEF la notifica del precetto ad uno

degli eredi basta. Ma è

evidente che in presenza di una domanda di esecuzione contro gli "Eredi

del fu X", gli "Eredi di", ecc. non è possibile sapere

senz'altro quale sia l'intento del creditore.

c)

Ne

consegue che gli Uffici di esecuzione non possono dar subito seguito a domande

di esecuzione suscettibili di più interpretazioni, ma devono dapprima

sollecitare il creditore istante a dichiarare se intende procedere contro la

successione come tale o, individualmente, contro i singoli eredi. E prima di

notificare il precetto esecutivo, occorrerà aspettare, nella prima ipotesi, che

il creditore abbia comunicato all'Ufficio quale dei coeredi egli consideri come

rappresentante della successione; nella seconda, che esso gli indichi i nomi

dei singoli eredi, ritenuto che in entrambi i casi si dovrà precisare anche il

domicilio.

E. 4 a)

Nel

caso di specie i principi espressi al cons. 3 sono stati disattesi in tutta

evidenza già al momento dell'emissione del precetto esecutivo per tutta una

serie di aritmie di cui sono equamente responsabili __________, l'UEF di Mendrisio

e la Pretura di Mendrisio-Sud.

b)

A

fronte dell'indicazione della precettante - espressa nella prima domanda

d'esecuzione del 6 aprile 1998 - di escutere la Comunione ereditaria fu

__________, l'UEF di Mendrisio ha emesso - dopo che __________ con la successiva

domanda d'esecuzione del 9 aprile 1998 aveva dichiarato di annullare e

sostituire quella pregressa del 6 aprile 1998 - un precetto esecutivo che

indica, quale parte debitrice, oltre alla Comunione ereditaria anche

__________, __________, __________ e __________ personalmente.

In

tal modo vi è stata una commistione che ha determinato una evidente carenza

nella notifica del precetto esecutivo. Infatti, in virtù dell'art. 65 cpv. 3

LEF - secondo cui la notificazione dell'esecuzione diretta contro un'eredità

non divisa si fa al rappresentante dell'eredità o, se questi non è conosciuto,

ad uno degli eredi - la notificazione del precetto esecutivo all'avv.

__________ sarebbe valida nei confronti della successione indivisa, tanto ove

il destinatario fosse rappresentante della Comunione ereditaria quanto solo

semplice erede. Non così può invece dirsi per quanto riguarda la notifica agli

altri tre debitori, che doveva aver luogo personalmente a ognuno degli

interessati.

c)

La

precettante stessa ha comunque contribuito a generare complicanze: infatti dopo

aver presentato una prima domanda d'esecuzione il 6 aprile 1998 indicando quali

componenti della Comunione ereditaria __________, __________ e __________, tre

giorni dopo ha annullato la pregressa domanda e l'ha sostituita con una seconda

che ha aggiunto __________ quale membro della successione indivisa, benché

quest'ultima non sia erede ma solo usufruttuaria.

d)

Anche

la Pretura di Mendrisio-Sud nella sentenza 27 ottobre 1998 non ha operato la necessaria

distinzione tra Comunione ereditaria e i singoli eredi: mentre in sostanza

indica partitamente quattro persone fisiche quali parti convenute nella

procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione, i considerandi sono

incentrati sulla sola Comunione ereditaria. Il dispositivo, rigettando

l'opposizione al precetto esecutivo che indica non solo la Comunione ereditaria

ma anche i singoli eredi, non fa altro che perpetuare l'incertezza creata dal

primo atto esecutivo irrimediabilmente carente nella forma.

e)

Non

sorprende pertanto che l'avviso di pignoramento 15 dicembre 1998, oggetto dei

due gravami in esame, continui ad indicare negli stessi termini

irrimediabilmente equivoci quale parte escussa non solo la Comunione ereditaria

fu __________ ma anche personalmente quattro persone fisiche, di cui tre sono

anche eredi della successione e la quarta no.

f)

Ne

consegue la nullità del precetto esecutivo (cfr. Schmid, op. cit., n. 12 ad

art. 49), non però dell'esecuzione che dovrà continuare dallo stadio in cui si

è verificato l'atto carente (cfr. Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG,

n. 3 ss. ad art. 22), per non determinare eventuali pregiudizi di diritto

materiale connessi con la specificità del precetto esecutivo quale atto interruttivo

della prescrizione nel senso dell'art. 135 n. 2 CO.

Per

ragioni di economia processuale e avuto riguardo all'errore in cui __________ è

incorsa nella seconda domanda di esecuzione indicando tra gli eredi un non

erede, alla precettante è fissato il termine perentorio di dieci giorni dalla

notificazione di questa sentenza per determinarsi correttamente nel senso di

indicare se intende procedere contro l'eredità indivisa - composta del dott.

__________, dell'avv. __________ e di __________ nata __________ -

o

contro i tre eredi personalmente, ritenuto che non è possibile combinare le due

possibilità in un solo precetto esecutivo. Scopo della distinzione e della

conseguente esigenza di inequivocabile chiarezza è in tutta evidenza la diversa

portata delle due procedure: l'esecuzione contro l'eredità indivisa interessa

infatti solo i beni della successione e non anche quelli dei singoli eredi personalmente.

g)

In

caso di decorso infruttuoso del termine di cui al cons. 4.f), l'esecuzione n.

__________ sarà dichiarata nulla nel senso dell'art. 22 LEF e l'UEF di Mendrisio

procederà all'iscrizione della lettera E nel registro delle domande in

corrispondenza di tale esecuzione, in conformità dell'art. 9 Rform (in: RS

281.31).

E. 5 Intimazione:       __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                             La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.02.1999 15.1998.225

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.98.00225 15.98.00231 Lugano 16 febbraio 1999 /FC/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente Pellegrini e Zali segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sui ricorsi

a)   18 dicembre 1998 dell'avv. __________ (inc. n. 15.98.225)

b)   23 dicembre 1998 di __________ (inc. n. 15.98.231) (patr. dall'avv. __________) contro l’operato dell'UEF di Mendrisio nell'esecuzione n. __________ promossa da __________ (patr. dall'avv. __________) contro Comunione ereditaria __________ composta di __________, __________ e __________ in materia di avviso di pignoramento; viste le osservazioni 21 e 27 gennaio 1999 della precettante e dell'UEF di Mendrisio; richiamati i decreti presidenziali 22 dicembre 1998 e 7 gennaio 1999 di concessione dell'effetto sospensivo; ritenuto in fatto: A. Con domanda d'esecuzione 6 aprile 1998 la __________ procede contro "Comunione ereditaria fu __________, composta di __________, __________, __________, rappresentata da avv. __________ " per fr. 6'667.50 oltre accessori. B. Con successiva domanda d'esecuzione 9 aprile 1998, che "annulla e sostituisce la precedente domanda del 6.4.1998", __________ ha modificato l'indicazione del debitore nei seguenti termini: " Comunione ereditaria fu __________, composta di __________, __________, __________ e __________, rappresentata da avv. __________ ". C. L'UEF di Mendrisio ha emesso il 20 aprile 1998 il precetto esecutivo n. __________ con l'indicazione sul recto del modulo n. 3 (cfr. Raccolta Moduli LEF, Berna

1996) quale parte escussa di "__________ Comunione ereditaria, __________ " e quale "rappresentante della successione: avv. __________ ". Sull'annesso

n. 1 al precetto esecutivo n. __________ vi è la seguente completazione: "Designazione debitore, seguito: __________ __________ __________ __________ ". D. L'avv. __________ ha interposto tempestiva opposizione il 22 aprile 1998. Il 18 maggio 1998 __________ ha chiesto il rigetto provvisorio dell'opposizione contro i quattro componenti la Comunione ereditaria fu __________. Con sentenza 27 ottobre 1998 il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud ha rigettato in via provvisoria l'opposizione, indicando la parte escussa nei termini seguenti: "componenti la comunione ereditaria: fu __________ 1. __________ 2. __________ 3. __________ 4. __________ 1.,2.,3.,4. rappr. da: avv. __________ ". E. Producendo la sentenza 27 ottobre 1998 della Pretura di Mendrisio-Sud, __________ ha chiesto il 7 dicembre 1998 la prosecuzione dell'esecuzione in via di pignoramento contro "Comunione ereditaria fu __________, composta di: __________; __________; __________ ". F. Con avviso di pignoramento 15 dicembre 1998 l'UEF di Mendrisio ha ripreso in sostanza la formulazione del precetto esecutivo per quanto riguarda la parte debitrice e il rappresentante della successione (cfr. narrativa fattuale sub C), con il solo rilievo che sul recto è indicato "c.p.c.: agli altri com.". G. Contro l'avviso di pignoramento si sono tempestivamente aggravati l'avv. __________ e __________ nata __________, postulando la declaratoria di nullità dell'avviso di pignoramento, rispettivamente dell'intera procedura esecutiva, atteso che: a) avv. __________ (reclamo [recte: ricorso] 18 dicembre 1998, inc. n. 15.98.225):

-     __________ non fa parte della Comunione ereditaria;

-     la comunicazione per conoscenza dell'avviso di pignoramento ai tre componenti della Comunione ereditaria è procedura bizzarra, ritenuto che un atto esecutivo lo si notifica oppure no; b) __________ nata __________ (ricorso 23 dicembre 1998, inc. n. 15.98.231):

-     ha saputo dell'esistenza dell'esecuzione dalla madre e dal fratello avv. __________ il 17, rispettivamente 18 dicembre 1998;

-     dal 1996 non è più patrocinata dal fratello avv. __________;

-     la notifica del precetto esecutivo all'avv. __________ in veste di rappresentante della successione (comunione ereditaria fu __________) è nulla, come pure l'intera esecuzione;

-     la nullità della notifica del precetto esecutivo può essere fatta valere ad ogni stadio della procedura. H. __________ ha chiesto la reiezione dei due gravami, ritenuto che il debito della Comunione ereditaria fu __________ è stato ripetutamente ammesso dall'avv. __________ e che a monte dell'avviso di pignoramento vi è la domanda di prosecuzione dell'esecuzione con l'indicazione quale debitore della "Comunione ereditaria fu __________, composta di: __________; __________; __________. I. L'UEF di Mendrisio si è rimesso al giudizio di questa Camera, dopo aver rilevato che la domanda d'esecuzione menziona anche __________ e che ex art. 65 cpv. 3 LEF se l'esecuzione è diretta contro un'eredità non divisa, la notificazione si fa al rappresentante dell'eredità o se questi non è conosciuto ad uno degli eredi. L. Dal certificato ereditario 4 giugno 1973 del Pretore di Mendrisio-Sud risulta che soli eredi del defunto __________ sono gli eredi testamentari, i figli __________, __________ e __________, con la vedova __________ nata __________ quale usufruttuaria generale. Considerando in diritto: 1. a) Più ricorsi - presentati tanto con atti separati quanto come atto unico e con un solo petitum - formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo d'esecuzione forzata o contro una pluralità di atti esecutivi aventi il medesimo oggetto o incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti, possono essere congiunti ex combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm non solo quando sviluppino allegazioni fattuali e in diritto del medesimo tenore ma anche ove formulino tesi divergenti (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5 LPR, p. 96 s.). Il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF 8 gennaio 1997 in re E. F. e A. F. c. F. AG; CEF 15 marzo 1996 in re P. SA c. C. SA; CEF 1. marzo 1996 in re F. P. c. P. S. SA; CEF 14 dicembre 1995 in re A. P.

c. BdS; CEF 28 settembre 1995 in re Banca U. c. E. R.; CEF 29 agosto 1995 in re Banca C. c. R. R. e CEF 18 agosto 1995 in re M. L. B. c. R. R.). b) Il provvedimento di congiunzione e la reiezione dell'istanza di congiunzione - atti istruttori resi in applicazione di ragioni di opportunità anche con ordinanza presidenziale nel senso dell'art. 24a LPR - non determinano in linea di principio pregiudizio di sorta per le parti dal profilo sostanziale (Cometta, op. cit., n. 2.1.1.b ad art. 5 LPR, p. 97). Anche sui costi procedurali la misura resta senza conseguenze pratiche (cfr. nello stesso senso, ma riferito al ricorso ex art. 19 LEF al Tribunale federale, STF [CEF] 3 agosto 1998 in re M. R. c. A. I. cons. 1a), perché la procedura di ricorso ex art. 17 LEF è di regola gratuita. c) I ricorsi 18 dicembre 1998 dell'avv. __________ (inc. n. 15.98.225) e 23 dicembre 1998 di __________ (inc. n. 15.98.231) sono entrambi riferiti allo stesso avviso di pignoramento del 15 dicembre 1998 dell'UEF di Mendrisio, di cui i due ricorrenti postulano la declaratoria di nullità, da estendere all'intera procedura esecutiva n. __________. Le due vertenze possono pertanto essere congiunte per ragioni di economia processuale ed evase con una sola sentenza. 2. La comunione ereditaria - benché priva di personalità giuridica - può essere escussa, in quanto tale, in base alla norma speciale dell'art. 49 LEF per quanto concerne i beni dell'eredità (DTF 116 III 6 s. cons. 2a e 102 II 388; Sabine Kofmel Ehrenzeller, Basler Kommentar zum SchKG, n. 29 ad art. 67). Per contro, nell'esecuzione contro i singoli eredi si possono pignorare solo i loro diritti nella successione indivisa (Ernst Schmid, Basler Kommentar zum SchKG,

n. 7 ad art. 49). 3. Il Tribunale federale, nella sua Circolare n. 16 del 3 aprile 1925 sulla designazione del creditore nelle esecuzioni promosse da una comunione ereditaria o da una indivisione, e sulla designazione del debitore nelle esecuzioni dirette contro una successione (pubblicata in Cometta, op. cit., p. 299-301), aveva segnalato un'irregolarità concernente la designazione del debitore, di cui non di rado sono viziate le domande di esecuzione e che l'Ufficio deve rettificare immediatamente, cioè prima di procedere alla notifica del precetto. a) Una domanda di esecuzione diretta semplicemente contro gli "Eredi del fu" o gli "Eredi di" non costituisce designazione sufficiente della parte debitrice se si intende dirigere l'esecuzione personalmente contro gli eredi. In questo caso occorre indicare ogni singolo erede individualmente, affinché sia possibile l'applicazione dell'art. 70 LEF, secondo il quale, qualora il creditore voglia procedere contro più debitori per lo stesso debito, un precetto speciale deve essere notificato ad ognuno di essi. b) È solo quando l'esecuzione è diretta contro la successione come tale che in virtù dell'art. 49 LEF la notifica del precetto ad uno degli eredi basta. Ma è evidente che in presenza di una domanda di esecuzione contro gli "Eredi del fu X", gli "Eredi di", ecc. non è possibile sapere senz'altro quale sia l'intento del creditore. c) Ne consegue che gli Uffici di esecuzione non possono dar subito seguito a domande di esecuzione suscettibili di più interpretazioni, ma devono dapprima sollecitare il creditore istante a dichiarare se intende procedere contro la successione come tale o, individualmente, contro i singoli eredi. E prima di notificare il precetto esecutivo, occorrerà aspettare, nella prima ipotesi, che il creditore abbia comunicato all'Ufficio quale dei coeredi egli consideri come rappresentante della successione; nella seconda, che esso gli indichi i nomi dei singoli eredi, ritenuto che in entrambi i casi si dovrà precisare anche il domicilio. 4. a) Nel caso di specie i principi espressi al cons. 3 sono stati disattesi in tutta evidenza già al momento dell'emissione del precetto esecutivo per tutta una serie di aritmie di cui sono equamente responsabili __________, l'UEF di Mendrisio e la Pretura di Mendrisio-Sud. b) A fronte dell'indicazione della precettante - espressa nella prima domanda d'esecuzione del 6 aprile 1998 - di escutere la Comunione ereditaria fu __________, l'UEF di Mendrisio ha emesso - dopo che __________ con la successiva domanda d'esecuzione del 9 aprile 1998 aveva dichiarato di annullare e sostituire quella pregressa del 6 aprile 1998 - un precetto esecutivo che indica, quale parte debitrice, oltre alla Comunione ereditaria anche __________, __________, __________ e __________ personalmente. In tal modo vi è stata una commistione che ha determinato una evidente carenza nella notifica del precetto esecutivo. Infatti, in virtù dell'art. 65 cpv. 3 LEF - secondo cui la notificazione dell'esecuzione diretta contro un'eredità non divisa si fa al rappresentante dell'eredità o, se questi non è conosciuto, ad uno degli eredi - la notificazione del precetto esecutivo all'avv. __________ sarebbe valida nei confronti della successione indivisa, tanto ove il destinatario fosse rappresentante della Comunione ereditaria quanto solo semplice erede. Non così può invece dirsi per quanto riguarda la notifica agli altri tre debitori, che doveva aver luogo personalmente a ognuno degli interessati. c) La precettante stessa ha comunque contribuito a generare complicanze: infatti dopo aver presentato una prima domanda d'esecuzione il 6 aprile 1998 indicando quali componenti della Comunione ereditaria __________, __________ e __________, tre giorni dopo ha annullato la pregressa domanda e l'ha sostituita con una seconda che ha aggiunto __________ quale membro della successione indivisa, benché quest'ultima non sia erede ma solo usufruttuaria. d) Anche la Pretura di Mendrisio-Sud nella sentenza 27 ottobre 1998 non ha operato la necessaria distinzione tra Comunione ereditaria e i singoli eredi: mentre in sostanza indica partitamente quattro persone fisiche quali parti convenute nella procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione, i considerandi sono incentrati sulla sola Comunione ereditaria. Il dispositivo, rigettando l'opposizione al precetto esecutivo che indica non solo la Comunione ereditaria ma anche i singoli eredi, non fa altro che perpetuare l'incertezza creata dal primo atto esecutivo irrimediabilmente carente nella forma. e) Non sorprende pertanto che l'avviso di pignoramento 15 dicembre 1998, oggetto dei due gravami in esame, continui ad indicare negli stessi termini irrimediabilmente equivoci quale parte escussa non solo la Comunione ereditaria fu __________ ma anche personalmente quattro persone fisiche, di cui tre sono anche eredi della successione e la quarta no. f) Ne consegue la nullità del precetto esecutivo (cfr. Schmid, op. cit., n. 12 ad art. 49), non però dell'esecuzione che dovrà continuare dallo stadio in cui si è verificato l'atto carente (cfr. Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG,

n. 3 ss. ad art. 22), per non determinare eventuali pregiudizi di diritto materiale connessi con la specificità del precetto esecutivo quale atto interruttivo della prescrizione nel senso dell'art. 135 n. 2 CO. Per ragioni di economia processuale e avuto riguardo all'errore in cui __________ è incorsa nella seconda domanda di esecuzione indicando tra gli eredi un non erede, alla precettante è fissato il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione di questa sentenza per determinarsi correttamente nel senso di indicare se intende procedere contro l'eredità indivisa - composta del dott. __________, dell'avv. __________ e di __________ nata __________ - o contro i tre eredi personalmente, ritenuto che non è possibile combinare le due possibilità in un solo precetto esecutivo. Scopo della distinzione e della conseguente esigenza di inequivocabile chiarezza è in tutta evidenza la diversa portata delle due procedure: l'esecuzione contro l'eredità indivisa interessa infatti solo i beni della successione e non anche quelli dei singoli eredi personalmente. g) In caso di decorso infruttuoso del termine di cui al cons. 4.f), l'esecuzione n. __________ sarà dichiarata nulla nel senso dell'art. 22 LEF e l'UEF di Mendrisio procederà all'iscrizione della lettera E nel registro delle domande in corrispondenza di tale esecuzione, in conformità dell'art. 9 Rform (in: RS 281.31). 5. I due gravami, anche se per ragioni sostanzialmente diverse da quelle addotte, vanno pertanto accolti nel senso dei considerandi. Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17, 22, 49, 65 cpv. 3, 67 cpv. 1 n. 2 e 70 LEF; 9 Rform, PRONUNCIA 1. Le procedure inc. n. 15.98.225 e 15.98.231 sono dichiarate congiunte. 2. Il ricorso 18 dicembre 1998 (inc. n. 15.98.225) dell'avv. __________ e il ricorso 23 dicembre 1998 (inc. n. 15.98.231) di __________ sono parzialmente accolti. 2.1. Di conseguenza sono annullati l'avviso di pignoramento 15 dicembre 1998 e il precetto esecutivo 20 aprile 1998 dell'UEF di Mendrisio nell'esecuzione n. __________. 2.2. Alla Società anonima per lo sviluppo di __________, è fissato il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione di questa sentenza per determinarsi correttamente, nel senso di indicare all'UEF di Mendrisio se intende procedere contro l'eredità indivisa - composta del dott. __________, dell'avv. __________ e di __________ nata __________ - o contro i tre eredi personalmente. 2.3. In caso di decorso infruttuoso del termine di cui al dispositivo n. 2.2., l'esecuzione n. __________ sarà dichiarata nulla e l'UEF di Mendrisio procederà all'iscrizione della lettera E nel registro delle domande. 3. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 4. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF. 5. Intimazione:       __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                             La segretaria