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15.1998.211

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-06-28 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Nel procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12 cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

E. 2 Citata

dalla scrivente Camera per essere interrogata formalmente l’escussa non è

comparsa.

Dal

verbale interno per le operazioni di pignoramento 4 novembre 1998, steso dall’UE

e sottoscritto dalla debitrice, di cui alla narrativa fattuale sub B, emerge

che __________ ha dichiarato di essere stata edotta che la dissimulazione di

beni, l’arbitraria disposizione di oggetti pignorati e l’incompleta indicazione

dei beni che le appartengono è punibile secondo gli art. 164, 169 e 323 n. 2

Codice penale. L’escussa ha poi dichiarato che le indicazioni contenute nel

verbale sono esatte. Risultando pertanto dalle sue dichiarazioni che non vi

sono né introito né beni patrimoniali pignorabili, l’UE di Lugano ha

correttamente proceduto all’emissione dell’attestato di carenza di beni in

oggetto.

L’accertamento

d’ufficio dei fatti avviene infatti nei limiti delle allegazioni delle parti e

di quanto emerge oggettivamente dagli atti. In caso di dubbio sulla veridicità

di tali dichiarazioni e della documentazione prodotta dalla debitrice, il

ricorrente deve adire le vie penali, dal profilo esecutivo non essendovi mezzi

coercitivi in tal senso, pur dovendo dar atto al creditore che vi sono elementi

di sospetto sulla situazione reddituale dell’escussa.

Va

tuttavia rilevato che in caso di ulteriori pignoramenti, a __________, dal

primo termine utile di disdetta dell’appartamento che occupa attualmente, verrà

riconosciuto per l’affitto unicamente un importo di fr. 500.-- al mese,

riscaldamento compreso, ritenuto che il principio secondo il quale il debitore

pignorato deve limitare il suo tenore di vita e vivere con il minimo di

esistenza calcolato vale anche per le spese dell’alloggio. Queste possono

essere considerate completamente solo in conformità alla sua situazione

familiare e nei limiti dell’uso locale. Alla debitrice deve tuttavia essere

concesso un adeguato lasso di tempo per adattare questa spesa. Inoltre

l’importo va messo in relazione con il reddito dell’escussa (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 64 p.

178).

E. 3 Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

E. 4 Intimazione: -__________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                             La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.06.1999 15.1998.211

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.98.00211 Lugano 28 giugno 1999 /B/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente Pellegrini e Zali segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 12 novembre 1998 di __________ rappr. dal __________ contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro l’attestato di carenza di beni 10 novembre 1998 emesso nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente contro __________ viste le osservazioni 30 novembre 1998 dell’UE di Lugano; ritenuto in fatto: A. Il Comune di __________ procede contro __________ per l’incasso di un credito di fr. 935.15 oltre interessi e spese. B. Il 10 novembre 1998 l’UE di Lugano ha emesso un attestato di carenza di beni a carico di __________ non avendo potuto procedere ad un pignoramento di salario e non avendo accertato presso la debitrice beni pignorabili. Dal verbale interno per le operazioni di pignoramento datato 4 novembre 1998 risulta che l’escussa, nubile, di professione parrucchiera, ha dichiarato di non possedere beni, né mobili, né qualsiasi altro attivo. Di essere nubile. Essa paga al mese fr. 1’130.-- per il suo alloggio e fr. 860.-- per il salone. La cassa malati è pagata dall’Assistenza cantonale. La debitrice ha infine affermato di lavorare saltuariamente in proprio. C. Contro l’emissione dell’attestato di carenza di beni si è tempestivamente aggravato il Comune di __________, sostenendo che l’accertamento dei fatti è stato superficiale. Non è stato presentato un calcolo dettagliato delle entrate e delle uscite della debitrice, al fine di determinare un’eventuale eccedenza pignorabile. Inoltre l’escussa vive al di sopra delle sue possibilità. In particolare appare spropositata la pigione di fr 1’130.-- al mese per una persona singola con difficoltà finanziarie. D. Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito. Considerato in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12 cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13). 2. Citata dalla scrivente Camera per essere interrogata formalmente l’escussa non è comparsa. Dal verbale interno per le operazioni di pignoramento 4 novembre 1998, steso dall’UE e sottoscritto dalla debitrice, di cui alla narrativa fattuale sub B, emerge che __________ ha dichiarato di essere stata edotta che la dissimulazione di beni, l’arbitraria disposizione di oggetti pignorati e l’incompleta indicazione dei beni che le appartengono è punibile secondo gli art. 164, 169 e 323 n. 2 Codice penale. L’escussa ha poi dichiarato che le indicazioni contenute nel verbale sono esatte. Risultando pertanto dalle sue dichiarazioni che non vi sono né introito né beni patrimoniali pignorabili, l’UE di Lugano ha correttamente proceduto all’emissione dell’attestato di carenza di beni in oggetto. L’accertamento d’ufficio dei fatti avviene infatti nei limiti delle allegazioni delle parti e di quanto emerge oggettivamente dagli atti. In caso di dubbio sulla veridicità di tali dichiarazioni e della documentazione prodotta dalla debitrice, il ricorrente deve adire le vie penali, dal profilo esecutivo non essendovi mezzi coercitivi in tal senso, pur dovendo dar atto al creditore che vi sono elementi di sospetto sulla situazione reddituale dell’escussa. Va tuttavia rilevato che in caso di ulteriori pignoramenti, a __________, dal primo termine utile di disdetta dell’appartamento che occupa attualmente, verrà riconosciuto per l’affitto unicamente un importo di fr. 500.-- al mese, riscaldamento compreso, ritenuto che il principio secondo il quale il debitore pignorato deve limitare il suo tenore di vita e vivere con il minimo di esistenza calcolato vale anche per le spese dell’alloggio. Queste possono essere considerate completamente solo in conformità alla sua situazione familiare e nei limiti dell’uso locale. Alla debitrice deve tuttavia essere concesso un adeguato lasso di tempo per adattare questa spesa. Inoltre l’importo va messo in relazione con il reddito dell’escussa (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 64 p. 178). 3. Il ricorso 12 novembre 1998 del Comune di __________ è respinto. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF). Per i quali motivi, richiamati gli art. 17 e 93 LEF pronuncia: 1. Il ricorso 12 novembre 1998 del Comune di __________ è respinto 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione: -__________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                             La segretaria