Sachverhalt
rilevanti, ritenuto che è sufficiente per il ricorrente indicare il motivo per cui ritiene che il suo minimo vitale è stato leso (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.4.1 ad art. 15a). Le censure rivolte alloperato dellUEF di Bellinzona nella determinazione del minimo vitale dellescusso potevano essere formulate da __________ senza che occorresse lausilio di un patrocinatore. Se egli ha ritenuto di dover far capo ad un legale, lo ha fatto per sua comodità e non per necessità oggettiva.
6.Ne consegue il parziale accoglimento del gravame.
Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 93 LEF e 15a LPR
pronuncia: 1.Il ricorso 6 ottobre 1998 di __________, è parzialmente accolto.
1.1.E fatto ordine allUEF di Bellinzona di pignorare dal salario dellescusso presso la ditta __________, limporto mensile di fr. 131.-- per 12 mensilità a partire dal mese di settembre 1998.
2.La domanda di gratuito patrocinio formulata da __________ con il gravame, è respinta.
3.E fatto ordine alla ditta __________, di determinarsi come al considerando 4 di questa sentenza.
4.Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
5.Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello, in conformità dellart. 19 LEF.
6.Intimazione a:
- __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Erwägungen (5 Absätze)
E. 2 Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 64 p. 178).
E. 3 Nel caso in esame l’escusso ha preteso il riconoscimento di fr. 1’220.-- a titolo di canone locatizio per l’appartamento di 3 ½ locali che occupa da solo a __________. E’ di tutta evidenza che l’appartamento occupato dall’escusso, ed il relativo canone locatizio, è manifestamente sproporzionato alle sue effettive esigenze. Di conseguenza il canone locatizio di fr. 1’220.-- oltre a fr. 100.-- per spese di riscaldamento non può essere riconosciuto come tale in sede di determinazione del minimo di esistenza dopo il primo termine utile di disdetta. Pertanto al debitore va ricordato che nel caso di ulteriori pignoramenti dal primo termine utile di disdetta del suo contratto di locazione gli verrà riconosciuto quale canone locatizio un importo mensile di fr. 550.-- al massimo, spese di riscaldamento comprese, per un appartamento monolocale a __________ o in un comune viciniore.
E. 4 Per l’art. 99 LEF in caso di pignoramento di crediti o di diritti non risultanti da titoli al portatore o all’ordine, si avverte il terzo debitore che d’ora innanzi non potrà fare pagamento valido se non all’ufficio. Il datore di lavoro che non versa l’importo pignorato all’ufficio, si espone alle stesse conseguenze previste dall’art. 169 CP (cfr. Amonn/Gasser, op. cit., § 23 n. 72, p. 180). Dalle osservazioni dell’UEF di Bellinzona risulta che la ditta __________, datore di lavoro dell’escusso, non versa le quote pignorate. __________ risulta inoltre essere procuratore della __________ come si evince dall’estratto del Registro di commercio. Di conseguenza, allo scopo di evitare l’avvio di una procedura ex art. 169 CP, si diffida la società __________ a voler versare, così come richiesto dall’UEF di Bellinzona, le quote di stipendio pignorate a carico del proprio dipendente __________.
E. 5 La domanda di concessione del gratuito patrocinio formulata da __________ con il proprio ricorso va respinta. Infatti per avere diritto al gratuito patrocinio, occorre, oltre ad altri requisiti quali l’indigenza, che il richiedente non sia in grado di far valere da solo le proprie ragioni. Orbene nella determinazione del minimo vitale l’Autorità di vigilanza deve constatare d’ufficio i fatti rilevanti, ritenuto che è sufficiente per il ricorrente indicare il motivo per cui ritiene che il suo minimo vitale è stato leso (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.4.1 ad art. 15a). Le censure rivolte all’operato dell’UEF di Bellinzona nella determinazione del minimo vitale dell’escusso potevano essere formulate da __________ senza che occorresse l’ausilio di un patrocinatore. Se egli ha ritenuto di dover far capo ad un legale, lo ha fatto per sua comodità e non per necessità oggettiva.
E. 6 Intimazione a:
- __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.98.00187
Lugano
22 dicembre 1998/FP/fc/fb
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidentePellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 6 ottobre 1998 di
__________
patr. dallo studio legale __________
contro
loperato dellUEF di Bellinzonae meglio contro il pignoramento di salario 2 ottobre 1998 nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse nei confronti del ricorrente da
__________
procedura concernente anche
__________
richiamata lordinanza presidenziale 12 novembre 1998 , con la quale al ricorso è stato concesso leffetto sospensivo;
viste le osservazioni
- 20 ottobre 1998 della __________
- 29 ottobre 1998 e 19 novembre 1998 dellUEF di Bellinzona
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:A.La __________ procede nei confronti di __________ per lincasso dei propri crediti.
B.Il 2 ottobre 1998 lUEF di Bellinzona procedeva al pignoramento presso la ditta __________ del salario percepito dallescusso sulla base del seguente calcolo:
Introito fr. 3500.--
Minimo di esistenza
importo base fr. 1025.--
locazione fr. 1220.--
riscaldamento fr. 100.--
AVS fr. 177.--
cassa malati fr. 188.--
trasferte fr. 100.--
spese diverse fr. 100.--
totale fr. 2910.--
Eccedenza pignorabile fr. 590.--
C.Con ricorso 6 ottobre 1998 __________ si aggrava contro il pignoramento di salario sostenendo che il calcolo eseguito dallUEF di Bellinzona non avrebbe considerato gli alimenti che lescusso verserebbe alla ex moglie in virtù della convenzione di divorzio stipulata tra le parti. Il ricorrente postula inoltre la concessione del gratuito patrocinio non essendo in grado di far fronte alle spese legali.
D.Delle osservazioni della __________ e dellUEF di Bellinzona si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1.Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare dufficio le circostanze determinanti al momento dellesecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13).
2.Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme alluso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che lescusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto limperativo categorico di ridurre al minimo le spese per unabitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). Limporto del canone va messo in relazione con il reddito dellescusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).
Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se lescusso utilizza unabitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 64 p. 178).
3.Nel caso in esame lescusso ha preteso il riconoscimento di fr. 1220.-- a titolo di canone locatizio per lappartamento di 3 ½ locali che occupa da solo a __________.
E di tutta evidenza che lappartamento occupato dallescusso, ed il relativo canone locatizio, è manifestamente sproporzionato alle sue effettive esigenze. Di conseguenza il canone locatizio di fr. 1220.-- oltre a fr. 100.-- per spese di riscaldamento non può essere riconosciuto come tale in sede di determinazione del minimo di esistenza dopo il primo termine utile di disdetta. Pertanto al debitore va ricordato che nel caso di ulteriori pignoramenti dal primo termine utile di disdetta del suo contratto di locazione gli verrà riconosciuto quale canone locatizio un importo mensile di fr. 550.-- al massimo, spese di riscaldamento comprese, per un appartamento monolocale a __________ o in un comune viciniore.
4.Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, quanto necessita al sostentamento delle persone a carico del debitore è da includere nel calcolo del minimo di esistenza solo se il debitore paga effettivamente tale importo (DTF 121 III 20; 120 III 16).
Nel caso di specie il ricorrente ha dimostrato di aver versato a favore dellex moglie limporto di fr. 7478.-- nel periodo compreso tra il 14 gennaio 1998 e il 5 agosto 1998. Di conseguenza la media dei versamenti mensili effettuata sino alla data del ricorso dallescusso ammonta a fr. 747.80 (= fr. 7478.-- : 10 mesi). Si giustifica pertanto il riconoscimento dellimporto mensile di fr. 747.-- a titolo di alimenti. Nel calcolo del minimo di esistenza viene riconosciuto limporto di fr. 188.-- per premi della cassa malati. Orbene, considerato che possono essere posti in deduzione solo gli importi effettivamente pagati dallescusso (cfr. DTF 121 III 20) e ritenuto che dal verbale di pignoramento risulta che il debitore non paga la cassa malati , tale voce di spesa deve essere depennata dal calcolo del minimo di esistenza. LUEF di Bellinzona ha riconosciuto allescusso limporto di fr. 100.-- mensili per spese diverse senza specificare la natura di tale deduzione. Dunque una simile riduzione non è ammissibile e va quindi stralciata dal calcolo del minimo vitale, non essendo riconducibile ad alcuna delle voci di spesa stabilite dalla Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo edita da questa Camera. Allescusso potrà , se del caso, essere riconosciuto tale importo unicamente nelle singole voci di spesa.
Il calcolo delleccedenza pignorabile si presenta quindi come segue:
Introito fr. 3500.--
Minimo di esistenza
importo base fr. 1025.--
alimenti fr. 747.--
locazione fr. 1220.--
riscaldamento fr. 100.--
AVS fr. 177.--
trasferte fr. 100.--
totale fr. 3369.--
Eccedenza pignorabile fr. 131.--
4.Per lart. 99 LEF in caso di pignoramento di crediti o di diritti non risultanti da titoli al portatore o allordine, si avverte il terzo debitore che dora innanzi non potrà fare pagamento valido se non allufficio. Il datore di lavoro che non versa limporto pignorato allufficio, si espone alle stesse conseguenze previste dallart. 169 CP (cfr. Amonn/Gasser, op. cit., § 23 n. 72, p. 180). Dalle osservazioni dellUEF di Bellinzona risulta che la ditta __________, datore di lavoro dellescusso, non versa le quote pignorate. __________ risulta inoltre essere procuratore della __________ come si evince dallestratto del Registro di commercio. Di conseguenza, allo scopo di evitare lavvio di una procedura ex art. 169 CP, si diffida la società __________ a voler versare, così come richiesto dallUEF di Bellinzona, le quote di stipendio pignorate a carico del proprio dipendente __________.
5.La domanda di concessione del gratuito patrocinio formulata da __________ con il proprio ricorso va respinta. Infatti per avere diritto al gratuito patrocinio, occorre, oltre ad altri requisiti quali lindigenza, che il richiedente non sia in grado di far valere da solo le proprie ragioni. Orbene nella determinazione del minimo vitale lAutorità di vigilanza deve constatare dufficio i fatti rilevanti, ritenuto che è sufficiente per il ricorrente indicare il motivo per cui ritiene che il suo minimo vitale è stato leso (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.4.1 ad art. 15a). Le censure rivolte alloperato dellUEF di Bellinzona nella determinazione del minimo vitale dellescusso potevano essere formulate da __________ senza che occorresse lausilio di un patrocinatore. Se egli ha ritenuto di dover far capo ad un legale, lo ha fatto per sua comodità e non per necessità oggettiva.
6.Ne consegue il parziale accoglimento del gravame.
Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 93 LEF e 15a LPR
pronuncia: 1.Il ricorso 6 ottobre 1998 di __________, è parzialmente accolto.
1.1.E fatto ordine allUEF di Bellinzona di pignorare dal salario dellescusso presso la ditta __________, limporto mensile di fr. 131.-- per 12 mensilità a partire dal mese di settembre 1998.
2.La domanda di gratuito patrocinio formulata da __________ con il gravame, è respinta.
3.E fatto ordine alla ditta __________, di determinarsi come al considerando 4 di questa sentenza.
4.Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
5.Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello, in conformità dellart. 19 LEF.
6.Intimazione a:
- __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria