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15.1998.210

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-01-21 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Per

costante giurisprudenza, il ricorso serve solo al conseguimento di un fine

pratico e attuale (cfr. STF 23 agosto 1993 in re Inter Consultant H.-R. Studer

SA, in: JdT 1996 II 21 cons. 3; Poudret/Sandoz-Monod,

Commentaire

de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990

, n.

3.2.1 ad art. 78, p. 729) di procedura esecutiva - non ottenibile in altro modo

(cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.4. ad art. 7, p.

115) - e non alla semplice constatazione di un errato comportamento (Art. 21

LEF; DTF 97 III 38 cons. 2 e rif.;

Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-

und Konkursrechts, 6. ediz., Berna 1997, § 6 n. 2;

Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung

und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, 3. ediz., Zurigo 1984, § 8 n.

14 e nota 25 con rif.). Il requisito si realizza quando vi è un pregiudizio (gravamen)

di natura patrimoniale, non necessariamente irreparabile.

La

procedura di ricorso serve per raggiungere uno scopo procedurale ben definito e

non per precostituirsi una buona base di partenza in vista di un'eventuale

azione di responsabilità ex art. 5, 6 e 7 LEF (DTF 110 III 89 cons. 1b, 105 III

36 s., 91 III 46 s. cons. 7; CEF 22 giugno 1987 su reclami L. P. & LLCC

cons. 9 e rif.). Le pretese risarcitorie e i relativi presupposti - danno

patrimoniale, atto d'ufficio dell'organo d'esecuzione e fallimento, illiceità,

e nesso adeguato di causalità (trattandosi di responsabilità causale non

occorre si dia colpa, art. 5 cpv. 1 LEF) - sono infatti di esclusiva competenza

del giudice civile cui la parte che se ne prevale potrà, se del caso e ove ne

ricorrano le condizioni, ricorrere (DTF 80 III 53 e 31 II 342; Amonn/Gasser,

op. cit., § 5 n. 6-16; CEF 27 dicembre 1990 su reclamo R. G.).

Si

dà carenza di interesse pratico e attuale al ricorso quando lo stesso risultato

può essere conseguito con una semplice dichiarazione all'organo d'esecuzione e

fallimenti (cfr. Cometta, op. cit., n. 2.4. ad art. 7, p. 116). Ad esempio non

è ricevibile la domanda di ricostruzione d'ordine contabile, estranea alla

realtà esecutiva, con cui un escusso ha richiesto i giustificativi di ogni

operazione eseguita dall'ufficio esecuzione riferiti a oltre 300 esecuzioni in

corso e a 150 attestati di carenza di beni: in siffatta evenienza vi sono altri

mezzi più adatti al conseguimento del risanamento finanziario, come la

procedura concordataria (art. 293 ss. LEF) e l'appuramento bonale dei debiti

mediante trattative private (art. 333-336 LEF), cfr. CEF 21 maggio 1996 in re

E. G. Lo stesso si può dire per le pretese di terzi sul bene pignorato, nel

senso che ex art. 106 LEF vanno fatte valere con semplice notifica all'ufficio

esecuzione: ne consegue l'irricevibilità del ricorso secondo l'art. 17 LEF, non

essendo ammissibile far capo a rimedi di diritto senza che vi sia pregiudizio

giuridico non altrimenti sanabile, cfr. CEF 8 maggio 1996 su reclamo V. D. G.

& LLCC.

E. 2 Nel caso di specie l'esecuzione n. __________ si è conclusa da tempo con l'emissione a favore della ricorrente, in data 27 gennaio 1993, dell'attestato di carenza di beni contro __________ per fr. 1'672.--. Essendo ormai decorsi oltre sei mesi, la creditrice può promuovere una nuova esecuzione solo facendo spiccare un nuovo precetto esecutivo (art. 149 cpv.3 LEF e contrario): in siffatta evenienza, il citato attestato di carenza di beni - erroneamente indicato dalla ricorrente solo come verbale di pignoramento - varrà come riconoscimento di debito nel senso dell'art. 82 LEF e conferirà alla creditrice i diritti indicati nell'art. 271 cpv.1 n.5 e 285 LEF.

E. 3 In assenza di un'esecuzione pendente, l'Ufficio esecuzione di Lugano non solo non deve ma nemmeno può occuparsi di debitori escussi nel passato. L'auspicio espresso dalla ricorrente non tiene conto della realtà esecutiva e misconosce il chiaro indirizzo che il legislatore federale ha inteso assegnare al diritto di esecuzione forzata: si può procedere solo in presenza di un'esecuzione conforme al diritto esecutivo, ritenuto che in caso contrario la carenza di interesse pratico e attuale impedisce qualsivoglia intervento amministrativo.

E. 4 Compete pertanto solo alla ricorrente valutare se - sulla base delle informazioni correttamente date dall'Ufficio d'esecuzione ma da essa mal comprese - sia opportuno iniziare una nuova esecuzione, con la nota conseguenza di doverne anticipare i costi in conformità dell'art. 68 LEF.

E. 5 Il ricorso 18 novembre 1998 di __________ va pertanto dichiarato irricevibile. Non si prelevano spese (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF). Richiamato l'art. 17 LEF, Pronuncia: 1. Il ricorso 18 novembre 1998 di __________, è irricevibile. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione:    __________ __________ Comunicazione all'UE di Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                             La segretaria

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.01.1999 15.1998.210

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.98.00210 Lugano 21 gennaio 1999 /FC/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 18 novembre 1998 di __________ contro l'operato dell'UE di Lugano nell'esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro __________ viste le osservazioni 19 novembre 1998 dell'UE di Lugano; ritenuto in fatto: A. __________ ha ottenuto il 27 gennaio 1993 un attestato di carenza di beni per fr. 1'672.-- nell'esecuzione in via di pignoramento n. __________ contro __________. B. Con lettera 11 novembre 1998 all'organo d'esecuzione, la creditrice ha formulato una serie di censure contro l'inazione, a suo dire, dell'Ufficio esecuzione di Lugano che non si impegnerebbe a sufficienza per indagare sulla disponibilità di attivi dei debitori escussi. C. Con tempestiva risposta 12 novembre 1998 l'UE di Lugano ha reso noto alla postulante che:

-     dal luglio 1991 al novembre 1997 sono stati emessi 16 attestati di carenza di beni per complessivi fr. 7'728.35, l'ultimo il 21 novembre 1997 quando l'escusso era rappresentato dal tutore ufficiale;

-     il 20 gennaio e 16 febbraio 1998 sono stati emessi altri due precetti esecutivi contro __________, per i quali non è stato possibile procedere alla notifica - all'indirizzo indicato in __________ - per irreperibilità dell'escusso, non più rappresentato dal tutore ufficiale;

-     "sta a lei decidere se tentare il recupero del suo credito con l'emissione di un nuovo precetto esecutivo". D. Con ricorso 18 novembre 1998 __________ ha sporto "un reclamo riguardante il lavoro svolto dall'Ufficio esecuzione di Lugano", censurando il fatto che per la notevole mole di lavoro che incombe all'ufficio statale "un creditore debba arrangiarsi da solo a controllare se l'indirizzo del debitore in possesso dell'ufficio sia giusto, se percepisce qualche rendita, ecc." Considerato in diritto: 1. Per costante giurisprudenza, il ricorso serve solo al conseguimento di un fine pratico e attuale (cfr. STF 23 agosto 1993 in re Inter Consultant H.-R. Studer SA, in: JdT 1996 II 21 cons. 3; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 3.2.1 ad art. 78, p. 729) di procedura esecutiva - non ottenibile in altro modo (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.4. ad art. 7, p.

115) - e non alla semplice constatazione di un errato comportamento (Art. 21 LEF; DTF 97 III 38 cons. 2 e rif.; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ediz., Berna 1997, § 6 n. 2; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, 3. ediz., Zurigo 1984, § 8 n. 14 e nota 25 con rif.). Il requisito si realizza quando vi è un pregiudizio (gravamen) di natura patrimoniale, non necessariamente irreparabile. La procedura di ricorso serve per raggiungere uno scopo procedurale ben definito e non per precostituirsi una buona base di partenza in vista di un'eventuale azione di responsabilità ex art. 5, 6 e 7 LEF (DTF 110 III 89 cons. 1b, 105 III 36 s., 91 III 46 s. cons. 7; CEF 22 giugno 1987 su reclami L. P. & LLCC cons. 9 e rif.). Le pretese risarcitorie e i relativi presupposti - danno patrimoniale, atto d'ufficio dell'organo d'esecuzione e fallimento, illiceità, e nesso adeguato di causalità (trattandosi di responsabilità causale non occorre si dia colpa, art. 5 cpv. 1 LEF) - sono infatti di esclusiva competenza del giudice civile cui la parte che se ne prevale potrà, se del caso e ove ne ricorrano le condizioni, ricorrere (DTF 80 III 53 e 31 II 342; Amonn/Gasser, op. cit., § 5 n. 6-16; CEF 27 dicembre 1990 su reclamo R. G.). Si dà carenza di interesse pratico e attuale al ricorso quando lo stesso risultato può essere conseguito con una semplice dichiarazione all'organo d'esecuzione e fallimenti (cfr. Cometta, op. cit., n. 2.4. ad art. 7, p. 116). Ad esempio non è ricevibile la domanda di ricostruzione d'ordine contabile, estranea alla realtà esecutiva, con cui un escusso ha richiesto i giustificativi di ogni operazione eseguita dall'ufficio esecuzione riferiti a oltre 300 esecuzioni in corso e a 150 attestati di carenza di beni: in siffatta evenienza vi sono altri mezzi più adatti al conseguimento del risanamento finanziario, come la procedura concordataria (art. 293 ss. LEF) e l'appuramento bonale dei debiti mediante trattative private (art. 333-336 LEF), cfr. CEF 21 maggio 1996 in re E. G. Lo stesso si può dire per le pretese di terzi sul bene pignorato, nel senso che ex art. 106 LEF vanno fatte valere con semplice notifica all'ufficio esecuzione: ne consegue l'irricevibilità del ricorso secondo l'art. 17 LEF, non essendo ammissibile far capo a rimedi di diritto senza che vi sia pregiudizio giuridico non altrimenti sanabile, cfr. CEF 8 maggio 1996 su reclamo V. D. G. & LLCC. 2. Nel caso di specie l'esecuzione n. __________ si è conclusa da tempo con l'emissione a favore della ricorrente, in data 27 gennaio 1993, dell'attestato di carenza di beni contro __________ per fr. 1'672.--. Essendo ormai decorsi oltre sei mesi, la creditrice può promuovere una nuova esecuzione solo facendo spiccare un nuovo precetto esecutivo (art. 149 cpv.3 LEF e contrario): in siffatta evenienza, il citato attestato di carenza di beni - erroneamente indicato dalla ricorrente solo come verbale di pignoramento - varrà come riconoscimento di debito nel senso dell'art. 82 LEF e conferirà alla creditrice i diritti indicati nell'art. 271 cpv.1 n.5 e 285 LEF. 3. In assenza di un'esecuzione pendente, l'Ufficio esecuzione di Lugano non solo non deve ma nemmeno può occuparsi di debitori escussi nel passato. L'auspicio espresso dalla ricorrente non tiene conto della realtà esecutiva e misconosce il chiaro indirizzo che il legislatore federale ha inteso assegnare al diritto di esecuzione forzata: si può procedere solo in presenza di un'esecuzione conforme al diritto esecutivo, ritenuto che in caso contrario la carenza di interesse pratico e attuale impedisce qualsivoglia intervento amministrativo. 4. Compete pertanto solo alla ricorrente valutare se - sulla base delle informazioni correttamente date dall'Ufficio d'esecuzione ma da essa mal comprese - sia opportuno iniziare una nuova esecuzione, con la nota conseguenza di doverne anticipare i costi in conformità dell'art. 68 LEF. 5. Il ricorso 18 novembre 1998 di __________ va pertanto dichiarato irricevibile. Non si prelevano spese (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF). Richiamato l'art. 17 LEF, Pronuncia: 1. Il ricorso 18 novembre 1998 di __________, è irricevibile. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione:    __________ __________ Comunicazione all'UE di Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                             La segretaria