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15.1998.190

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-12-01 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 Nel caso di specie il ricorrente chiede che vengano pignorati i beni mobili di cui alla lista 24 settembre 1998. Tali beni oltre ad essere in parte rivendicati dalla moglie dell’escusso, non sono in  grado di coprire il credito posto in esecuzione, essendo stati stimati dal debitore in fr. 22’100.-- ed essendo il credito posto in esecuzione pari a fr. 30’136.-- oltre le spese esecutive. Di conseguenza il pignoramento della part. __________ RFD di __________ appare ineluttabile per garantire la copertura del credito, così come sancito dall’art. 97 cpv. 2 LEF. La richiesta di pignoramento della quota di  comproprietà di un mezzo della part. __________ del Comune di __________, in luogo del pignoramento della part. n. __________ RFD di __________, non può essere accolta, in quanto ragioni di opportunità impongono di pignorare in primo luogo i beni di esclusiva proprietà del debitore e siti nel circondario di esecuzione, ed in seguito quelli in comproprietà e fuori circondario. Anche l’asserzione secondo cui il ricorrente vivrebbe unicamente del reddito derivante dalla locazione del complesso alberghiero oggetto del pignoramento, non può essere condivisa. Infatti il debitore, per sua stessa ammissione (cfr. doc. 1), risulta esercitare la professione di architetto, la quale costituisce la sua fonte di reddito principale. Il pignoramento della part. __________ RFD di __________ deve quindi essere mantenuto, avendo l’UE di Lugano agito correttamente

E. 3 Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

E. 4 Intimazione a: - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                             La segretaria

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.12.1998 15.1998.190

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.98.00190 Lugano 1 dicembre 1998 FP/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente Pellegrini e Zali segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 2 novembre 1998 di __________ rappr. dall'avv. __________ contro l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro il verbale di pignoramento 7 settembre 1998 nelle esecuzioni n. __________, __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente da __________ patr. dall'avv. __________ e da __________ richiamata l’ordinanza presidenziale 4 novembre 1998, con la quale al ricorso non è stato concesso l’effetto sospensivo; viste le osservazioni

- 18 novembre 1998 di __________

- 19 novembre 1998 dell’UE di Lugano esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto: A. __________ e il dott. __________ procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei loro crediti. B. Il 7 settembre 1998 l’UE di Lugano ha pignorato la part. __________ RFD di __________ di proprietà dell’escusso. C. Con ricorso 2 novembre 1998 __________ si è aggravato contro il pignoramento dell’immobile asseverando che l’UE di Lugano avrebbe dovuto pignorare i beni mobili prima di procedere al pignoramento dell’immobile, così come previsto dall’art. 95 LEF. Inoltre l’immobile pignorato costituirebbe la sua unica fonte di reddito, derivante dalla gestione dell’albergo edificato su tale mappale. Il ricorrente chiede quindi che il pignoramento della part, __________ RFD di __________ venga annullato e in sostituzione venga dato seguito al pignoramento dei beni mobili di cui alla lista già sottoposta all’Ufficio. Subordinatamente, qualora tale provvedimento non possa venir attuato o si riveli insufficiente per la copertura del credito escusso, il debitore postula il pignoramento della quota di comproprietà di un mezzo del mappale __________ del Comune di __________ cointestato a __________. D. Nelle sue osservazioni 18 novembre 1998 __________ chiede che il ricorso venga respinto contestando l’asserzione secondo cui il ricorrente vivrebbe unicamente del reddito della gestione dell’albergo “ __________ ”. La sua fonte di reddito sarebbe invece costituita dalle entrate derivanti dall’esercizio della professione di architetto. E. Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito. Considerando in diritto:                  1. L’art. 95 cpv. 1 LEF stabilisce che, si devono pignorare, in primo luogo i beni mobili, compresi i crediti e le pretese limitatamente pignorabili ex art. 93 LEF. Sono pignorati anzitutto gli oggetti di commercio quotidiano, ma i meno necessari prima degli indispensabili. I beni immobili possono essere pignorati soltanto in quanto quelli mobili non bastino a coprire il credito (art. 95 cpv. 2 LEF).Tali indicazioni non sono in alcun modo vincolanti. L’ufficiale può scostarsi da quest’ordine qualora le circostanze lo giustifichino o se il creditore o il debitore di comune accordo lo richiedono (art. 95 cpv. 4bis LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997,,§ 22 n. 41, p. 157). L’Ufficio può inoltre derogare a tale regola nel caso in cui la richiesta di una parte appaia giustificata (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, SchKG, Zurigo 1997, n. 23 ad art. 95). La soluzione prospettata dall’ufficio di esecuzione deve permettere di tutelare sufficientemente gli interessi dei creditori (cfr. art. 95 cpv. 5 LEF). Infatti nel caso in cui gli interessi del debitore e del creditore collidano, prevalgono questi ultimi (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit., n. 24 ad art. 95). 2. Nel caso di specie il ricorrente chiede che vengano pignorati i beni mobili di cui alla lista 24 settembre 1998. Tali beni oltre ad essere in parte rivendicati dalla moglie dell’escusso, non sono in  grado di coprire il credito posto in esecuzione, essendo stati stimati dal debitore in fr. 22’100.-- ed essendo il credito posto in esecuzione pari a fr. 30’136.-- oltre le spese esecutive. Di conseguenza il pignoramento della part. __________ RFD di __________ appare ineluttabile per garantire la copertura del credito, così come sancito dall’art. 97 cpv. 2 LEF. La richiesta di pignoramento della quota di  comproprietà di un mezzo della part. __________ del Comune di __________, in luogo del pignoramento della part. n. __________ RFD di __________, non può essere accolta, in quanto ragioni di opportunità impongono di pignorare in primo luogo i beni di esclusiva proprietà del debitore e siti nel circondario di esecuzione, ed in seguito quelli in comproprietà e fuori circondario. Anche l’asserzione secondo cui il ricorrente vivrebbe unicamente del reddito derivante dalla locazione del complesso alberghiero oggetto del pignoramento, non può essere condivisa. Infatti il debitore, per sua stessa ammissione (cfr. doc. 1), risulta esercitare la professione di architetto, la quale costituisce la sua fonte di reddito principale. Il pignoramento della part. __________ RFD di __________ deve quindi essere mantenuto, avendo l’UE di Lugano agito correttamente 3. Ne discende la reiezione del gravame. Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale. Richiamati gli art. 17 e 95 LEF pronuncia:              1. Il ricorso 2 novembre 1998 di __________, è respinto. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a: - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                             La segretaria