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15.1998.208

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-01-22 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.01.1999 15.1998.208

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.98.00208 Lugano 22 gennaio 1999 B/fc/kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 20 novembre 1998 di __________ contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e meglio contro la comminatoria di fallimento 13 novembre 1998 emessa nella procedura esecutiva n__________ promossa contro la ricorrente da __________ viste le osservazioni  21 dicembre 1998 dell’UEF di Bellinzona; ritenuto in fatto:                 A. La __________ procede contro la __________ per l’incasso di un credito di Fr. 1’964.80 oltre interessi, dedotti fr. 486.-- d’acconto.  L’escussa  non ha interposto opposizione. B. Su richiesta della __________, l’UEF di Bellinzona  ha emesso il 13 novembre 1998 la comminatoria di fallimento, notificata all’escussa il 17 novembre 1998. C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata la __________ con ricorso 20 novembre 1998, sostenendo che la creditrice ha fornito e fatturato la merce al signor __________ e non alla ricorrente stessa. Purtroppo al momento dell’intima-zione del PE non è stata interposta opposizione. Sono poi stati versati tre acconti di fr. 416.-- ciascuno, messi a disposizione dalla __________. La ricorrente ha asserito che con questi versamenti non ha tuttavia inteso riconoscere alcun obbligo, ma solo pagare la merce nel frattempo utilizzata. Determinante è d’altro canto che la consegna e la fatturazione non sono avvenute a suo carico. Ciò non avrebbe nemmeno potuto avvenire, poiché il giorno dell’emissione della fattura, ossia il 22 ottobre 1998, la ricorrente non esisteva, essendo  stata iscritta a RC il 12 novembre 1997. D. Delle osservazioni dell’UEF di Bellinzona si dirà, se del caso, in seguito. Considerato in diritto:               1. a) Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare ricorso all’autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo  A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 250):

–   l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

–   l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

–   è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;

–   la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria;

–   l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2). b) Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa. c) La ricorrente allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne consegue la reiezione del ricorso per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza, atteso che la parte escussa,  se del caso, avrebbe dovuto interporre opposizione e poi far valere le sue ragioni nell’ambito della procedura davanti al Pretore. 5. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi, richiamati gli art. 17 e 161 LEF pronuncia: 1. Il ricorso 10 settembre 1998 della __________, è respinto. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione: – __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il  presidente: La segretaria: