Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 I quattro ricorsi sono diretti contro quattro attestati di carenza di beni emessi nell’ambito di quattro esecuzioni promosse dal __________ nei confronti dell’avv. __________. Le motivazioni sono le stesse per tutti e quattro i ricorsi, per cui le cause inc. 15.98.193, 15.98.194, 15.98.195 e 15.98.196 possono essere congiunte ed evase con una sola sentenza.
E. 2 Con sentenza 4 novembre 1998 (inc. 15.98.159 - 162), rimasta inimpugnata, questa Camera ha ritenuto che nelle procedura esecutive in esame l’UE di Lugano ha agito correttamente nell’emettere gli avvisi di pignoramento per gli importi indicati sui relativi PE, e pertanto sia per il capitale che per gli interessi, atteso che le opposizioni ai PE sono state rigettate per tali importi con decisioni pretorili cresciute in giudicato. Di conseguenza, in mancanza di beni del ricorrente da sottoporre a pignoramento, l’UE di Lugano ha di nuovo operato correttamente emettendo i quattro attestati di carenza di beni in esami, sia per il capitale che per gli interessi, l’Ufficio esecuzione dovendosi attenere alle decisioni pretorili e non potendosi in questa procedura esaminare il fondamento delle pretese: era dovere dell'escusso tutelarsi correttamente con l'impugnazione dei giudizi pretorili di rigetto tanto più che il primo giudice ha rigettato l'opposizione in via definitiva per il titolo di imposte comunali e non sulla base di attestati di carenza di beni.
E. 2.1 Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità. 3. Il ricorso 5 novembre 1998 dell’avv. __________ (inc. 15.98.194), è respinto.
E. 3 Resta riservata, se del caso e ove se ne realizzini i presupposti, l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 86 LEF, limitatamente agli interessi maturati sull'ammontare degli ACB dopo la loro emissione.
E. 3.1 Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.
E. 4 Il ricorso 5 novembre 1998 dell’avv. __________ (inc. 15.98.195), è respinto.
E. 4.1 Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.
E. 5 Il ricorso 5 novembre 1998 dell’avv. __________ (inc. 15.98.196), è respinto.
E. 5.1 Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.
E. 6 Contro queste decisioni è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
E. 7 Intimazione: – __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.12.1998 15.1998.193
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 15.98.00193 15.98.00194 15.98.00195 15.98.00196 Lugano 14 dicembre 1998 B/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sui ricorsi 5 novembre 1998 di __________ Contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano chiedente l’annullamento degli attestati di carenza di beni 23 ottobre 1998 emessi nelle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ promosse contro il ricorrente da __________ rappr. dal __________ viste le osservazioni 6 novembre 1998 dell’Ufficio esecuzione di Lugano; ritenuto in fatto A. Il __________ procede in via esecutiva contro l’avv. __________ per l’incasso delle imposte comunali 1987, 1988, 1989 e 1990. B. Su richiesta di proseguimento delle esecuzioni, il 23 ottobre 1998 l’UE di Lugano ha emesso per ciascuna procedura esecutiva un attestato di carenza di beni. C. Con ricorsi 5 novembre 1998 l’avv. __________ ha chiesto l’annullamento dei predetti attestati di carenza di beni, argomentando che gli importi ivi indicati concernono le imposte comunali per gli anni 1987, 1988, 1989 e 1990 oltre agli interessi al 30 settembre 1997. Secondo l’art. 149 cpv. 4 LEF il debitore non può essere costretto a corrispondere interessi su crediti accertati, come in casu, mediante attestati di carenza di beni emessi precedentemente. Questa norma è di natura imperativa e va applicata d’ufficio. D. Delle osservazioni dell’UE di Lugano, si dirà, se del caso, in seguito. Considerato in diritto: 1. I quattro ricorsi sono diretti contro quattro attestati di carenza di beni emessi nell’ambito di quattro esecuzioni promosse dal __________ nei confronti dell’avv. __________. Le motivazioni sono le stesse per tutti e quattro i ricorsi, per cui le cause inc. 15.98.193, 15.98.194, 15.98.195 e 15.98.196 possono essere congiunte ed evase con una sola sentenza. 2. Con sentenza 4 novembre 1998 (inc. 15.98.159 - 162), rimasta inimpugnata, questa Camera ha ritenuto che nelle procedura esecutive in esame l’UE di Lugano ha agito correttamente nell’emettere gli avvisi di pignoramento per gli importi indicati sui relativi PE, e pertanto sia per il capitale che per gli interessi, atteso che le opposizioni ai PE sono state rigettate per tali importi con decisioni pretorili cresciute in giudicato. Di conseguenza, in mancanza di beni del ricorrente da sottoporre a pignoramento, l’UE di Lugano ha di nuovo operato correttamente emettendo i quattro attestati di carenza di beni in esami, sia per il capitale che per gli interessi, l’Ufficio esecuzione dovendosi attenere alle decisioni pretorili e non potendosi in questa procedura esaminare il fondamento delle pretese: era dovere dell'escusso tutelarsi correttamente con l'impugnazione dei giudizi pretorili di rigetto tanto più che il primo giudice ha rigettato l'opposizione in via definitiva per il titolo di imposte comunali e non sulla base di attestati di carenza di beni. 3. Resta riservata, se del caso e ove se ne realizzini i presupposti, l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 86 LEF, limitatamente agli interessi maturati sull'ammontare degli ACB dopo la loro emissione. 4. I ricorsi 5 novembre 1998 dell’avv. __________ vanno quindi respinti. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF). Per quali motivi, richiamati gli art. 17 e 149 LEF pronuncia: 1. Le cause inc. 15.98.193, 15.98.194, 15.98.195 e 15.98.196 sono dichiarate congiunte. 2. Il ricorso 5 novembre 1998 dell’avv. __________ (inc. 15.98.193), è respinto. 2.1. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità. 3. Il ricorso 5 novembre 1998 dell’avv. __________ (inc. 15.98.194), è respinto. 3.1. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità. 4. Il ricorso 5 novembre 1998 dell’avv. __________ (inc. 15.98.195), è respinto. 4.1. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità. 5. Il ricorso 5 novembre 1998 dell’avv. __________ (inc. 15.98.196), è respinto. 5.1. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità. 6. Contro queste decisioni è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 7. Intimazione: – __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria